Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie
Art. 141 — Strutture speciali
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 141 chiude idealmente il gruppo di prescrizioni tecniche dedicate alle costruzioni edilizie con una regola breve ma insidiosa, riferita agli elementi che sporgono dalla facciata:
Co. 1 — Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata.
Un solo comma, ma con tre elementi che vale la pena isolare: quando (durante la costruzione o il consolidamento), cosa (cornicioni di gronda e ogni opera sporgente dai muri) e fino a quando (finché la stabilità non è completamente assicurata).
Cosa significa in pratica
Il rischio che la norma vuole intercettare è tra i più concreti dei cantieri edili: una struttura aggettante — un cornicione, un balcone, una pensilina, una mensola — nel momento in cui viene realizzata non regge il proprio peso. Il calcestruzzo appena gettato non ha resistenza, la muratura in via di consolidamento non è coesa, e l’aggetto lavora “a sbalzo” senza appoggio sottostante. Se cede, non cade solo l’elemento: cadono cassaforme, armature metalliche, materiale, spesso su una zona che è anche di passaggio o di lavoro.
La soluzione richiesta è tecnicamente semplice: puntellare. Le armature provvisorie — puntelli, banchinaggi, casserature di sostegno — trasferiscono il carico dell’opera sporgente al terreno o ai piani inferiori finché l’elemento non diventa autoportante. È lo stesso principio delle opere provvisionali dell’art. 122, applicato però al singolo dettaglio costruttivo che sporge dalla sagoma dell’edificio.
Il punto delicato è il timing. L’art. 141 non fissa un numero di giorni: dice “fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata”. Tradotto in cantiere, significa che il disarmo di un cornicione o di un balcone in c.a. segue i tempi di maturazione del calcestruzzo previsti dal progetto e validati dal direttore dei lavori, non la fretta di liberare i puntelli per riutilizzarli altrove. Anticipare il disarmo è, statisticamente, la causa più frequente dei crolli di aggetti in costruzione.
Sul piano documentale, queste lavorazioni vanno lette insieme al POS dell’impresa esecutrice e — quando il cantiere lo richiede — al PSC: la fase di getto e disarmo degli elementi sporgenti è una lavorazione da pianificare, con l’indicazione dei puntellamenti, dei tempi di scasseratura e delle protezioni per chi transita sotto l’aggetto.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: deve garantire che gli elementi sporgenti siano sostenuti da armature provvisorie idonee e mantenute in opera fino alla stabilità completa. È il primo destinatario della prescrizione, insieme al dirigente che organizza la lavorazione.
- Preposto: vigila sul fatto che il disarmo non avvenga prima del tempo e che nessuno stazioni o lavori sotto l’aggetto ancora instabile, coordinandosi con le protezioni contro la caduta di oggetti dall’alto.
- Direttore dei lavori / progettista: definiscono i tempi di maturazione e le modalità di disarmo, dati che l’impresa traduce in scelte operative.
- Lavoratori: eseguono il puntellamento e il successivo disarmo secondo le procedure, senza rimuovere sostegni di propria iniziativa.
La norma si salda con l’intero impianto del Titolo IV: la lavorazione in facciata è quasi sempre anche un lavoro in quota, e vanno perciò rispettati gli obblighi dell’art. 111 sulla scelta delle attrezzature e le protezioni collettive dell’art. 115 contro le cadute dall’alto.
Errori comuni
- Disarmo anticipato. Togliere i puntelli di un cornicione o di un balcone per riutilizzarli prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza prevista: è la violazione tipica e la causa più diretta dei cedimenti.
- Sottostima degli aggetti “piccoli”. Pensiline, gronde e mensole di modeste dimensioni vengono trattate come dettagli, senza puntellamento: anche un aggetto ridotto, se cade da alcuni metri, è un pericolo grave.
- Nessuna protezione della zona sottostante. Anche con l’armatura in opera, l’area sotto l’elemento sporgente resta esposta alla caduta di materiale durante il getto e la lavorazione: va interdetta o protetta, non lasciata come normale via di transito.
- Puntellamenti improvvisati. Armature provvisorie non dimensionate, appoggiate su piani cedevoli o non controventate: sostengono finché il carico è modesto, poi cedono. L’idoneità delle opere provvisionali di sostegno va verificata come per qualsiasi struttura portante temporanea.
Domande frequenti sull’art. 141
A cosa serve un'armatura provvisoria su un cornicione di gronda?
Serve a sostenere l'elemento sporgente finché il getto non ha fatto presa e la struttura non è autoportante. Fino a quel momento il cornicione, la mensola o l'aggetto potrebbero cedere sotto il proprio peso o sotto quello del casserato, con caduta di materiale sui piani sottostanti e sulla zona di transito.
Quando si può rimuovere il puntellamento?
Solo quando la stabilità dell'opera è completamente assicurata, come richiede espressamente l'art. 141. In pratica il disarmo segue i tempi di maturazione del calcestruzzo indicati dal progettista o dal direttore dei lavori: rimuovere le armature prima è la causa tipica dei crolli di aggetti in fase di costruzione.
L'art. 141 riguarda solo i cornicioni?
No. La norma parla di cornicioni di gronda e, più in generale, di opere sporgenti dai muri: balconi, mensole, pensiline, aggetti e simili strutture speciali che, durante la costruzione o il consolidamento, non hanno ancora acquisito stabilità propria. Per tutte vale l'obbligo di armature provvisorie di sostegno.
Approfondisci
- ArticoloArt. 122 — Ponteggi ed opere provvisionali
- ArticoloArt. 111 — Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
- ArticoloArt. 115 — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
- TitoloTitolo IV — Cantieri temporanei o mobili
- RischioCadute dall’alto
- RischioCaduta di oggetti dall’alto
- GuidaLavori in quota: obblighi, DPI e formazione
- SettoreEdilizia e costruzioni