Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Art. 246 — Campo di applicazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 246 è la porta d’ingresso del Capo III del Titolo IX, dedicato alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Un solo comma, che dice in sostanza:
Co. 1 — Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (la legge che ha vietato l’amianto in Italia), le norme del Capo III si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali: manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate.
Due elementi meritano attenzione. Il primo è la clausola di apertura: la disciplina del Testo Unico non sostituisce la legge 257/1992, ma le si affianca. Il secondo è l’avverbio “quali”: l’elenco delle attività è esemplificativo, non tassativo. Conta il rischio di esposizione, non l’etichetta dell’attività.
Cosa significa in pratica
Dal 1992 in Italia non si può più estrarre, produrre né commercializzare amianto. Il Capo III esiste perché il problema non è l’amianto nuovo, ma quello già in opera: si stima che milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto siano ancora presenti in capannoni, condomini, scuole, impianti e reti tecnologiche costruiti prima del divieto. Ogni volta che un’attività lavorativa può disturbare quei materiali, scatta l’applicazione del Capo III.
Il campo di applicazione è quindi più ampio di quanto sembri. Non riguarda solo le imprese di bonifica specializzate, ma qualunque azienda le cui lavorazioni possano portare i lavoratori a contatto con materiali contenenti amianto. Qualche esempio concreto:
- l’impresa edile che demolisce o ristruttura un capannone con copertura in cemento-amianto (il classico “eternit”);
- il manutentore termoidraulico che interviene su tubazioni coibentate in una centrale termica degli anni Settanta;
- l’elettricista che deve forare pareti o attraversare controsoffitti e cavedi in un edificio ante 1992;
- l’azienda di gestione rifiuti che effettua trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto;
- il gestore di un immobile che programma la bonifica di pavimenti in vinil-amianto o di canne fumarie.
Per tutte queste situazioni il Capo III costruisce un percorso preciso: prima di ogni lavoro va accertata la presenza di amianto, anche chiedendo notizie ai proprietari dei locali (art. 248); segue la valutazione del rischio con le eventuali misure di prevenzione, la notifica all’organo di vigilanza dove prevista, e — per i lavori di demolizione o rimozione — il piano di lavoro dell’art. 256 da presentare prima dell’inizio delle attività. Completano il quadro la formazione specifica dei lavoratori, il controllo dell’esposizione rispetto al valore limite e la sorveglianza sanitaria con l’iscrizione nel registro degli esposti.
L’articolo 246 non impone di per sé alcun adempimento: la sua funzione è selettiva. Ti dice se la tua attività ricade o meno nel perimetro del Capo III; se la risposta è sì, tutti gli articoli successivi (dal 247 al 261) diventano il tuo riferimento operativo, insieme ai decreti ministeriali sulle metodologie di bonifica adottati in attuazione della legge 257/1992.
Un errore ricorrente è ragionare per esclusione: “non siamo un’impresa di bonifica, quindi l’amianto non ci riguarda”. È esattamente l’impostazione che la norma vuole evitare. Il criterio è il rischio di esposizione, anche solo potenziale: se nei luoghi dove i tuoi lavoratori operano possono trovarsi materiali contenenti amianto — e in qualsiasi edificio costruito prima degli anni Novanta è un’ipotesi da verificare, non da escludere a priori — il datore di lavoro deve porsi il problema già in fase di valutazione dei rischi, e le imprese esterne devono riceverne informazione nel quadro degli obblighi dell’art. 26. Per un inquadramento generale del rischio e delle definizioni tecniche puoi partire dalla pagina dedicata al rischio amianto e dalle definizioni dell’art. 247, che precisa quali silicati fibrosi rientrano nel termine “amianto”.
Domande frequenti sull’art. 246
Perché il Capo III si applica ancora, se l'amianto è vietato dal 1992?
La legge 257/1992 ha vietato estrazione, produzione e commercializzazione dell'amianto, ma non ha fatto sparire quello già installato: coperture in cemento-amianto, coibentazioni, guarnizioni e pavimenti in vinil-amianto sono ancora diffusissimi negli edifici e negli impianti costruiti prima del divieto. Il Capo III disciplina proprio le attività residue su questi materiali: manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica.
Un'impresa che fa solo manutenzioni edili rientra nel campo di applicazione?
Sì, se le lavorazioni possono interessare materiali contenenti amianto: l'elenco dell'art. 246 è esemplificativo e la manutenzione è espressamente citata. Un idraulico che fora una vecchia coibentazione o un elettricista che passa cavi sopra un controsoffitto in edificio ante 1992 possono comportare esposizione, e prima dei lavori va accertata la presenza di amianto ai sensi dell'art. 248.
Il Capo III si applica anche a esposizioni sporadiche e di debole intensità?
Il campo di applicazione resta quello dell'art. 246, ma per le esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) il decreto prevede, a determinate condizioni, l'esonero da alcuni adempimenti come la notifica e la sorveglianza sanitaria. L'esonero non è mai automatico: presuppone una valutazione del rischio documentata che dimostri il rispetto delle condizioni previste dalla norma.
Che rapporto c'è tra l'art. 246 e la legge 257/1992?
I due testi convivono: la legge 257/1992 disciplina la cessazione dell'impiego dell'amianto, i piani di dismissione e i requisiti delle imprese di bonifica, mentre il Capo III del D.Lgs. 81/2008 tutela i lavoratori esposti durante le attività residue. L'art. 246 lo dice espressamente con la clausola 'fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257'.
Approfondisci
- ArticoloArt. 247 — Definizioni
- ArticoloArt. 248 — Individuazione della presenza di amianto
- ArticoloArt. 249 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 256 — Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- ArticoloArt. 259 — Sorveglianza sanitaria
- TitoloTitolo IX — Sostanze pericolose
- RischioAmianto
- GuidaSorveglianza sanitaria: la guida completa