Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Art. 259 — Sorveglianza sanitaria
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 259 chiude il cerchio della protezione dall’amianto sul versante sanitario. In sintesi:
Co. 1 — I lavoratori addetti a manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti e bonifica delle aree sono sottoposti a sorveglianza sanitaria prima di essere adibiti a tali lavori e poi periodicamente, almeno una volta ogni tre anni (o con la periodicità più ravvicinata fissata dal medico competente). La sorveglianza è finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare i dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Co. 2 — I lavoratori che siano stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti sono sottoposti a una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in quella sede il medico competente fornisce le indicazioni sulle prescrizioni mediche da osservare e sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. Co. 3 — Gli accertamenti comprendono almeno: anamnesi individuale, esame clinico generale con particolare riguardo al torace, esami della funzione respiratoria. Co. 4 — Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di esami ulteriori come la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Cosa significa in pratica
La norma parla alle imprese che lavorano sull’ amianto: ditte di bonifica iscritte all’Albo gestori ambientali, imprese edili che eseguono rimozioni di coperture in cemento-amianto, aziende che smaltiscono i rifiuti contenenti amianto, manutentori che intervengono su impianti dove i materiali sono ancora in opera. Per questi lavoratori la sorveglianza sanitaria non è quella “ordinaria” dell’art. 41: è un protocollo rafforzato, con contenuti minimi fissati direttamente dalla legge.
Il flusso operativo è questo. Prima di adibire un operaio a un cantiere di rimozione — ad esempio lo smontaggio di una copertura in eternit di un capannone — il datore di lavoro deve avere in mano il giudizio di idoneità rilasciato dopo la visita preventiva. Poi le visite si ripetono con cadenza almeno triennale, ma il tetto dei tre anni è un minimo di legge: è il medico competente che, nel protocollo sanitario, fissa la periodicità effettiva in funzione dell’entità dell’esposizione e delle condizioni del singolo lavoratore, e nella pratica delle imprese di bonifica la visita annuale è la regola.
Un aspetto spesso sottovalutato è il legame tra visita e DPI delle vie respiratorie. Nei cantieri amianto si lavora per ore con facciali filtranti, semimaschere o sistemi a ventilazione assistita, spesso dentro tute in condizioni di caldo e affaticamento: la norma chiede espressamente al medico di verificare che il lavoratore sia in grado di tollerare quei dispositivi. Un’idoneità che ignora questo profilo è un’idoneità zoppa — e la scelta dei dispositivi va poi coordinata con quanto previsto per le protezioni delle vie respiratorie.
La visita alla cessazione del rapporto riflette la caratteristica più insidiosa delle patologie asbesto-correlate: la latenza. Asbestosi, placche pleuriche, mesotelioma possono manifestarsi a decenni di distanza dall’esposizione. Per questo chi è stato iscritto anche una sola volta nel registro degli esposti — tenuto ai sensi dell’art. 260, che richiama il registro degli esposti a cancerogeni — non esce dall’azienda senza un’ultima visita, nella quale il medico gli spiega quali controlli proseguire nel tempo, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.
Infine, il comma 4 evita gli automatismi diagnostici: radiografie e TAC comportano esposizione a radiazioni e non vanno prescritte “a tappeto”, ma valutate caso per caso alla luce delle evidenze scientifiche e della storia clinica del singolo. È un criterio di appropriatezza che il medico competente deve saper documentare nel protocollo.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente): attiva la sorveglianza sanitaria prima dell’adibizione, ne garantisce la periodicità, non adibisce ai lavori chi non ha un giudizio di idoneità valido; organizza la visita di fine rapporto per gli iscritti al registro.
- Medico competente: definisce il protocollo sanitario nel rispetto dei contenuti minimi del comma 3, valuta gli esami integrativi del comma 4, verifica la compatibilità con i DPI respiratori e alimenta la cartella sanitaria e di rischio secondo gli obblighi generali dell’art. 25.
- Lavoratori: sono tenuti a sottoporsi alle visite e agli accertamenti disposti; alla cessazione ricevono le indicazioni per i controlli successivi.
- Organo di vigilanza: verifica in sede ispettiva protocolli, giudizi di idoneità e coerenza con la valutazione del rischio dell’art. 249, specie nei cantieri con piano di lavoro ex art. 256.
Errori comuni
- Applicare la periodicità biennale “standard”. Per l’amianto il riferimento normativo è triennale, ma trattarlo come cadenza fissa è un errore: il protocollo del medico competente può e spesso deve stringere i tempi in base all’esposizione reale.
- Adibire il lavoratore al cantiere prima della visita preventiva. La visita “in corsa”, dopo l’inizio dei lavori di rimozione, non sana nulla: l’obbligo scatta prima dell’adibizione.
- Idoneità senza valutazione della tolleranza ai respiratori. Un giudizio che non considera la capacità di indossare i DPI delle vie respiratorie per l’intero turno ignora una finalità espressa della norma.
- Dimenticare la visita di fine rapporto. Con dimissioni o licenziamenti rapidi, la visita alla cessazione per gli iscritti al registro degli esposti salta con frequenza; è invece un obbligo puntuale, ed è anche il momento in cui il lavoratore riceve le indicazioni per i controlli futuri.
- Confondere esposizione occasionale e addetti alle bonifiche. La sorveglianza rafforzata dell’art. 259 riguarda chi svolge le lavorazioni su amianto; per le altre situazioni valgono le regole generali sulla sorveglianza sanitaria, da calibrare sulla valutazione del rischio.
Domande frequenti sull’art. 259
Ogni quanto vanno visitati i lavoratori addetti alle bonifiche di amianto?
La visita è obbligatoria prima dell'adibizione ai lavori e poi con periodicità almeno triennale. Il medico competente può però fissare una cadenza più ravvicinata nel protocollo sanitario, e nella prassi la periodicità annuale è molto diffusa, vista la natura dei rischi e l'uso continuativo di respiratori.
Chi ha lavorato con l'amianto ha diritto a una visita quando lascia l'azienda?
Sì. Il lavoratore che sia stato iscritto anche una sola volta nel registro degli esposti deve essere sottoposto a visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. In quella sede il medico competente gli fornisce le indicazioni sulle prescrizioni da osservare e sull'opportunità di sottoporsi ad accertamenti successivi, dato che le patologie da amianto hanno lunghi tempi di latenza.
Cosa deve comprendere come minimo la visita medica per esposizione ad amianto?
Almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale con particolare attenzione al torace e le prove di funzionalità respiratoria (spirometria). Esami ulteriori, come la citologia dell'espettorato, la radiografia del torace o la TAC, non sono automatici: li valuta il medico competente in base allo stato di salute del lavoratore e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
La sorveglianza sanitaria serve anche a verificare l'uso dei respiratori?
Sì, ed è una finalità indicata espressamente dalla norma: il medico deve verificare che il lavoratore possa indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante il lavoro. Condizioni cardiorespiratorie compromesse possono rendere gravoso o pericoloso l'uso prolungato di maschere e ventilazione assistita, e incidere sul giudizio di idoneità.
Approfondisci
- ArticoloArt. 41 — Sorveglianza sanitaria
- ArticoloArt. 25 — Obblighi del medico competente
- ArticoloArt. 246 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 256 — Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- ArticoloArt. 260 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- GuidaSorveglianza sanitaria: la guida completa
- RischioAmianto
- GlossarioMedico competente