Normativa collegata · D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (attuazione della direttiva 2012/18/UE, cd. Seveso III)
D.Lgs. 105/2015 — Seveso III e rischio di incidente rilevante
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Perché esiste questo decreto
Alcuni stabilimenti non espongono a rischio solo i propri lavoratori: un rilascio di sostanze tossiche, un incendio di grandi dimensioni o un’esplosione possono colpire la popolazione, il territorio e l’ambiente circostante. È la lezione dell’incidente di Seveso del 1976, da cui la normativa europea prende il nome. Il D.Lgs. 105/2015 recepisce la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e costruisce un sistema di prevenzione dedicato agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: quelli in cui sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle soglie dell’Allegato 1 al decreto.
Il criterio di ingresso è quantitativo e si basa sulla classificazione delle sostanze secondo il regolamento CLP: il gestore confronta i quantitativi massimi detenibili con le soglie di legge, tenendo conto anche della regola della sommatoria per sostanze con pericoli affini. Sopra la soglia inferiore si è stabilimento Seveso; sopra la soglia superiore gli obblighi diventano più stringenti.
Il rapporto con il D.Lgs. 81/2008
Il decreto Seveso non sostituisce il Testo Unico: si somma ad esso. Gli obblighi generali del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi e la gestione delle emergenze restano pienamente applicabili anche negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
In pratica i due sistemi devono parlarsi. La valutazione del rischio chimico e la valutazione ATEX del DVR devono essere coerenti con l’inventario delle sostanze e con gli scenari incidentali del sistema Seveso; il piano di emergenza interno deve integrarsi con il piano di emergenza ed evacuazione aziendale; la formazione dei lavoratori deve coprire anche i comportamenti da tenere negli scenari di incidente rilevante. Un tipico errore dei siti chimici e farmaceutici è tenere i due impianti documentali su binari separati, con inventari di sostanze che non coincidono.
Il sistema che il decreto costruisce
- Autoclassificazione. Il gestore censisce le sostanze pericolose presenti (o che possono generarsi in caso di anomalia), le classifica secondo CLP e verifica il superamento delle soglie dell’Allegato 1, sommatoria inclusa.
- Notifica. Lo stabilimento assoggettato trasmette alle autorità competenti la notifica con i dati su sostanze, quantitativi, attività e contesto circostante, aggiornandola in caso di modifiche significative.
- Politica di prevenzione e sistema di gestione. Tutti i gestori adottano un documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e la attuano tramite un sistema di gestione della sicurezza, che copre organizzazione, formazione, controllo operativo, gestione delle modifiche, pianificazione delle emergenze e riesame.
- Rapporto di sicurezza (soglia superiore). Gli stabilimenti di soglia superiore predispongono il rapporto di sicurezza, che dimostra l’identificazione degli scenari incidentali e l’adeguatezza delle misure; il documento è sottoposto a istruttoria dell’autorità competente.
- Piani di emergenza. Il gestore predispone il piano di emergenza interno e fornisce alle autorità le informazioni per il piano di emergenza esterna, predisposto dal prefetto per proteggere la popolazione.
- Informazione e controlli. Il pubblico interessato riceve informazioni sui rischi e sui comportamenti da adottare; lo stabilimento è soggetto a ispezioni programmate delle autorità sul sistema di gestione della sicurezza.
Cosa controllare in azienda
- L’inventario delle sostanze pericolose è aggiornato, classificato secondo CLP e coerente con le schede di sicurezza REACH (regolamento 1907/2006): è la base del calcolo delle soglie e va rifatto a ogni cambio di processo o di fornitore.
- La notifica riflette lo stato attuale dello stabilimento: modifiche di impianti, quantitativi o layout vanno valutate anche sotto il profilo Seveso, non solo edilizio o ambientale.
- Il sistema di gestione della sicurezza è vivo: audit interni eseguiti, gestione delle modifiche applicata davvero, esperienza operativa (incidenti e quasi incidenti) analizzata e tracciata.
- Il piano di emergenza interno è testato con esercitazioni periodiche e i lavoratori — compresi appaltatori e terzi presenti in sito — sanno cosa fare negli scenari previsti.
- La documentazione Seveso e quella del Testo Unico (DVR, DUVRI, procedure) raccontano la stessa realtà: stesse sostanze, stessi scenari, stesse misure.
Errori comuni
- Fermarsi alla soglia singola: dimenticare la regola della sommatoria e concludere di essere fuori campo quando la combinazione di più sostanze della stessa categoria fa invece superare la soglia.
- Ignorare le sostanze “potenziali”: contano anche le sostanze pericolose che possono ragionevolmente generarsi in caso di perdita di controllo dei processi, non solo quelle acquistate.
- Trattare il sistema di gestione come carta: una politica di prevenzione firmata e archiviata, senza audit, riesami e gestione delle modifiche, non supera un’ispezione delle autorità.
- Scollegare Seveso e 81/2008: piani di emergenza doppi e non coordinati, formazione che non copre gli scenari incidentali, DVR che ignora l’inventario Seveso.
- Dimenticare gli aggiornamenti: riclassificazioni CLP delle sostanze, nuovi prodotti o aumenti di stoccaggio possono far cambiare fascia allo stabilimento senza che nessuno se ne accorga.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se la mia azienda rientra nella normativa Seveso?
Devi censire tutte le sostanze pericolose presenti o che possono generarsi in stabilimento, classificarle secondo il regolamento CLP e confrontare i quantitativi con le soglie dell'Allegato 1 al decreto, applicando anche la regola della sommatoria per sostanze della stessa categoria di pericolo. Se superi la soglia inferiore sei stabilimento di soglia inferiore; oltre la soglia superiore scattano gli obblighi più gravosi, tra cui il rapporto di sicurezza.
Che differenza c'è tra stabilimento di soglia inferiore e di soglia superiore?
Entrambi devono trasmettere la notifica, adottare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e attuare un sistema di gestione della sicurezza. Lo stabilimento di soglia superiore deve in più predisporre il rapporto di sicurezza, sottoposto a istruttoria dell'autorità competente, e un piano di emergenza interno formalizzato, che alimenta il piano di emergenza esterna predisposto dal prefetto.
Il DVR del D.Lgs. 81/2008 sostituisce gli adempimenti Seveso?
No, sono due binari distinti e complementari. Il DVR tutela i lavoratori dentro l'azienda, mentre il D.Lgs. 105/2015 protegge anche la popolazione e l'ambiente circostante dagli scenari incidentali maggiori. I due documenti devono però essere coerenti tra loro: sostanze, scenari ed emergenze descritti nel sistema Seveso devono ritrovarsi nella valutazione dei rischi e nelle procedure aziendali.
Approfondisci
- NormaCLP — Regolamento (CE) 1272/2008: classificazione ed etichettatura
- NormaREACH — Regolamento (CE) 1907/2006 sulle sostanze chimiche
- GuidaValutazione del rischio chimico: metodo e strumenti
- RischioAtmosfere esplosive (ATEX)
- GuidaPiano di emergenza ed evacuazione: come redigerlo
- SettoreChimico e farmaceutico
- NormaDPR 151/2011 — Procedimenti di prevenzione incendi (SCIA e CPI)