Titolo VI
Art. 169 — Informazione, formazione e addestramento
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 169 chiude il Titolo VI sulla movimentazione manuale dei carichi imponendo al datore di lavoro tre obblighi distinti ma collegati. In sintesi:
Co. 1, lett. a) — Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato. Co. 1, lett. b) — Assicura ai lavoratori la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività, tenendo conto in particolare dell’Allegato XXXIII. Co. 2 — Fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
Tre parole chiave, tre livelli diversi di intervento: sapere cosa si sta sollevando, capire come e perché si può farsi male, provare sul campo il gesto corretto.
Cosa significa in pratica
La movimentazione manuale dei carichi è tra le prime cause di malattia professionale in Italia: lombalgie, ernie discali, disturbi muscolo-scheletrici che maturano nel tempo e che raramente derivano da un singolo sollevamento “sbagliato”. L’art. 169 attacca il problema sul versante umano, dopo che l’art. 168 ha imposto di ridurre il rischio alla fonte con l’organizzazione del lavoro e i mezzi ausiliari.
I tre obblighi vanno letti in ordine di crescente concretezza:
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Informazione sul carico. Non è un corso, è un dato operativo. Il lavoratore deve poter conoscere il peso prima di afferrare il collo, insieme alle caratteristiche che rendono la presa difficile: baricentro spostato, contenuto che si muove, spigoli, temperatura. In un magazzino questo significa marcare il peso sui bancali e sui colli più pesanti; in un’officina, segnalare che quel pezzo apparentemente piccolo è in acciaio pieno.
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Formazione sui rischi e sui principi. Qui si trasferiscono le conoscenze: perché la schiena si danneggia, come incide la distanza del carico dal corpo, cosa dicono i metodi di valutazione. È la parte teorica che dà senso al gesto e che rientra nella formazione specifica dell’art. 37: non un modulo generico, ma quello calibrato sul rischio da movimentazione manuale della mansione.
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Addestramento pratico. È il livello che i datori di lavoro dimenticano più spesso. Non basta spiegare a parole come si solleva: il lavoratore deve provare le manovre corrette sul posto di lavoro, con l’affiancamento di persona esperta, sui carichi e con le attrezzature che userà davvero. Piegare le ginocchia invece della schiena, avvicinare il carico al corpo, evitare le torsioni del tronco sono gesti che si imparano facendoli.
L’errore di fondo da evitare è trattare l’art. 169 come un adempimento a sé stante. Informazione, formazione e addestramento sono la traduzione operativa di ciò che hai scritto valutando il rischio da movimentazione manuale dei carichi con i metodi indicati dall’Allegato XXXIII, primo fra tutti il metodo NIOSH. Se la valutazione dice che una certa postazione richiede la rotazione delle mansioni e l’uso di un carrello, la formazione deve spiegare quella misura e l’addestramento deve riguardare quel carrello.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: è il destinatario diretto di tutti e tre gli obblighi. Deve fornire le informazioni sul carico, garantire la formazione e organizzare l’addestramento, integrandoli con la valutazione dei rischi.
- Dirigente: risponde insieme al datore di lavoro dell’attuazione concreta, secondo le funzioni che gli sono attribuite; è tra i soggetti sanzionabili ai sensi dell’art. 170.
- Preposto: sorveglia che le manovre corrette apprese vengano effettivamente adottate e che i mezzi ausiliari siano usati, intervenendo sui comportamenti scorretti.
- Lavoratore: ha diritto a ricevere informazione, formazione e addestramento e, in cambio, l’obbligo di applicare le procedure apprese e di utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione.
- Medico competente e RSPP: collaborano rispettivamente alla sorveglianza sanitaria dei soggetti addetti alla movimentazione e alla definizione dei contenuti formativi pertinenti al rischio.
Errori comuni
- Peso sconosciuto fino al sollevamento. Far scoprire al lavoratore quanto pesa un collo solo quando lo afferra viola direttamente il comma 1, lettera a): l’informazione deve precedere la movimentazione, non seguirla.
- Formazione “generica” spacciata per specifica. Un modulo sui rischi generali senza contenuti mirati alla movimentazione dei carichi non soddisfa l’art. 169; serve la formazione tarata su quel rischio, coerente con l’Allegato XXXIII e con il DVR.
- Addestramento saltato. È la lacuna più frequente e più pericolosa: senza la prova pratica delle manovre, la formazione teorica resta lettera morta. L’affiancamento va inoltre tracciato, come per ogni addestramento.
- Nessun aggiornamento ai cambiamenti. Nuovi carichi, nuove attrezzature di sollevamento, cambio di mansione riaprono l’obbligo formativo: continuare con l’attestato di anni prima, riferito a condizioni superate, equivale a non aver formato il lavoratore sul rischio attuale.
Domande frequenti sull’art. 169
Che differenza c'è tra informazione, formazione e addestramento nella movimentazione dei carichi?
L'informazione riguarda i dati del singolo carico: peso, baricentro, presenza di parti instabili o taglienti. La formazione trasferisce le conoscenze sui rischi e sui principi ergonomici della corretta movimentazione. L'addestramento è la prova pratica, con affiancamento, delle manovre e delle procedure sul posto di lavoro.
L'indicazione del peso sui colli è obbligatoria?
L'art. 169 impone di fornire ai lavoratori informazioni adeguate sul peso e sulle altre caratteristiche del carico. Marcare il peso sui colli, o renderlo comunque conoscibile prima del sollevamento, è il modo più semplice per assolvere questo obbligo ed evitare che il lavoratore scopra il peso solo afferrando il carico.
La formazione sulla movimentazione manuale dei carichi va aggiornata?
Rientra nella formazione specifica dell'art. 37 e segue le regole di aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni. Va inoltre ripetuta ogni volta che cambiano le mansioni, i carichi movimentati o le attrezzature ausiliarie, indipendentemente dalla scadenza periodica.
Approfondisci
- ArticoloArt. 168 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 167 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- RischioMovimentazione manuale dei carichi
- GuidaMovimentazione carichi: il metodo NIOSH in pratica
- GuidaL’addestramento pratico: obbligo di tracciamento
- AllegatoAllegato XXXIII — Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento e fattori di rischio
- GlossarioLavoratore