Titolo III · Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 87 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 87 chiude il Titolo III e ne costituisce l’apparato sanzionatorio: raccoglie in un unico punto le pene per la violazione degli obblighi su attrezzature di lavoro, DPI e impianti elettrici. La struttura, in sintesi:
Co. 1 — Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda per le violazioni più gravi, prime fra tutte quelle in materia di attrezzature di lavoro: messa a disposizione di attrezzature non conformi (art. 70) e inosservanza degli obblighi fondamentali di sicurezza, idoneità e manutenzione dell’art. 71, oltre alle altre ipotesi puntualmente elencate dal comma. Co. 2 — Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda per un secondo elenco di violazioni: tra le altre, gli obblighi di informazione, formazione e abilitazione sull’uso delle attrezzature (art. 73), gli obblighi operativi sui DPI (art. 77) e diversi obblighi di sicurezza elettrica del Capo III (ad esempio art. 84 e art. 85). Commi successivi — Per le violazioni di minore gravità sono previste pene contravvenzionali ridotte e sanzioni amministrative pecuniarie, riservate soprattutto alle inosservanze di carattere documentale, come la mancata verbalizzazione dei controlli sugli impianti elettrici richiesta dall’art. 86. Noleggiatori e concedenti in uso — Chi viola gli obblighi dell’art. 72 nella vendita, nel noleggio o nella concessione in uso di attrezzature è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. Categorie omogenee — La violazione di più prescrizioni riconducibili alla stessa categoria omogenea di requisiti di sicurezza dell’Allegato V è considerata una violazione unica; l’organo di vigilanza deve però precisare, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Gli importi di ammende e sanzioni amministrative sono indicati nel testo dell’articolo e vengono periodicamente rivalutati secondo il meccanismo previsto dall’art. 306 del decreto: per questo conviene sempre verificare le cifre aggiornate sul testo vigente, non su tabelle datate.
Cosa significa in pratica
Leggere gli articoli da 69 a 86 senza l’art. 87 significa non sapere quanto “pesa” ciascun obbligo. È qui che il legislatore ha fissato la gerarchia: le violazioni che espongono direttamente i lavoratori a infortunio — attrezzature non conformi, protezioni mancanti, manutenzione omessa — stanno nella fascia penale più alta; gli inadempimenti formativi e gestionali in quella intermedia; le mancanze documentali nella fascia amministrativa.
Qualche esempio concreto aiuta a orientarsi:
- Officina metalmeccanica: un tornio con le protezioni degli organi in movimento rimosse è una violazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature. Se il verbale contesta più carenze sulla stessa macchina riconducibili alla medesima categoria di requisiti dell’Allegato V, scatta la regola della violazione unica: una sola pena, ma tutti i precetti da regolarizzare.
- Magazzino logistico: carrellisti operativi senza l’abilitazione richiesta significano violazione dell’art. 73, sanzionata a carico del datore di lavoro e del dirigente. Il patentino non è un optional formativo: la sua assenza è un reato contravvenzionale.
- Capannone con impianto elettrico datato: i controlli periodici eseguiti ma mai verbalizzati costano la sanzione amministrativa; i controlli mai eseguiti spostano la contestazione sul piano penale.
L’altra chiave pratica è la procedura di estinzione. Quasi tutte le contravvenzioni dell’art. 87 passano per la prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l’ispettore impartisce una prescrizione, l’azienda regolarizza nel termine assegnato e paga in sede amministrativa un quarto del massimo dell’ammenda, estinguendo il reato. Gestire bene il verbale di prescrizione — tempi, evidenze dell’adempimento, pagamento — fa la differenza tra una pratica chiusa e un procedimento penale che prosegue.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario di tutte le fasce sanzionatorie, da solo per le violazioni più gravi del comma 1. Il quadro complessivo delle sue esposizioni è nella guida sulle sanzioni per il datore di lavoro.
- Dirigente: risponde insieme al datore di lavoro per gran parte delle violazioni, nei limiti delle attribuzioni e competenze che esercita (art. 18); il ruolo è approfondito nella pagina del dirigente per la sicurezza.
