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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione VI — Gestione delle emergenze

Art. 46 — Prevenzione incendi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 46 chiude la Sezione VI sulla gestione delle emergenze e fissa il quadro della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. In sintesi:

Co. 1 — La prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a garantire — con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale — la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente. Co. 2 — Nei luoghi di lavoro soggetti al decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. È il cuore operativo dell’articolo, ed è il comma presidiato da sanzione penale. Co. 3 — Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 139/2006 (l’ordinamento della prevenzione incendi affidato ai Vigili del fuoco), appositi decreti interministeriali definiscono i criteri per: le misure intese a evitare l’insorgere dell’incendio e a limitarne le conseguenze, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti dei docenti. Co. 4 — In via transitoria, fino all’adozione di quei decreti, continuavano ad applicarsi i criteri generali del DM 10 marzo 1998. La transizione si è chiusa con i tre decreti del settembre 2021. Commi successivi — Affidano al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco un ruolo di supporto al sistema: attività di assistenza e consulenza alle aziende in materia di sicurezza antincendio, anche attraverso strutture specialistiche, e attività di formazione nel medesimo ambito.

Cosa significa in pratica

L’art. 46 è una norma “cerniera”: dice poco in sé, ma tiene insieme due mondi che in azienda vanno gestiti in parallelo.

Il primo è quello del Testo Unico: il rischio incendio va valutato nel DVR come qualsiasi altro rischio, e da quella valutazione discendono le misure di prevenzione e protezione, il piano di emergenza ed evacuazione e la designazione degli addetti antincendio prevista dall’art. 43 e dall’art. 18.

Il secondo è quello dei Vigili del fuoco: per le attività elencate nel DPR 151/2011 (depositi, centrali termiche sopra soglia, autorimesse, strutture ricettive e molte altre) servono anche la SCIA antincendio e, nei casi più complessi, il CPI. Il comma 1 dell’art. 46 ricorda proprio questo: la prevenzione incendi resta una funzione pubblica statale, e gli adempimenti verso i Vigili del fuoco non sono assorbiti dagli obblighi “interni” del Testo Unico. Un’azienda in regola con il DVR ma senza SCIA antincendio è fuori norma, e viceversa.

Il vero cambio di scenario è arrivato con l’attuazione del comma 3. Per oltre vent’anni il riferimento operativo è stato il DM 10 marzo 1998; oggi il quadro è ripartito su tre decreti:

  1. DM 1 settembre 2021 — controlli, manutenzione e sorveglianza di impianti e attrezzature antincendio, con l’introduzione della figura del tecnico manutentore qualificato e l’obbligo di tenere traccia degli interventi (in pratica: il registro dei controlli su estintori, idranti, porte REI, illuminazione di emergenza).
  2. DM 2 settembre 2021 — la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio e in emergenza, i criteri per il piano di emergenza e la formazione degli addetti antincendio, riorganizzata nei livelli 1, 2 e 3 con aggiornamento quinquennale.
  3. DM 3 settembre 2021 — il cosiddetto “minicodice”: i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, con rinvio al Codice di prevenzione incendi per tutti gli altri.

Per chi gestisce la sicurezza aziendale la conseguenza è concreta: valutazioni, piani di emergenza e attestati costruiti sul vecchio DM 10/3/1998 vanno riportati sul quadro attuale, e i corsi antincendio seguono le nuove denominazioni e i nuovi programmi.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: adotta le idonee misure di prevenzione incendi del comma 2, valuta il rischio nel DVR, organizza la GSA, designa e forma gli addetti antincendio e cura i procedimenti verso i Vigili del fuoco quando l’attività rientra nel DPR 151/2011.
  • Dirigenti: condividono con il datore di lavoro la responsabilità dell’attuazione delle misure, secondo le rispettive attribuzioni.
  • Addetti antincendio: attuano le misure di prevenzione e lotta antincendio previste dal piano di emergenza; non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43).
  • Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: titolare della funzione pubblica di prevenzione incendi, dei controlli sulle attività soggette e delle attività di assistenza e formazione previste dall’articolo.
  • Tecnici manutentori qualificati: dopo il DM 1/9/2021, eseguono e documentano la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.

Errori comuni

  1. Considerare il rischio incendio “assolto” dal CPI. La SCIA antincendio o il CPI attestano la conformità dell’attività ai fini dei controlli dei Vigili del fuoco, ma non sostituiscono la valutazione del rischio nel DVR, il piano di emergenza e la formazione degli addetti.
  2. Valutazioni ferme al DM 10 marzo 1998. Il decreto è stato sostituito: un DVR che classifica ancora il rischio come “basso, medio, elevato” secondo il vecchio schema, senza confrontarsi con il DM 3/9/2021, è da aggiornare.
  3. Manutenzioni senza evidenza documentale. Il contratto con la ditta di manutenzione non basta: sorveglianza periodica interna e registrazione dei controlli devono risultare da documenti verificabili in sede ispettiva.
  4. Squadra antincendio “sulla carta”. Addetti designati ma trasferiti, cessati o assenti su interi turni: la copertura va garantita in ogni momento dell’attività, turni notturni e stagionali compresi.
  5. Formazione mai aggiornata. L’aggiornamento periodico degli addetti antincendio è un obbligo a scadenza: attestati datati e mai rinnovati equivalgono, in caso di verifica o di incendio reale, a formazione mancante.

Domande frequenti sull’art. 46

Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?

No. I decreti attuativi previsti dal comma 3 dell'art. 46 sono stati adottati con i tre DM del settembre 2021: il DM 1/9/2021 su controlli e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, il DM 2/9/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio e sulla formazione degli addetti, e il DM 3/9/2021 sui criteri di valutazione del rischio incendio (il cosiddetto minicodice). Insieme hanno sostituito integralmente il DM 10 marzo 1998.

Chi deve valutare il rischio incendio in azienda?

Il datore di lavoro, all'interno della valutazione dei rischi prevista dagli artt. 17 e 28: il rischio incendio è un capitolo obbligatorio del DVR in ogni azienda, anche in un piccolo ufficio. I criteri tecnici da seguire sono quelli del DM 3/9/2021, che distingue i luoghi di lavoro a basso rischio, per i quali sono previste soluzioni semplificate, dagli altri, per i quali si applicano le norme tecniche di prevenzione incendi.

L'art. 46 sostituisce il CPI e la SCIA antincendio?

No, i due binari convivono. I procedimenti di prevenzione incendi (SCIA antincendio e CPI) restano disciplinati dal DPR 151/2011 e dal D.Lgs. 139/2006, di competenza dei Vigili del fuoco, e riguardano solo le attività elencate nell'allegato al DPR. Gli obblighi dell'art. 46 valgono invece per tutti i luoghi di lavoro, anche quelli non soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco.

Quanti addetti antincendio servono e che formazione devono avere?

Il numero non è fissato dalla legge: dipende dal piano di emergenza e dalla valutazione del rischio, considerando turni, dimensioni e affollamento, in modo che la squadra sia sempre presente durante l'attività. La formazione segue i tre livelli del DM 2/9/2021 (1, 2 e 3, in ordine crescente di rischio), con aggiornamento periodico quinquennale.

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