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TUS

Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Art. 240 — Esposizione non prevedibile

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 240 governa il momento critico in cui, nella lavorazione con agenti cancerogeni o mutageni, qualcosa va storto e i lavoratori rischiano un’esposizione fuori dai livelli previsti. In sintesi:

Co. 1 — Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima le misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori. Co. 2 — I lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, in cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e alle altre operazioni necessarie. Questi ultimi devono indossare idonei DPI delle vie respiratorie e indumenti protettivi per tutto il tempo di permanenza; l’utilizzo della protezione respiratoria non può essere permanente e va limitato al tempo strettamente necessario per ogni singolo lavoratore. Co. 3 — Il datore di lavoro comunica al più presto ai lavoratori e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le esposizioni anomale, le loro cause e le misure adottate o da adottare per porvi rimedio.

È una norma breve ma operativa: descrive la sequenza corretta di reazione a un incidente che libera un agente cancerogeno o mutageno.

Cosa significa in pratica

La logica dell’intero Capo II sui cancerogeni e mutageni è tenere l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile. L’articolo 240 affronta il caso in cui questo equilibrio salta all’improvviso: un guasto alla cappa aspirante in un laboratorio che usa formaldeide, la rottura di una tubazione in un reparto di verniciatura, un cedimento del sistema di contenimento durante la manipolazione di agenti cancerogeni. Non è la lavorazione ordinaria, già valutata nel documento dei rischi ai sensi dell’art. 236: è l’imprevisto.

La sequenza che la norma impone è precisa e va conosciuta prima che serva:

  1. Riconoscere l’evento e rimuoverne la causa il più rapidamente possibile. Non basta arieggiare: bisogna identificare cosa ha generato l’esposizione anomala e agire su quella causa.
  2. Evacuare l’area. I lavoratori non addetti all’intervento devono uscire subito. La zona resta interdetta a chiunque non abbia un compito operativo di ripristino.
  3. Far rientrare solo il personale necessario, e solo con la protezione adeguata: respiratori idonei all’agente in gioco e indumenti protettivi, indossati per l’intera permanenza. La protezione respiratoria, per definizione gravosa, va usata a rotazione e per il tempo minimo indispensabile.
  4. Comunicare l’accaduto ai lavoratori e al RLS: cosa è successo, perché, e cosa si è fatto o si farà per evitare che si ripeta.

Un esempio concreto. In un’officina che effettua saldature su acciai legati, un malfunzionamento dell’impianto di aspirazione localizzata provoca un accumulo anomalo di fumi contenenti cromo esavalente. L’art. 240 chiede di fermare la lavorazione, far uscire gli operatori, mandare in zona solo il manutentore con facciale filtrante idoneo e tuta, ripristinare l’aspirazione e poi mettere per iscritto — verso lavoratori e RLS — la dinamica e le contromisure. Questa documentazione non è un formalismo: alimenta il registro di esposizione e le valutazioni successive.

Va tenuto distinto dalle operazioni lavorative particolari programmate — manutenzioni, pulizie, interventi eccezionali — in cui un’esposizione elevata è prevedibile e viene accettata in via straordinaria con tutele dedicate: lì l’esposizione è pianificata e circoscritta, qui è la conseguenza di un evento fuori controllo.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente): è il destinatario diretto degli obblighi. Deve predisporre in anticipo le procedure di reazione, garantire la disponibilità dei DPI idonei, gestire l’evacuazione e l’accesso controllato, e comunicare l’esposizione anomala. La preparazione a questi scenari fa parte delle misure tecniche, organizzative e procedurali dell’art. 237.
  • Addetti agli interventi: gli unici autorizzati a rientrare nella zona interessata, muniti di protezione respiratoria e indumenti protettivi, per il tempo strettamente necessario. Richiamano gli obblighi di informazione, formazione e addestramento dell’art. 239.
  • Lavoratori: devono abbandonare immediatamente l’area quando ricevono l’allarme; è un obbligo di collaborazione che si integra con quelli generali del lavoratore.
  • RLS: destinatario della comunicazione sull’esposizione anomala, con un ruolo di controllo sulle cause e sulle misure correttive.
  • Medico competente: pur non citato nel testo dell’articolo, entra in gioco perché un’esposizione anomala può attivare la sorveglianza sanitaria e l’annotazione nel registro degli esposti previsti dall’art. 242.

Errori comuni

  1. Trattare l’incidente come routine. Riprendere la lavorazione dopo aver semplicemente aperto una finestra, senza identificare e rimuovere la causa, viola il comma 1 e lascia il rischio intatto.
  2. Far rientrare tutti insieme “per fare prima”. Solo gli addetti all’intervento possono accedere all’area, e solo con i DPI prescritti. Il rientro generalizzato del personale espone lavoratori che dovrebbero restare fuori.
  3. Usare la protezione respiratoria a oltranza. La norma è esplicita: l’uso non può essere permanente e va limitato al tempo strettamente necessario per ciascun lavoratore. Turni troppo lunghi con il respiratore sono essi stessi una non conformità.
  4. Non comunicare l’esposizione anomala. L’omessa informazione a lavoratori e RLS, oltre a violare il comma 3, priva la sorveglianza sanitaria e il registro degli esposti di dati essenziali per la tutela nel tempo.
  5. Confondere l’esposizione non prevedibile con le operazioni particolari. Programmare un’attività ad alta esposizione e gestirla come se fosse un “incidente” ex art. 240 significa saltare le tutele specifiche previste per le operazioni particolari.

Domande frequenti sull’art. 240

Che cosa si intende per 'esposizione non prevedibile' ad agenti cancerogeni?

È l'esposizione anomala che deriva da un evento non prevedibile o da un incidente: una perdita, una rottura di un impianto, un guasto ai sistemi di aspirazione o contenimento. Si distingue dalle operazioni particolari programmate dell'art. 241, perché qui l'esposizione non è pianificata ma consegue a un evento imprevisto.

Chi può accedere all'area dopo un'esposizione anomala?

Dopo che i lavoratori hanno abbandonato la zona, possono accedervi soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e alle altre operazioni necessarie. Devono indossare idonei DPI delle vie respiratorie e indumenti protettivi per tutto il tempo di permanenza; l'uso della protezione respiratoria non può essere permanente e va limitato al tempo strettamente necessario per ciascun lavoratore.

Il datore di lavoro deve informare qualcuno dell'esposizione anomala?

Sì. Il datore di lavoro comunica al più presto ai lavoratori e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'esposizione anomala, le sue cause e le misure adottate o da adottare per porvi rimedio. È un obbligo di trasparenza che si collega alla sorveglianza sanitaria e alla registrazione degli esposti.

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