Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 125 — Disposizione dei montanti
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 125 detta le regole costruttive per l’elemento portante dei ponteggi in legname: il montante, cioè il palo verticale che trasferisce a terra il peso degli impalcati, dei lavoratori e dei materiali. È una norma tecnica, ereditata dalla disciplina storica dei ponteggi, che fissa quattro requisiti di base.
In sintesi, l’articolo stabilisce che:
- i montanti devono essere costituiti da elementi accoppiati, con i punti di giunzione sfalsati di almeno un metro, e devono essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione;
- per impalcature fino a 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un solo pezzo; per altezze superiori i montanti a elemento singolo sono consentiti solo negli ultimi 7 metri;
- il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione, così da impedire ogni cedimento verticale e orizzontale;
- la distanza tra due montanti consecutivi non deve superare 3,60 metri, salvo maggiori distanze giustificate da evidenti motivi di esercizio del cantiere e supportate da un progetto con calcoli di stabilità redatto da un ingegnere o architetto.
L’articolo completa queste regole con l’obbligo di ancorare efficacemente il ponteggio alla costruzione, a intervalli regolari in altezza e in larghezza, perché la stabilità della struttura non dipenda dal solo appoggio a terra.
Perché il montante è il punto critico
Un ponteggio cede quasi sempre per uno di tre motivi: il piede che affonda o scivola, un giunto che si apre sotto carico, un’eccessiva luce tra gli appoggi che fa inflettere correnti e impalcati. L’art. 125 interviene su tutti e tre.
L’accoppiamento degli elementi con giunzioni sfalsate serve a evitare che in una stessa sezione orizzontale si concentrino tutti i punti deboli. Se due montanti accostati avessero la giunzione alla stessa quota, si formerebbe una “cerniera” lungo l’intera fila, proprio dove la struttura dovrebbe essere più rigida. Sfalsando i giunti di almeno un metro, ogni giunzione resta affiancata da un tratto continuo dell’altro elemento, che ne assorbe gli sforzi.
La soglia degli 8 metri e la deroga per gli ultimi 7 metri seguono la stessa logica: in basso il montante porta il peso di tutto ciò che sta sopra, in alto molto meno. Per questo la norma tollera l’elemento singolo solo dove i carichi sono contenuti.
Il limite di 3,60 metri tra montanti consecutivi definisce invece la luce massima dei correnti e quindi la portata degli impalcati. Oltre quella distanza le tavole e i correnti lavorano a flessione in modo non più controllabile con le regole empiriche, e serve il calcolo di un progettista.
Cosa significa in pratica
Esempio: un’impresa deve allestire un ponteggio in legname di 10 metri per il ripristino di una facciata in un borgo storico, dove un ponteggio metallico non è montabile per le dimensioni del vicolo. Applicando l’art. 125:
- i montanti dovranno essere accoppiati per i primi metri, con giunzioni sfalsate di almeno un metro tra i due elementi;
- nella parte alta, entro gli ultimi 7 metri, si potranno usare elementi singoli;
- ogni montante dovrà poggiare su una base stabile, ad esempio un tavolone di ripartizione su terreno livellato, e non direttamente sul selciato sconnesso;
- l’interasse non dovrà superare 3,60 metri; se il passaggio di un accesso carrabile richiede una campata più larga, servirà un progetto firmato con i calcoli di stabilità;
- il ponteggio andrà ancorato alla facciata a intervalli regolari, verificando che gli ancoraggi agiscano su parti resistenti della muratura.
Le stesse verifiche vanno ripetute nel tempo. Il legno si degrada con l’umidità, i giunti si allentano, il terreno sotto il piede può assestarsi dopo una pioggia. L’art. 123 impone che montaggio e smontaggio avvengano sotto la diretta sorveglianza di un preposto, e il controllo dei montanti rientra nell’obbligo, fissato dall’art. 112, di mantenere le opere provvisionali in buono stato e di revisionarne gli elementi prima di riutilizzarli.
