D.Lgs. 81/2008 · Allegato III-B
Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato 3B
L’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il medico competente a trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni collettive, aggregate e anonime sui dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborate evidenziando le differenze di genere. L’Allegato 3B è il modello che definisce quali informazioni comunicare.
Lo scopo non è controllare la singola azienda, ma alimentare un sistema informativo nazionale di epidemiologia occupazionale: capire quanti lavoratori sono esposti a ciascun rischio, quanti giudizi di idoneità con limitazioni vengono emessi, quali malattie professionali emergono, e orientare di conseguenza le politiche di prevenzione. I dati confluiscono dalle ASL al livello centrale (oggi INAIL, che ha assorbito le funzioni dell’ex ISPESL).
Chi trasmette, quando e come
| Aspetto | Regola operativa |
|---|---|
| Soggetto obbligato | Il medico competente nominato (non il datore di lavoro) |
| Destinatario | Servizi competenti per territorio (ASL), tramite l’applicativo telematico INAIL |
| Scadenza | Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento |
| Perimetro | Una comunicazione per ciascuna azienda/unità produttiva seguita |
| Modalità | Solo telematica; l’invio cartaceo non è previsto |
I contenuti di dettaglio e le modalità di trasmissione sono stati definiti con decreto ministeriale attuativo (DM 9 luglio 2012 e successive modifiche): per il tracciato aggiornato dei campi fa fede l’applicativo INAIL e il testo ufficiale su Normattiva.
In pratica: un medico competente che segue 40 aziende clienti dovrà compilare 40 comunicazioni distinte entro fine marzo, una per ogni realtà in cui ha svolto sorveglianza sanitaria nell’anno precedente.
Cosa contiene il modello
Il modello si articola in blocchi di informazioni, tutte in forma numerica aggregata:
| Sezione | Contenuto tipico |
|---|---|
| Dati identificativi | Azienda o unità produttiva, comparto produttivo, dati del medico competente |
| Dati occupazionali | Numero di lavoratori occupati e di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, distinti per genere |
| Rischi lavorativi | Numero di esposti per ciascun fattore di rischio che attiva la sorveglianza (ad esempio rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti chimici, cancerogeni, biologici, lavoro notturno) |
| Dati sanitari aggregati | Visite mediche effettuate, distribuzione dei giudizi di idoneità (idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente), malattie professionali segnalate |
L’elenco puntuale dei fattori di rischio e dei campi richiesti è quello del tracciato ufficiale: in caso di dubbio su una voce specifica conviene verificare direttamente nell’applicativo, che viene aggiornato nel tempo.
Il punto qualificante è la natura aggregata dei dati: si comunica “quanti”, mai “chi”. I dati individuali restano nella cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A), coperta da segreto professionale.
Il ruolo del datore di lavoro
Anche se l’obbligo di invio grava sul medico competente, il datore di lavoro non è estraneo al processo. L’art. 25 e l’art. 18 gli impongono di fornire al medico le informazioni necessarie (organico, mansioni, esiti della valutazione dei rischi, numero di esposti per rischio): senza questi dati la comunicazione non può essere compilata correttamente. In aziende strutturate conviene fissare un appuntamento annuale — tipicamente tra gennaio e febbraio — in cui ufficio HR, RSPP e medico allineano i numeri, spesso in coda alla riunione periodica.
Un esempio concreto: in un’azienda metalmeccanica di 120 dipendenti, il medico dovrà riportare quanti lavoratori sono esposti a rumore, quanti a movimentazione manuale, quanti usano videoterminali oltre soglia, e quanti giudizi con limitazione ha emesso nell’anno. Se HR non segnala i cambi mansione, i numeri trasmessi risulteranno incoerenti con il DVR.
Errori comuni
- Confondere 3A e 3B: il 3A è la cartella sanitaria individuale, il 3B è la statistica aggregata annuale. Sono adempimenti distinti con regole diverse.
- Pensare che sia un obbligo del datore di lavoro: la trasmissione spetta al medico competente; il datore risponde però della mancata collaborazione informativa.
- Dimenticare gli incarichi cessati in corso d’anno: la sorveglianza svolta va comunque rendicontata per il periodo di incarico.
- Inserire dati nominativi: il modello è anonimo per costruzione; allegare elenchi di lavoratori è un errore anche sul piano della protezione dei dati personali.
- Numeri disallineati dal DVR: gli esposti dichiarati nel 3B devono essere coerenti con la valutazione dei rischi e con il protocollo sanitario; in caso di ispezione le discrepanze sono tra le prime cose contestate.
- Perdere la scadenza: fine marzo arriva presto; l’invio va inserito nello scadenzario aziendale condiviso con il medico.
Domande frequenti
Chi deve trasmettere l'Allegato 3B e a chi?
L'obbligo è del medico competente, non del datore di lavoro. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo messo a disposizione dall'INAIL, ed è indirizzata ai servizi competenti per territorio (ASL). Il medico compila una comunicazione per ciascuna azienda o unità produttiva in cui svolge la sorveglianza sanitaria.
Entro quando va inviata la comunicazione dei dati aggregati?
L'art. 40 fissa la scadenza entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento: i dati relativi alle visite di un anno vanno quindi trasmessi entro la fine di marzo dell'anno seguente. È buona prassi conservare la ricevuta telematica di avvenuto invio insieme alla documentazione sanitaria aziendale.
Che differenza c'è tra Allegato 3A e Allegato 3B?
L'Allegato 3A definisce i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio, documento individuale e riservato di ciascun lavoratore. L'Allegato 3B riguarda invece dati collettivi, aggregati e anonimi, destinati a fini statistici ed epidemiologici. Nel 3B non devono mai comparire nominativi o informazioni riconducibili al singolo lavoratore.
Cosa rischia il medico competente che non invia l'Allegato 3B?
La violazione degli obblighi di comunicazione è sanzionata a carico del medico competente secondo quanto previsto dall'apparato sanzionatorio del decreto (art. 58); per gli importi aggiornati occorre fare riferimento al testo vigente. Inadempienze ripetute possono inoltre rilevare sul piano disciplinare e sull'affidabilità professionale verso l'azienda assistita.
Approfondisci
- ArticoloArt. 40 — Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
- GlossarioMedico competente
- GuidaSorveglianza sanitaria: la guida completa
- GuidaLa cartella sanitaria e di rischio
- GuidaNomina del medico competente: quando è obbligatoria
- GuidaVisite mediche sul lavoro: quando sono obbligatorie