- Noleggiatore e concedente in uso (e chi vende attrezzature): puniti con sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 72. È l’unico caso in cui il Titolo III colpisce direttamente un soggetto esterno all’azienda utilizzatrice.
- Preposto e lavoratori: non compaiono nell’art. 87. Il preposto è sanzionato dall’apparato del Titolo I per la violazione dei propri obblighi di vigilanza; i lavoratori rispondono delle violazioni degli obblighi sui DPI (art. 78) secondo le sanzioni previste dal Titolo I.
Errori comuni
- Pensare che risponda solo il datore di lavoro. La maggior parte delle fattispecie punisce anche il dirigente: un responsabile di stabilimento o di produzione con poteri effettivi è co-destinatario delle contestazioni, delega o non delega.
- Trattare le sanzioni amministrative come trascurabili. La mancata verbalizzazione dei controlli o le lacune del registro sono le contestazioni più facili da elevare in ispezione, perché si accertano sulla carta: tenere in ordine il registro dei controlli delle attrezzature è il modo più economico di ridurre il rischio sanzionatorio.
- Noleggiare “alla buona”. Chi concede in uso un escavatore senza attestare la conformità o senza farsi consegnare la dichiarazione sull’abilitazione dell’operatore viola l’art. 72 e ne risponde in proprio; chi lo riceve resta comunque obbligato ai controlli dell’art. 71.
- Ignorare o gestire in ritardo la prescrizione. Lasciar scadere il termine di regolarizzazione, o adempiere senza documentarlo, vanifica la possibilità di estinguere il reato con il pagamento ridotto e riconsegna il fascicolo al pubblico ministero.
- Contestare il numero delle violazioni senza conoscere la regola delle categorie omogenee. Più carenze sulla stessa attrezzatura non sempre significano più reati: se rientrano nella stessa categoria di requisiti dell’Allegato V la violazione è unica, ma ogni precetto contestato va comunque sanato.
Domande frequenti sull’art. 87
Le sanzioni dell'art. 87 sono penali o amministrative?
Entrambe le cose, a seconda della violazione. Le inosservanze più gravi sono contravvenzioni punite con l'arresto o con l'ammenda, quindi illeciti penali a carico del datore di lavoro e, per gran parte delle ipotesi, anche del dirigente. Le violazioni di minore rilievo, tipicamente documentali, e quelle degli obblighi di noleggio e concessione in uso sono invece punite con sanzioni amministrative pecuniarie.
È possibile estinguere le contravvenzioni previste dall'art. 87?
Sì, attraverso la procedura di prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, e l'adempimento seguito dal pagamento in sede amministrativa di un quarto del massimo dell'ammenda estingue il reato. È la via d'uscita ordinaria per le violazioni sanabili, a condizione di rispettare tempi e modalità indicati nel verbale.
Cosa prevede la regola sulle categorie omogenee di requisiti?
Quando un'attrezzatura viola più prescrizioni tecniche riconducibili alla stessa categoria omogenea di requisiti di sicurezza dell'Allegato V, l'art. 87 considera il tutto come una violazione unica, punita una sola volta. L'organo di vigilanza deve però precisare in sede di contestazione i singoli precetti violati, perché tutti andranno regolarizzati ai fini dell'estinzione del reato.
Il noleggiatore di un escavatore o di una PLE rischia sanzioni?
Sì. Chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve rispettare gli obblighi dell'art. 72, tra cui la conformità delle attrezzature e l'acquisizione della dichiarazione sull'abilitazione degli operatori nel noleggio senza operatore. La violazione di questi obblighi è punita dall'art. 87 con la sanzione amministrativa pecuniaria, che si somma alle eventuali responsabilità civili verso l'utilizzatore.
Approfondisci
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 72 — Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- ArticoloArt. 73 — Informazione, formazione e addestramento
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 86 — Verifiche e controlli
- TitoloTitolo III — Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
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