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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione VI — Gestione delle emergenze

Art. 46 — Prevenzione incendi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 46 chiude la Sezione VI sulla gestione delle emergenze e fissa il quadro della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. In sintesi:

Co. 1 — La prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a garantire — con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale — la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente. Co. 2 — Nei luoghi di lavoro soggetti al decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. È il cuore operativo dell’articolo, ed è il comma presidiato da sanzione penale. Co. 3 — Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 139/2006 (l’ordinamento della prevenzione incendi affidato ai Vigili del fuoco), appositi decreti interministeriali definiscono i criteri per: le misure intese a evitare l’insorgere dell’incendio e a limitarne le conseguenze, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti dei docenti. Co. 4 — In via transitoria, fino all’adozione di quei decreti, continuavano ad applicarsi i criteri generali del DM 10 marzo 1998. La transizione si è chiusa con i tre decreti del settembre 2021. Commi successivi — Affidano al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco un ruolo di supporto al sistema: attività di assistenza e consulenza alle aziende in materia di sicurezza antincendio, anche attraverso strutture specialistiche, e attività di formazione nel medesimo ambito.

Cosa significa in pratica

L’art. 46 è una norma “cerniera”: dice poco in sé, ma tiene insieme due mondi che in azienda vanno gestiti in parallelo.

Il primo è quello del Testo Unico: il rischio incendio va valutato nel DVR come qualsiasi altro rischio, e da quella valutazione discendono le misure di prevenzione e protezione, il piano di emergenza ed evacuazione e la designazione degli addetti antincendio prevista dall’art. 43 e dall’art. 18.

Il secondo è quello dei Vigili del fuoco: per le attività elencate nel DPR 151/2011 (depositi, centrali termiche sopra soglia, autorimesse, strutture ricettive e molte altre) servono anche la SCIA antincendio e, nei casi più complessi, il CPI. Il comma 1 dell’art. 46 ricorda proprio questo: la prevenzione incendi resta una funzione pubblica statale, e gli adempimenti verso i Vigili del fuoco non sono assorbiti dagli obblighi “interni” del Testo Unico. Un’azienda in regola con il DVR ma senza SCIA antincendio è fuori norma, e viceversa.

Il vero cambio di scenario è arrivato con l’attuazione del comma 3. Per oltre vent’anni il riferimento operativo è stato il DM 10 marzo 1998; oggi il quadro è ripartito su tre decreti:

  1. DM 1 settembre 2021 — controlli, manutenzione e sorveglianza di impianti e attrezzature antincendio, con l’introduzione della figura del tecnico manutentore qualificato e l’obbligo di tenere traccia degli interventi (in pratica: il registro dei controlli su estintori, idranti, porte REI, illuminazione di emergenza).
  2. DM 2 settembre 2021 — la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio e in emergenza, i criteri per il piano di emergenza e la formazione degli addetti antincendio, riorganizzata nei livelli 1, 2 e 3 con aggiornamento quinquennale.
  3. DM 3 settembre 2021 — il cosiddetto “minicodice”: i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, con rinvio al Codice di prevenzione incendi per tutti gli altri.

Per chi gestisce la sicurezza aziendale la conseguenza è concreta: valutazioni, piani di emergenza e attestati costruiti sul vecchio DM 10/3/1998 vanno riportati sul quadro attuale, e i corsi antincendio seguono le nuove denominazioni e i nuovi programmi.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: adotta le idonee misure di prevenzione incendi del comma 2, valuta il rischio nel DVR, organizza la GSA, designa e forma gli addetti antincendio e cura i procedimenti verso i Vigili del fuoco quando l’attività rientra nel DPR 151/2011.
  • Dirigenti: condividono con il datore di lavoro la responsabilità dell’attuazione delle misure, secondo le rispettive attribuzioni.
  • Addetti antincendio: attuano le misure di prevenzione e lotta antincendio previste dal piano di emergenza; non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43).
  • Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: titolare della funzione pubblica di prevenzione incendi, dei controlli sulle attività soggette e delle attività di assistenza e formazione previste dall’articolo.
  • Tecnici manutentori qualificati: dopo il DM 1/9/2021, eseguono e documentano la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.

Errori comuni

  1. Considerare il rischio incendio “assolto” dal CPI. La SCIA antincendio o il CPI attestano la conformità dell’attività ai fini dei controlli dei Vigili del fuoco, ma non sostituiscono la valutazione del rischio nel DVR, il piano di emergenza e la formazione degli addetti.
  2. Valutazioni ferme al DM 10 marzo 1998. Il decreto è stato sostituito: un DVR che classifica ancora il rischio come “basso, medio, elevato” secondo il vecchio schema, senza confrontarsi con il DM 3/9/2021, è da aggiornare.
  3. Manutenzioni senza evidenza documentale. Il contratto con la ditta di manutenzione non basta: sorveglianza periodica interna e registrazione dei controlli devono risultare da documenti verificabili in sede ispettiva.
  4. Squadra antincendio “sulla carta”. Addetti designati ma trasferiti, cessati o assenti su interi turni: la copertura va garantita in ogni momento dell’attività, turni notturni e stagionali compresi.
  5. Formazione mai aggiornata. L’aggiornamento periodico degli addetti antincendio è un obbligo a scadenza: attestati datati e mai rinnovati equivalgono, in caso di verifica o di incendio reale, a formazione mancante.

Domande frequenti sull’art. 46

  • Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?

    No. I decreti attuativi previsti dal comma 3 dell'art. 46 sono stati adottati con i tre DM del settembre 2021: il DM 1/9/2021 su controlli e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, il DM 2/9/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio e sulla formazione degli addetti, e il DM 3/9/2021 sui criteri di valutazione del rischio incendio (il cosiddetto minicodice). Insieme hanno sostituito integralmente il DM 10 marzo 1998.

  • Chi deve valutare il rischio incendio in azienda?

    Il datore di lavoro, all'interno della valutazione dei rischi prevista dagli artt. 17 e 28: il rischio incendio è un capitolo obbligatorio del DVR in ogni azienda, anche in un piccolo ufficio. I criteri tecnici da seguire sono quelli del DM 3/9/2021, che distingue i luoghi di lavoro a basso rischio, per i quali sono previste soluzioni semplificate, dagli altri, per i quali si applicano le norme tecniche di prevenzione incendi.

  • L'art. 46 sostituisce il CPI e la SCIA antincendio?

    No, i due binari convivono. I procedimenti di prevenzione incendi (SCIA antincendio e CPI) restano disciplinati dal DPR 151/2011 e dal D.Lgs. 139/2006, di competenza dei Vigili del fuoco, e riguardano solo le attività elencate nell'allegato al DPR. Gli obblighi dell'art. 46 valgono invece per tutti i luoghi di lavoro, anche quelli non soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco.

  • Quanti addetti antincendio servono e che formazione devono avere?

    Il numero non è fissato dalla legge: dipende dal piano di emergenza e dalla valutazione del rischio, considerando turni, dimensioni e affollamento, in modo che la squadra sia sempre presente durante l'attività. La formazione segue i tre livelli del DM 2/9/2021 (1, 2 e 3, in ordine crescente di rischio), con aggiornamento periodico quinquennale.