Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione II — Disposizioni di carattere generale
Art. 108 — Viabilità nei cantieri
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 108 è uno degli articoli più brevi del Titolo IV: un solo comma, che apre la Sezione dedicata alle disposizioni di carattere generale sui cantieri.
Co. 1 — Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’Allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.
La struttura è quella tipica del “principio + rinvio tecnico”: la norma fissa l’obbligo (garantire la circolazione in sicurezza di chi cammina e di chi guida) e demanda i requisiti di dettaglio all’Allegato XVIII, che disciplina in modo puntuale andatoie, passerelle, rampe, percorsi pedonali e viabilità carrabile.
Cosa significa in pratica
In un cantiere convivono, negli stessi spazi e spesso contemporaneamente, autocarri, autobetoniere, escavatori, autogrù, carrelli e persone a piedi. L’art. 108 dice una cosa semplice e centrale: questi flussi non possono essere lasciati al caso. Per tutta la durata dei lavori — non solo nella fase di allestimento — deve esistere una viabilità organizzata, mantenuta e riconoscibile.
Tradotto in scelte concrete, garantire la viabilità significa:
- separare, dove possibile, i percorsi pedonali da quelli dei mezzi, con delimitazioni fisiche o segnaletica quando la separazione fisica non è praticabile;
- dimensionare vie e rampe in funzione dei mezzi che le percorrono e dello scarico dei materiali, curando larghezza, pendenza e resistenza del fondo;
- mantenere i percorsi liberi da ostacoli e materiali di risulta, illuminati quando serve, e transitabili anche con fondo bagnato o polveroso;
- regolamentare le manovre critiche, in particolare la retromarcia degli autocarri e il raggio d’azione delle macchine operatrici, che sono all’origine di gran parte degli investimenti in cantiere.
Un esempio ricorrente: nel getto di un solaio l’autobetoniera deve avvicinarsi alla pompa, mentre altri lavoratori movimentano casseri e ferri d’armatura nella stessa area. Senza un percorso definito per il mezzo e un’area interdetta al personale a piedi, il rischio di investimento diventa concreto. L’art. 108 chiede di aver pensato prima a quel percorso, non di improvvisarlo quando il mezzo è già in manovra.
La viabilità, inoltre, evolve con il cantiere. La strada di accesso buona a fondazioni ultimate può diventare inservibile durante gli scavi; l’area di stoccaggio di oggi è la via di transito di domani. Per questo la gestione della circolazione è strettamente legata al cronoprogramma dei lavori: ogni fase ha la sua viabilità, e il passaggio da una fase all’altra va governato, non subìto.
Obblighi e soggetti coinvolti
L’art. 108 è collocato tra gli obblighi che gravano sulle imprese che operano in cantiere, ma la viabilità è un tema che attraversa più figure:
- Datore di lavoro e dirigenti dell’impresa esecutrice: sono i destinatari diretti dell’obbligo, insieme al richiamo generale delle misure di tutela dell’art. 95 e agli obblighi dell’art. 96. Devono predisporre e mantenere le vie di transito e far rispettare le regole di circolazione.
- Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione: la viabilità generale del cantiere, con la gestione delle interferenze tra mezzi e persone, è uno dei contenuti tipici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100). Il CSE ne verifica l’attuazione in fase operativa.
- Preposti: vigilano perché i percorsi non vengano occupati, perché le manovre avvengano con il personale a terra allontanato e perché la segnaletica sia rispettata.
- Lavoratori: sono tenuti a utilizzare i percorsi previsti e a non attraversare le aree interdette, secondo i rispettivi obblighi generali.
Il contenuto tecnico dell’obbligo resta però ancorato all’Allegato XVIII: è lì che si trovano i parametri con cui misurare se una via, una rampa o una passerella è “idonea” ai sensi dell’art. 108.
Errori comuni
- Trattare la viabilità come un tema “di allestimento”. La norma parla di “durante i lavori”: la circolazione va garantita in ogni fase, compresi scavi, demolizioni e smobilizzo, quando il cantiere cambia forma di continuo.
- Percorsi solo sulla carta. Un layout di viabilità disegnato nel PSC ma non tracciato a terra, non delimitato e non mantenuto non soddisfa l’obbligo: in caso di controllo o infortunio conta la situazione reale del cantiere.
- Nessuna separazione mezzi–persone. Far condividere agli autocarri in manovra gli stessi spazi dei pedoni, senza aree interdette né moviere per le retromarce, è tra le cause più frequenti di investimenti gravi.
- Vie ostruite o dissestate. Materiali accatastati sui passaggi, fango, buche e assenza di illuminazione rendono inidonea una viabilità pur prevista: manutenzione e ordine sono parte integrante dell’obbligo.
- Ignorare l’Allegato XVIII. L’art. 108 senza il suo allegato è un guscio: i requisiti dimensionali e costruttivi di andatoie, passerelle e rampe si applicano proprio in forza di quel rinvio.
Domande frequenti sull’art. 108
Cosa disciplina esattamente l'art. 108?
Impone che durante i lavori sia sempre assicurata nel cantiere la viabilità delle persone e dei veicoli. È una norma di rinvio: i requisiti tecnici concreti (larghezze, pendenze, separazione dei percorsi, protezioni) sono fissati dal punto 1 dell'Allegato XVIII, che l'articolo richiama espressamente.
Dove trovo i requisiti tecnici delle vie di transito?
Nel punto 1 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, intitolato alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e al trasporto dei materiali. Lì sono indicati i criteri per andatoie, passerelle, rampe e percorsi pedonali e carrabili. L'art. 108 vale come obbligo generale, l'allegato ne è la parte operativa.
La viabilità di cantiere va gestita nel PSC o nel POS?
In entrambi, per quanto di competenza. Il PSC dell'art. 100 definisce l'organizzazione generale della circolazione e delle interferenze tra mezzi e persone; il POS di ciascuna impresa cala quelle scelte nella propria lavorazione. Nel cantiere concreto la viabilità è tipicamente rappresentata anche nel layout allegato al piano.
Approfondisci
- ArticoloArt. 95 — Misure generali di tutela
- ArticoloArt. 96 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- ArticoloArt. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- AllegatoAllegato XVIII — Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- GuidaIl cronoprogramma e la gestione delle interferenze in cantiere
- RischioInvestimento da mezzi in movimento
- SettoreEdilizia e costruzioni