Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 125 — Difesa delle aperture
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 125 detta le regole per mettere in sicurezza le aperture presenti in cantiere — i vuoti nei solai, nei piani di lavoro e nelle pareti — che rappresentano uno dei pericoli di caduta dall’alto più insidiosi proprio perché spesso lasciati scoperti “solo per un attimo”.
Co. 1 — Le aperture lasciate nei solai o nei piani di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato solido e resistente, di robustezza adeguata ai carichi prevedibili. Co. 2 — Le aperture nelle pareti che permettono il passaggio di una persona e presentano un pericolo di caduta da altezza superiore a un metro devono essere provviste di normale parapetto e tavola fermapiede, oppure di altra difesa equivalente. Co. 3 — Gli sbocchi dei piani inclinati di accesso ai posti di lavoro, quando esiste il pericolo di caduta di persone dall’alto, devono essere protetti su ogni lato con normale parapetto e tavola fermapiede.
La norma va letta insieme all’art. 126, che definisce le caratteristiche tecniche del “normale parapetto” (altezza, corrente intermedio, tavola fermapiede), e all’art. 122 sulle opere provvisionali. In tutti i casi la logica è la stessa: dove c’è un vuoto in cui una persona o un oggetto possono precipitare, quel vuoto va chiuso o delimitato prima ancora che inizi il lavoro attorno.
Cosa significa in pratica
Le cadute dall’alto restano la prima causa di morte nei cantieri, e una quota consistente non avviene dal ponteggio esterno ma dentro l’edificio: il vano di una scala non ancora realizzata, il foro del futuro ascensore, l’apertura per il passaggio degli impianti, il solaio in fase di getto. L’articolo 125 esiste per questi punti, quelli che “tanto ci passiamo solo noi”.
La regola operativa è semplice e va applicata senza eccezioni: nessuna apertura resta priva di protezione. Hai due strade, ed entrambe sono valide:
- Coprire l’apertura con un tavolato solido, dimensionato ai carichi (persone, carriole, materiali) che vi potrebbero transitare sopra, fissato in modo che non scivoli e segnalato perché nessuno lo scambi per pavimento rimovibile.
- Delimitare l’apertura con parapetto normale e tavola fermapiede conformi all’art. 126, così che la caduta sia impedita a monte.
Un esempio concreto: in un cantiere di ristrutturazione, il vano scala al grezzo va chiuso a ogni piano con un tavolato inchiodato all’orditura o transennato con parapetto rigido su tutti i lati aperti; il foro predisposto per la canna fumaria, anche se largo pochi decimetri, va tappato con pannello resistente. Sono interventi da poche decine di minuti che il coordinatore per l’esecuzione richiede nel POS e verifica in sopralluogo.
Il punto più delicato riguarda la rimozione temporanea. Capita che per calare materiali, montare un impianto o effettuare un getto si debba togliere una protezione. È lecito, ma solo a due condizioni: che avvenga per il tempo strettamente necessario e che nel frattempo si adotti una misura sostitutiva equivalente — un sistema anticaduta individuale ancorato, una protezione provvisoria, la sorveglianza di un preposto che presidia l’area. Appena l’operazione è conclusa, la protezione collettiva va ripristinata subito. La sequenza infortunistica classica è proprio questa: parapetto tolto per un’esigenza reale, lavoro finito, protezione non rimessa, e qualcuno che qualche ora dopo precipita nel vuoto.
Va ricordato che la difesa delle aperture protegge anche dalla caduta di oggetti dall’alto: la tavola fermapiede non serve solo a fermare i piedi di chi lavora, ma a impedire che utensili e materiali scivolino nel vuoto e colpiscano chi sta sotto.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigenti dell’impresa esecutrice: destinatari diretti dell’obbligo. Devono garantire che ogni apertura sia protetta prima dell’inizio delle lavorazioni e mantenerla tale per tutta la durata del cantiere; le sanzioni dell’art. 159 gravano su di loro.
- Preposto: sorveglia sul campo che le protezioni non vengano rimosse arbitrariamente e che, dopo ogni rimozione autorizzata, siano ripristinate. È la figura che intercetta in tempo reale l’apertura lasciata scoperta.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): verifica in sopralluogo l’attuazione delle misure e la coerenza con il PSC, coordinando le imprese affinché nessuna lasci vuoti scoperti a danno delle altre.
- Lavoratori: devono utilizzare correttamente le protezioni e non rimuoverle né manometterle, segnalando le carenze secondo i loro obblighi generali.
L’articolo si integra con l’intera disciplina dei lavori in quota e con l’art. 111, che impone la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali: coprire e delimitare un’apertura viene prima di imbragare chi ci lavora attorno.
Errori comuni
- Copertura inadeguata. Un pannello leggero, un foglio di OSB sottile o un bancale appoggiato non sono un “tavolato solido e resistente”: devono reggere il peso previsto e non spostarsi. Una copertura che cede o scivola equivale ad apertura non protetta.
- Protezione tolta e mai rimessa. La rimozione per esigenze di lavoro è consentita, ma senza ripristino immediato diventa la violazione più pericolosa dell’articolo. Va sempre accompagnata da una misura sostitutiva nel frattempo.
- Aperture “piccole” trascurate. Un foro di impianto, un vano tecnico stretto, la botola di un solaio: dimensioni ridotte non escludono la caduta di un arto, di un attrezzo o della persona intera. Vanno protette come le altre.
- Confondere la difesa dell’apertura con il parapetto di bordo. Il ponteggio esterno e il parapetto perimetrale non coprono i vuoti interni: solai forati, vani scala e cavedi richiedono protezioni proprie, spesso dimenticate perché “dentro” l’edificio.
- Segnalazione assente. Anche una copertura a norma va resa riconoscibile: se un operaio non sa che sotto quel tavolato c’è il vuoto, può rimuoverlo o sovraccaricarlo senza rendersene conto.
Domande frequenti sull’art. 125
Un'apertura nel solaio si può semplicemente coprire con un pannello?
Sì, ma la copertura deve essere solida, resistente e di robustezza adeguata ai carichi prevedibili, non un semplice cartongesso o un tavolato leggero. In alternativa l'apertura va circondata da parapetto normale e tavola fermapiede. La copertura deve inoltre essere fissata o segnalata in modo che non possa essere rimossa o spostata accidentalmente.
Quando un'apertura nella parete richiede il parapetto?
Quando permette il passaggio di una persona e presenta un pericolo di caduta da un'altezza superiore a un metro. In quel caso va provvista di parapetto normale e tavola fermapiede oppure di altra difesa equivalente, come previsto dall'art. 125.
Se devo rimuovere il parapetto per lavorare, cosa faccio?
La rimozione è ammessa solo per il tempo strettamente necessario all'operazione che la richiede e va accompagnata da misure sostitutive equivalenti (sistemi anticaduta individuali, protezioni provvisorie, sorveglianza). La protezione collettiva va ripristinata appena l'esigenza di lavoro cessa: lasciare un'apertura scoperta è tra le cause più frequenti di infortunio mortale in cantiere.
Approfondisci
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