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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione V — Sorveglianza sanitaria

Art. 40 — Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 40 collega l’attività del medico competente al sistema sanitario pubblico, trasformando le visite fatte in azienda in dati epidemiologici utili alla prevenzione su scala nazionale. In sintesi:

Co. 1 — Entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborate evidenziando le differenze di genere, secondo il modello dell’Allegato 3B. Co. 2 — Le Regioni e le Province autonome raccolgono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, e le trasmettono al livello centrale (le funzioni dell’ISPESL sono oggi confluite in INAIL). Co. 2-bis — Un decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce secondo criteri di semplicità e certezza i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione; gli obblighi decorrono dall’entrata in vigore di quel decreto. La materia è stata attuata con il DM 9 luglio 2012.

È un articolo breve, ma con un obbligo annuale ricorrente e sanzionato.

Cosa significa in pratica

Il medico competente non lavora in un compartimento stagno: i dati che raccoglie durante la sorveglianza sanitaria servono anche al Servizio sanitario nazionale per capire quali rischi, in quali settori, producono quali effetti sulla salute. L’art. 40 costruisce questo flusso informativo.

Concretamente, ogni anno il medico competente compila e invia, tramite l’applicativo telematico predisposto da INAIL, una comunicazione per ciascuna azienda in cui è stato nominato. Il contenuto non riguarda i singoli lavoratori — le cartelle sanitarie individuali restano riservate, ai sensi dell’art. 25 — ma dati aggregati e anonimi: quanti lavoratori sono soggetti a sorveglianza e per quali rischi (rumore, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici, videoterminali…), quante visite sono state effettuate, quanti giudizi di idoneità, idoneità parziale o inidoneità sono stati espressi, distinguendo tra uomini e donne.

Un esempio pratico: il medico competente di un’officina meccanica con 25 addetti, a inizio anno, riepiloga nell’Allegato 3B i lavoratori esposti a rumore e a movimentazione carichi visitati nell’anno precedente, gli esiti collettivi delle visite e le eventuali limitazioni prescritte, e trasmette il tutto entro il 31 marzo. Nessun nome, nessuna diagnosi individuale: solo numeri aggregati, per genere e per fattore di rischio.

Il flusso poi risale: le ASL aggregano i dati del territorio, le Regioni li trasmettono a livello centrale, e da lì nascono le statistiche che orientano piani regionali di prevenzione e attività di vigilanza. Per questo l’adempimento, pur percepito come burocratico, ha un peso reale: è una delle poche fonti sistematiche sui rischi effettivamente sorvegliati nelle aziende italiane.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Medico competente: unico obbligato alla trasmissione dell’Allegato 3B. L’adempimento rientra tra i suoi compiti istituzionali insieme a quelli dell’art. 25 e si aggiunge agli obblighi di collaborazione previsti dall’art. 39.
  • Datore di lavoro: non è destinatario diretto dell’obbligo, ma deve aver nominato il medico competente quando la sorveglianza sanitaria è dovuta e fornirgli le informazioni necessarie (organico, mansioni, rischi da DVR). Senza nomina, prima ancora del problema dell’art. 40, si configura la ben più grave violazione dell’art. 18.
  • ASL, Regioni e INAIL: raccolgono, aggregano e utilizzano i dati per finalità di programmazione sanitaria e di prevenzione.
  • Lavoratori: non hanno adempimenti, ma beneficiano indirettamente del sistema; i loro dati individuali restano protetti nella cartella sanitaria e di rischio.

Errori comuni

  1. Dimenticare la scadenza del primo trimestre. L’invio riguarda l’anno precedente e va fatto entro il 31 marzo: un medico con molte aziende in carico deve gestire l’adempimento come una scadenza seriale, una comunicazione per ogni nomina attiva.
  2. Pensare che l’obbligo sia del datore di lavoro. La sanzione dell’art. 58 colpisce il medico competente; il datore di lavoro fa bene a verificare che l’invio sia avvenuto, ma non può sostituirsi al medico né risponde in sua vece.
  3. Trasmettere dati individuali. L’Allegato 3B chiede dati collettivi e aggregati: inserire informazioni riconducibili a singoli lavoratori è un errore che espone a problemi di riservatezza, non un eccesso di zelo.
  4. Ignorare la disaggregazione per genere. La norma chiede espressamente di evidenziare le differenze di genere: una comunicazione che non distingue tra lavoratori e lavoratrici è incompleta rispetto al modello.

Domande frequenti sull’art. 40

Chi deve inviare l'Allegato 3B e a chi?

L'obbligo è personale del medico competente, non del datore di lavoro. I dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria vanno trasmessi per via telematica ai servizi competenti per territorio (le ASL), attraverso l'applicativo messo a disposizione da INAIL.

Entro quando va trasmessa la comunicazione?

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, quindi in pratica entro il 31 marzo. La comunicazione fotografa l'attività di sorveglianza sanitaria svolta nell'anno precedente per ciascuna azienda in cui il medico è stato nominato.

Cosa rischia il medico competente che non trasmette i dati?

Una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 58, co. 1, lett. e). Non si tratta di un reato contravvenzionale ma di un illecito amministrativo, che resta comunque a carico esclusivo del medico: il datore di lavoro non risponde dell'omesso invio, purché abbia regolarmente nominato il medico e messo a disposizione le informazioni necessarie.

Se in azienda nessun lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria, l'invio è dovuto?

No. L'obbligo presuppone l'esistenza di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 e quindi la presenza di un medico competente nominato. Dove la valutazione dei rischi non fa emergere obblighi di sorveglianza, non c'è medico competente e non c'è comunicazione da inviare.

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