Rapporto con le altre norme sui ponteggi
L’art. 125 fa parte della Sezione IV del Capo II del Titolo IV, che si apre con l’art. 122 sull’obbligo di predisporre ponteggi e opere provvisionali nei lavori in quota oltre i 2 metri. Le norme vicine completano il quadro: l’art. 124 limita i depositi di materiale sugli impalcati, l’art. 126 impone il parapetto verso il vuoto.
| Aspetto | Ponteggio in legname (Sez. IV) | Ponteggio metallico fisso (Sez. V) |
|---|---|---|
| Regole sui montanti | Fissate direttamente dall’art. 125 | Definite dagli schemi del fabbricante autorizzato |
| Interasse | Max 3,60 m salvo progetto | Secondo lo schema tipo o il progetto |
| Progetto | Necessario se si superano i limiti | Necessario oltre 20 m o fuori schema |
| Documenti in cantiere | Pi.M.U.S. e verifiche | Autorizzazione, schemi o progetto, Pi.M.U.S. |
In entrambi i casi chi monta e smonta deve seguire il Pi.M.U.S. e avere la formazione specifica per gli addetti ai ponteggi. Per il quadro completo su autorizzazioni e verifiche, vedi la guida sui ponteggi.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa che allestisce il ponteggio: realizza la struttura nel rispetto dei requisiti dell’art. 125 e, quando supera l’interasse ammesso, si dota del progetto con calcoli di stabilità.
- Preposto: sorveglia montaggio, trasformazione e smontaggio e verifica che la disposizione dei montanti non venga alterata durante i lavori.
- Progettista: ingegnere o architetto, interviene quando le esigenze di cantiere richiedono distanze maggiori tra i montanti.
- Coordinatore per l’esecuzione: nei cantieri in cui è nominato, verifica che l’opera provvisionale sia coerente con il piano di sicurezza.
Errori comuni
- Giunzioni alla stessa quota. Accoppiare due elementi con i giunti allineati vanifica lo scopo della regola e crea un punto di cedimento lungo tutta la fila.
- Piede appoggiato su supporti improvvisati. Mattoni, blocchi sciolti o terreno di riporto non garantiscono l’assenza di cedimenti richiesta dalla norma.
- Campate allargate “per comodità”. Togliere un montante per far passare un mezzo senza progetto porta l’interasse oltre i 3,60 metri e rende il ponteggio irregolare.
- Ancoraggi diradati. Ridurre gli ancoraggi per non intralciare le lavorazioni sulla facciata compromette la stabilità, soprattutto in presenza di vento o di teli.
- Nessun controllo dopo il maltempo. Un ponteggio in legname va ricontrollato dopo pioggia, gelo o forte vento, perché il terreno e il materiale cambiano comportamento.
Domande frequenti sull’art. 125
L'art. 125 si applica anche ai ponteggi metallici a tubi e giunti o a telai prefabbricati?
L'art. 125 si trova nella Sezione IV del Capo II, dedicata ai ponteggi in legname e alle altre opere provvisionali. I ponteggi metallici fissi seguono le regole della Sezione V (artt. 131-138): autorizzazione ministeriale, schemi tipo del fabbricante, progetto quando si esce dagli schemi. Le regole dell'art. 125 restano però un utile riferimento di buona tecnica per qualsiasi struttura a montanti.
Qual è la distanza massima tra due montanti consecutivi?
La regola generale è 3,60 metri. Una distanza maggiore è ammessa solo quando la richiedono evidenti esigenze di esercizio del cantiere e a condizione che la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto firmato da un ingegnere o architetto, corredato dai calcoli di stabilità. Senza quel progetto, superare l'interasse previsto è una violazione.
Quando si possono usare montanti singoli invece che accoppiati?
I montanti in un solo pezzo sono ammessi per le impalcature alte fino a 8 metri. Oltre quella quota la regola è l'elemento accoppiato con giunzioni sfalsate di almeno un metro, e i montanti singoli sono consentiti solo nella parte terminale, cioè negli ultimi 7 metri della struttura, dove i carichi trasmessi verso il basso sono minori.
Cosa si intende per piede del montante solidamente assicurato?
La base del montante deve essere fissata al piano di appoggio o di infissione in modo da impedire qualsiasi cedimento, sia verticale sia orizzontale. In pratica servono basette o tavoloni di ripartizione su terreno compatto e livellato: un montante appoggiato su terreno smosso, su laterizi sciolti o su un tombino non soddisfa il requisito.