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TUS

Titolo XI · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 292 — Obblighi di coordinamento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 292 chiude il tema della compresenza di più imprese in un luogo con rischio di atmosfere esplosive. È composto da due commi:

Co. 1 — Quando nello stesso luogo di lavoro operano lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo. Co. 2 — Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e indica, nel documento sulla protezione contro le esplosioni di cui all’articolo 294, lo scopo del coordinamento, le misure e le modalità di attuazione.

In sintesi: ognuno risponde di ciò che governa, ma c’è un unico regista che tiene insieme il quadro e lo mette nero su bianco.

Cosa significa in pratica

Il rischio di esplosione ha una caratteristica che lo rende diverso da molti altri: non conosce i confini contrattuali. Una nube di gas o una sospensione di polveri combustibili innescata da una scintilla non distingue tra dipendenti del committente, dell’appaltatore o del manutentore esterno. Se un’impresa terza porta in un’area classificata un’attrezzatura non idonea, o esegue una saldatura senza permesso di lavoro a caldo, mette in pericolo tutti i presenti, non solo i propri operai.

L’articolo 292 risponde a questo con due mosse combinate. La prima è responsabilizzante: ogni datore di lavoro resta titolare della sicurezza per ciò che è “soggetto al suo controllo” — le proprie attrezzature, le proprie procedure, la formazione dei propri lavoratori. Nessuno può nascondersi dietro il coordinatore. La seconda è unificante: qualcuno deve avere la regia. Quel qualcuno è il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro, cioè, nella lettura consolidata, chi ha la disponibilità e il governo del sito dove l’atmosfera esplosiva può formarsi (il gestore dell’impianto, il titolare dello stabilimento).

Pensa a un impianto di verniciatura industriale dove operano gli addetti dell’azienda e, contemporaneamente, una ditta esterna per la manutenzione delle cabine e un’impresa di pulizie industriali. L’azienda titolare classifica le zone, definisce le regole di ingresso, autorizza i lavori a caldo, sospende la produzione dove serve. Le imprese esterne devono muoversi dentro quel perimetro. Il coordinamento dell’art. 292 è ciò che trasforma tre valutazioni separate in un unico sistema di misure compatibili tra loro.

Il comma 2 aggiunge il punto decisivo: il coordinamento non è un’attività orale che si esaurisce in una riunione. Va documentato nel documento sulla protezione contro le esplosioni (DPCE) dell’art. 294. Lì il datore di lavoro-regista scrive perché coordina, quali misure ha messo in campo e come le attua concretamente. È la differenza tra “ci siamo parlati” e “abbiamo definito e tracciato chi fa cosa in zona classificata”.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro: è il coordinatore designato dalla norma. Deve armonizzare le misure di tutte le imprese, gestire l’accesso alle aree classificate secondo l’art. 293, e riportare scopo, misure e modalità del coordinamento nel DPCE dell’art. 294.
  • Datori di lavoro delle altre imprese presenti: restano pienamente responsabili delle questioni sotto il loro controllo (attrezzature, procedure, informazione e formazione dei propri lavoratori) e devono conformarsi alle misure di coordinamento ricevute.
  • Lavoratori di tutte le imprese: destinatari delle misure, tenuti a rispettare le regole di accesso e comportamento nelle aree a rischio.
  • Preposti: vigilano sull’applicazione concreta delle procedure in campo; l’art. 297 prevede un autonomo profilo sanzionatorio a loro carico nel Titolo XI.

Da tenere presente: l’art. 292 non cancella gli obblighi generali di cooperazione e coordinamento negli appalti dell’art. 26. Nei siti con rischio di esplosione i due livelli si sommano. Il DUVRI e il documento sulla protezione contro le esplosioni devono raccontare la stessa storia, senza contraddirsi sulle misure che riguardano le zone classificate.

Errori comuni

  1. Nessun regista individuato. Ogni impresa gestisce solo la propria parte e nessuno tiene insieme il quadro: è esattamente la situazione che l’art. 292 vuole impedire. Il datore di lavoro responsabile del luogo deve assumere formalmente il coordinamento.
  2. Coordinamento solo a voce. Riunioni, telefonate e permessi verbali non bastano: il comma 2 impone di indicare scopo, misure e modalità nel documento sulla protezione contro le esplosioni dell’art. 294.
  3. Confondere coordinamento e deresponsabilizzazione. L’esistenza di un coordinatore non solleva le imprese esterne dalle proprie responsabilità: se l’appaltatore introduce un’attrezzatura non conforme in zona ATEX, ne risponde comunque.
  4. DUVRI e DPCE che si ignorano. Tenere separati il coordinamento degli appalti e quello antiesplosione porta a misure incoerenti sull’accesso alle aree classificate. I due documenti vanno letti e allineati insieme, a partire dalla valutazione ATEX.
  5. Ditte esterne non informate sulla classificazione delle zone. Un manutentore che non sa di operare in area a rischio è un innesco che cammina: l’informazione sulle zone e sulle regole di ingresso è parte integrante del coordinamento.

Domande frequenti sull’art. 292

Chi deve fare da regista del coordinamento quando in un impianto ATEX lavorano più imprese?

Il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, tipicamente l'azienda titolare dell'impianto o del sito dove può formarsi l'atmosfera esplosiva. È lui a coordinare l'attuazione delle misure di tutti i soggetti presenti, senza che ciò sollevi gli altri datori di lavoro dalla responsabilità per le questioni sotto il loro controllo.

L'obbligo dell'art. 292 sostituisce il coordinamento negli appalti dell'art. 26?

No, si aggiunge. Il coordinamento antiesplosione è una specificazione mirata al rischio ATEX e va integrato con gli obblighi generali di cooperazione e coordinamento previsti per gli appalti dall'[art. 26](/testo-unico/articolo-26/). In un sito con rischio di esplosione i due piani convivono e devono essere resi coerenti.

Dove va formalizzato il coordinamento?

Nel documento sulla protezione contro le esplosioni previsto dall'[art. 294](/testo-unico/articolo-294/): l'art. 292 chiede di indicarvi lo scopo del coordinamento, le misure adottate e le relative modalità di attuazione. Un coordinamento solo verbale, non tracciato in quel documento, non soddisfa la norma.

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