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TUS

Titolo X · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 274 — Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 274 detta le regole aggiuntive per un contesto in cui il rischio biologico non nasce da un uso deliberato di microrganismi, ma dalla loro possibile presenza in pazienti e animali. Tre commi:

Co. 1 — Nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271, il datore di lavoro presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali, nei relativi campioni e residui, e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. Co. 2 — In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e fa applicare procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità i materiali e i rifiuti contaminati. Co. 3 — Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’Allegato XLVII, in funzione del tipo di attività, della classificazione dell’agente, delle caratteristiche del luogo e delle particolari modalità di esposizione.

Cosa significa in pratica

In ospedale, in un ambulatorio o in una clinica veterinaria non si “lavora con” i microrganismi come in un laboratorio di microbiologia: li si incontra. Un infermiere che esegue un prelievo, un OSS che rifà un letto, un tecnico che processa un campione, un veterinario che assiste un parto: nessuno di loro sta usando deliberatamente un agente biologico, eppure tutti sono esposti a ciò che il paziente o l’animale porta con sé. L’art. 274 mette a fuoco proprio questa esposizione non intenzionale, che la valutazione generale del rischio biologico dell’art. 271 da sola rischierebbe di trattare in modo troppo astratto.

Il comma 1 chiede quindi una valutazione calata sul reparto reale. Non basta scrivere “presenza di agenti biologici”: occorre ragionare su dove si trovano — sangue, liquidi biologici, tessuti, campioni di laboratorio, lettiere e residui in ambito veterinario — e su quali gesti quotidiani mettano l’operatore a contatto con quel materiale. Il punto di partenza pratico è mappare i percorsi: dal prelievo al trasporto del campione, dalla medicazione allo smaltimento della garza, dalla sala operatoria al ricondizionamento dello strumentario.

Il comma 2 è il cuore operativo: procedure scritte per manipolare, decontaminare ed eliminare i materiali e i rifiuti contaminati. Qui la norma si intreccia con la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: contenitori rigidi per taglienti a bordo letto, sacchi a doppio involucro per i rifiuti a rischio infettivo, percorsi “sporco/pulito” separati, protocolli di sanificazione delle superfici e dello strumentario. La tutela, per esplicita scelta del legislatore, non è solo dell’operatore ma anche della comunità: un rifiuto sanitario mal gestito è un rischio che esce dai cancelli della struttura.

Il comma 3 alza l’asticella per le sole strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali contaminati, o potenzialmente contaminati, da agenti dei gruppi più pericolosi (3 e 4: si pensi a tubercolosi attiva, alcune febbri emorragiche, patogeni ad alta trasmissibilità). In questi casi non è la struttura a scegliere liberamente: le misure di contenimento vanno prese dal menù dell’Allegato XLVII, graduandole in funzione dell’agente, dell’attività e delle caratteristiche fisiche del luogo (pressione negativa, filtrazione dell’aria, anticamere, gestione degli accessi).

Un esempio concreto: un reparto di malattie infettive che riceve un caso sospetto di TBC bacillifera deve poter contare su stanze di degenza a pressione negativa, ricambi d’aria adeguati, DPI respiratori idonei per il personale e procedure di ingresso/uscita definite. La stessa logica, adattata, vale per un box di isolamento in una struttura veterinaria che ospita un animale con una zoonosi trasmissibile.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro della struttura sanitaria o veterinaria: è il destinatario diretto. Integra la valutazione dell’art. 271 con l’attenzione specifica del comma 1, definisce le procedure del comma 2 e sceglie le misure di contenimento del comma 3. Insieme al dirigente risponde delle violazioni ai sensi dell’art. 282.
  • RSPP e medico competente: collaborano alla valutazione e, il medico, alla sorveglianza sanitaria e alle profilassi vaccinali dell’art. 279, tassello indispensabile del rischio biologico in sanità.
  • Preposti e coordinatori di reparto: vigilano sull’applicazione concreta delle procedure di manipolazione, decontaminazione e smaltimento.
  • Lavoratori (medici, infermieri, OSS, tecnici, veterinari, personale delle pulizie): tenuti a rispettare le procedure e a usare correttamente DPI e presidi, secondo le misure igieniche dell’art. 273 e le misure tecniche e organizzative dell’art. 272.

Errori comuni

  1. Valutazione “generica” del rischio biologico. Copiare un capitolo standard nel DVR senza declinarlo per reparto e per mansione svuota il comma 1: la particolare attenzione richiesta va documentata sui percorsi reali di campioni, residui e rifiuti.
  2. Procedure non scritte o non applicate. Il comma 2 chiede procedure definite e fatte applicare. Un protocollo di smaltimento che esiste solo sulla carta, ignorato al bordo letto, equivale in sede ispettiva a procedura mancante.
  3. Confondere isolamento e semplice degenza. Le misure di contenimento dell’Allegato XLVII scattano per i gruppi 3 e 4 nelle strutture di isolamento: sottovalutare un caso sospetto trattandolo come degenza ordinaria è tra gli errori più gravi.
  4. Dimenticare la formazione e la sorveglianza sanitaria. Le procedure funzionano solo se il personale è addestrato a seguirle e coperto dalle vaccinazioni e dai controlli sanitari; l’art. 274 va letto insieme all’informazione, alla formazione e alla prevenzione degli articoli successivi del Titolo X.

Domande frequenti sull’art. 274

L'art. 274 si applica solo agli ospedali?

No. Riguarda tutte le strutture sanitarie e veterinarie: ospedali, cliniche, laboratori di analisi, ambulatori, studi medici e dentistici, RSA, ambulatori e strutture veterinarie. Ovunque si trattino pazienti, animali, campioni biologici o rifiuti che possono contenere agenti biologici, l'obbligo di valutazione e di procedure sicure vale allo stesso modo.

Qual è la differenza tra l'art. 274 e la valutazione dei rischi dell'art. 271?

L'art. 271 detta il metodo generale di valutazione del rischio biologico; l'art. 274 aggiunge un'attenzione specifica per il contesto sanitario e veterinario, dove l'agente biologico non è deliberatamente utilizzato ma è potenzialmente presente nell'organismo dei pazienti, degli animali e nei loro campioni e residui. È una valutazione mirata a quel rischio di esposizione non intenzionale.

Quando scattano le misure di contenimento dell'Allegato XLVII?

Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali contaminati, o potenzialmente contaminati, da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4. In quei casi il datore di lavoro sceglie le misure di contenimento tra quelle dell'Allegato XLVII, in funzione del tipo di attività, della classificazione dell'agente e delle caratteristiche del luogo.

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