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Normativa collegata · Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006

REACH — Regolamento (CE) 1907/2006 sulle sostanze chimiche

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo regolamento

Prima del REACH la maggior parte delle sostanze chimiche circolava in Europa senza che nessuno avesse l’onere di dimostrarne la sicurezza: i dati su pericolosità ed effetti sulla salute erano frammentari e la responsabilità di fatto ricadeva sulle autorità pubbliche. Il Regolamento (CE) 1907/2006 rovescia questa impostazione con il principio “no data, no market”: chi fabbrica o importa una sostanza deve raccogliere i dati, valutarne i rischi e registrarla presso l’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, oltre determinate soglie di quantitativo annuo. Senza registrazione, la sostanza non può stare sul mercato.

Il nome è un acronimo dei quattro pilastri del sistema: Registration, Evaluation, Authorisation e restriction of CHemicals. Essendo un regolamento europeo, si applica direttamente in Italia senza bisogno di recepimento; le sanzioni per le violazioni sono invece fissate da un apposito decreto nazionale, al quale conviene rinviare per gli importi aggiornati.

Il collegamento con il D.Lgs. 81/2008

Per il datore di lavoro il REACH non è una norma “di mercato” lontana dalla sicurezza aziendale: è il canale attraverso cui arrivano le informazioni indispensabili per applicare il Titolo IX del Testo Unico. La scheda di dati di sicurezza (SDS), disciplinata proprio dal REACH, è il documento di partenza della valutazione del rischio chimico prevista dall’art. 223: da lì si ricavano classificazione di pericolo, valori limite, misure di gestione del rischio, DPI raccomandati e indicazioni di primo soccorso.

I due sistemi lavorano quindi in serie: il fornitore, tramite il REACH, comunica pericoli e condizioni d’uso sicuro; il datore di lavoro, tramite il D.Lgs. 81/2008, traduce quelle informazioni in valutazione dei rischi, misure di prevenzione, formazione e sorveglianza sanitaria. Una carrozzeria che acquista vernici e diluenti, per esempio, riceve con la SDS le condizioni operative previste dal fornitore e deve verificarle rispetto a come lavora davvero: cabina di verniciatura, aspirazione, protezione delle vie respiratorie.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Registrazione. Fabbricanti e importatori registrano presso l’ECHA le sostanze prodotte o importate oltre la soglia quantitativa annua prevista, presentando un fascicolo tecnico con i dati su proprietà, pericoli e usi.
  2. Valutazione. L’ECHA e gli Stati membri esaminano i fascicoli e possono chiedere ulteriori dati o approfondimenti sulle sostanze che destano preoccupazione.
  3. Autorizzazione. Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) entrano nella Candidate List; quelle inserite nell’allegato dedicato del regolamento non possono più essere usate senza un’autorizzazione specifica, rilasciata per usi determinati e a tempo. L’obiettivo dichiarato è spingere alla sostituzione con alternative più sicure.
  4. Restrizione. Per singole sostanze o gruppi di sostanze il regolamento fissa limitazioni o divieti di fabbricazione, immissione sul mercato e uso, elencati in un apposito allegato.

Dentro questo sistema l’azienda utilizzatrice è un utilizzatore a valle: deve impiegare i prodotti secondo gli usi identificati dal fornitore, applicare le misure indicate nella SDS e negli eventuali scenari di esposizione allegati, e contattare il fornitore se il proprio uso non è coperto.

Cosa controllare in azienda

  • Esiste un censimento aggiornato dei prodotti chimici presenti (materie prime, ausiliari, prodotti di pulizia e manutenzione compresi) e per ognuno è disponibile la SDS nella versione più recente, in italiano.
  • Le SDS sono effettivamente usate: le misure che prescrivono compaiono nella valutazione del rischio chimico, nelle istruzioni operative, nella scelta dei DPI e nella formazione dei lavoratori esposti al rischio chimico.
  • Gli usi aziendali corrispondono a quelli previsti dal fornitore; travasi, diluizioni o applicazioni diverse da quelle indicate vanno verificati con il fornitore stesso.
  • È stato verificato se qualche prodotto contiene sostanze SVHC o soggette ad autorizzazione/restrizione, interrogando i fornitori e la banca dati ECHA, e in caso positivo esiste un piano di sostituzione.
  • Chi importa sostanze o articoli da fuori UE ha chiarito il proprio ruolo: l’importatore assume obblighi REACH propri, che non ricadono sul fornitore extraeuropeo.

Errori comuni

  1. Trattare la SDS come carta da archivio: raccoglierla e dimenticarla, senza travasarne i contenuti nel DVR e nelle procedure. Saperla interpretare è il primo passo: la guida alla lettura delle SDS mostra sezione per sezione cosa cercare.
  2. Credere che il REACH riguardi solo l’industria chimica: anche officine, imprese di pulizia, falegnamerie e laboratori sono utilizzatori a valle con obblighi propri.
  3. Confondere REACH e CLP: il primo governa registrazione, informazione lungo la filiera e autorizzazioni; il Regolamento CLP disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio. Sono complementari, non sovrapposti.
  4. Ignorare gli acquisti extra-UE: comprare direttamente da un fornitore extraeuropeo trasforma l’azienda in importatore, con adempimenti che molti scoprono solo al primo controllo.
  5. Non aggiornare il censimento: nuovi prodotti entrano in reparto tramite acquisti spot o campionature e restano fuori dalla valutazione del rischio, che invecchia senza che nessuno se ne accorga.

Domande frequenti

Il REACH riguarda anche chi usa soltanto i prodotti chimici, senza produrli?

Sì. Chi impiega sostanze o miscele nella propria attività è un utilizzatore a valle e ha obblighi propri: usare i prodotti nelle condizioni descritte dal fornitore, applicare le misure di gestione del rischio indicate nella scheda di sicurezza e risalire la catena di fornitura se il proprio uso non è coperto. Non è quindi una norma solo per l'industria chimica.

Che rapporto c'è tra la scheda di sicurezza REACH e il DVR?

La scheda di dati di sicurezza è la principale fonte informativa per la valutazione del rischio chimico richiesta dal Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve raccoglierla per ogni prodotto pericoloso, verificarne l'aggiornamento e trasferire nel DVR e nelle procedure operative le misure di prevenzione che essa prescrive.

Cosa sono le sostanze SVHC e perché interessano l'azienda?

Sono le sostanze estremamente preoccupanti — ad esempio cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o persistenti — inserite dall'ECHA nella Candidate List. La loro presenza può far scattare obblighi di comunicazione lungo la filiera e, per quelle soggette ad autorizzazione, il divieto d'uso senza specifica autorizzazione: chi le impiega deve saperlo e pianificare per tempo la sostituzione.

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