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Guida · Formazione · 10 min di lettura

L’addestramento pratico: obbligo di tracciamento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Di formazione si parla molto; di addestramento quasi mai, finché un ispettore o un giudice non chiede la prova che quel lavoratore sapeva davvero usare la sega circolare o l’imbracatura. L’addestramento è la parte pratica e concreta dell’obbligo formativo: senza traccia, per la legge non è mai avvenuto. Vediamo come renderlo reale e documentato.

Passo 1 — Distingui addestramento da formazione

Il Testo Unico tiene separati i tre concetti già nelle definizioni (art. 2): l’informazione dà notizie, la formazione trasferisce conoscenze e procedure, l’addestramento è “far apprendere l’uso corretto” di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI. In pratica:

  • la formazione può svolgersi in aula o, dove ammesso, in e-learning;
  • l’addestramento si fa sul campo, con l’attrezzatura reale in mano;
  • l’addestramento è sempre condotto da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37).

Confondere i due è l’errore che fa cadere l’intero impianto: un attestato d’aula non prova che il lavoratore sappia manovrare il carrello.

Passo 2 — Individua quando è obbligatorio

L’addestramento non riguarda tutti allo stesso modo. Va garantito, tra gli altri casi:

  1. per l’uso delle attrezzature che lo richiedono, come parte dell’informazione e formazione dedicata (art. 73);
  2. per i DPI, in particolare quelli per cui è indispensabile, come i DPI di terza categoria e i dispositivi di protezione dell’udito (art. 77);
  3. per le attrezzature che richiedono una specifica abilitazione dell’Accordo Stato-Regioni, dove la prova pratica è parte integrante del percorso (patentini).

Il tuo punto di partenza è il DVR: per ogni mansione a rischio, chiediti se l’uso sicuro passa da un gesto pratico. Se sì, quel gesto va addestrato.

Passo 3 — Programma la sessione

Prima di iniziare, definisci sulla carta:

  • chi addestra: un preposto, un formatore esperto, il costruttore in fase di installazione, un lavoratore anziano qualificato;
  • chi è addestrato: nome e mansione, uno per uno, non “il reparto”;
  • su cosa: attrezzatura o DPI identificati (modello, matricola dove utile);
  • obiettivo osservabile: cosa il lavoratore deve saper fare al termine (montare, indossare, verificare, arrestare in emergenza).

Esempio concreto: un neoassunto in magazzino non riceve solo il corso carrellisti, ma una sessione pratica sul transpallet elettrico effettivamente in uso, con prova di frenata, gestione delle pendenze e stoccaggio in scaffalatura.

Passo 4 — Conduci l’addestramento sul campo

La sessione segue una sequenza collaudata: chi addestra mostra il gesto, lo spiega, poi il lavoratore lo esegue sotto osservazione finché lo padroneggia. Non è una lezione, è un “prova tu adesso”. Per i DPI anticaduta significa far indossare e regolare l’imbracatura, agganciare il cordino al punto corretto, riconoscere un dispositivo da scartare; per una troncatrice significa avviamento, uso del riparo, arresto e cambio disco in sicurezza.

Passo 5 — Traccia, altrimenti non è avvenuto

Questo è il passo che quasi tutti sbagliano. L’addestramento va documentato, e la traccia deve consentire di ricostruire chi, quando, su cosa e con quale esito. Un verbale di addestramento essenziale contiene:

  • data, luogo e durata della sessione;
  • attrezzatura o DPI oggetto della prova;
  • nominativo e mansione del lavoratore, con firma;
  • nominativo e ruolo di chi ha addestrato, con firma;
  • esito della verifica pratica (idoneo / da ripetere);
  • eventuali osservazioni o limitazioni d’uso.

Conserva i verbali insieme al resto della documentazione formativa e riportali nel registro o nello scadenzario. La firma del lavoratore non è un formalismo: è la prova che l’obbligo è stato assolto e che l’informazione è stata ricevuta.

Passo 6 — Aggiorna e ripeti quando serve

L’addestramento non ha una cadenza fissa come l’aggiornamento formativo, ma va rinnovato quando cambiano le condizioni che lo hanno reso necessario: nuova attrezzatura o nuovo modello, cambio di mansione, modifica delle procedure, lungo periodo di inutilizzo, infortuni o mancati infortuni che segnalano un uso scorretto. Anche l’osservazione quotidiana del preposto è una fonte: se qualcuno usa male un dispositivo, quello è il momento di riaddestrarlo e verbalizzarlo di nuovo.

Checklist dell’addestramento tracciato

  • Individuate, mansione per mansione, le attrezzature e i DPI che richiedono addestramento (coerenza con il DVR)
  • Designata la persona esperta che addestra
  • Sessione svolta sul campo, con l’attrezzatura o il DPI reali
  • Verifica pratica dell’apprendimento, con esito registrato
  • Verbale firmato da lavoratore e da chi ha addestrato
  • Documentazione archiviata e inserita nello scadenzario
  • Previsti i casi di ripetizione (nuove attrezzature, cambio mansione, inutilizzo prolungato, infortuni)

Domande frequenti

Che differenza c'è tra formazione e addestramento?

La formazione trasferisce conoscenze e procedure, anche in aula o e-learning; l'addestramento è la prova pratica sul campo, con l'attrezzatura o il DPI reali, in cui il lavoratore mostra di saper fare. Il Testo Unico li tiene distinti fin dalle definizioni dell'art. 2, e uno non sostituisce l'altro.

L'addestramento si può fare in e-learning?

No. Per sua natura richiede l'uso concreto dell'attrezzatura o del dispositivo e l'osservazione diretta di chi addestra. La modalità a distanza può coprire la parte teorica collegata, ma il gesto pratico va svolto e verificato di persona.

Ogni quanto va ripetuto l'addestramento?

Non ha una scadenza fissa a differenza dell'aggiornamento formativo. Va ripetuto quando cambia l'attrezzatura, la mansione o la procedura, dopo un lungo periodo di inutilizzo, a seguito di infortuni o mancati infortuni e ogni volta che emergano carenze nell'uso. Per le abilitazioni dell'Accordo attrezzature valgono invece scadenze proprie.

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