Guida · Formazione · 11 min di lettura
Corso antincendio: livelli 1, 2 e 3 dopo il DM 2/9/2021
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La formazione degli addetti antincendio ha cambiato pelle con il DM 2/9/2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito l’allegato formativo del vecchio DM 10/3/1998. La logica di fondo resta la stessa — chi combatte un principio d’incendio e gestisce l’esodo deve essere formato — ma cambiano nomi, contenuti e durate. Vediamo come inquadrare correttamente l’obbligo, dalla scelta del livello alla gestione delle scadenze.
Passo 1 — Parti dall’obbligo, non dal corso
La designazione degli addetti alla lotta antincendio è un obbligo del datore di lavoro, che deve organizzare i rapporti con i servizi esterni per la gestione dell’emergenza (art. 43) e adottare le misure di prevenzione incendi (art. 46). La formazione discende da qui: nessun addetto può essere lasciato senza corso, e nessun corso ha senso se prima non hai designato gli addetti e definito il piano di emergenza. Il numero di addetti da formare dipende dai turni, dalla presenza di più sedi e dalla necessità di coprire ferie e assenze: non un numero fisso, ma la garanzia che ci sia sempre qualcuno formato quando c’è qualcuno che lavora.
Passo 2 — Determina il livello di rischio del luogo di lavoro
Il livello del corso non si sceglie a piacere: discende dalla classificazione del rischio incendio del luogo di lavoro. Questa classificazione va fatta con i criteri del DM 3/9/2021, il cosiddetto “minicodice”, di cui parliamo nella guida alla valutazione del rischio incendio. In estrema sintesi:
- luoghi a rischio più contenuto → livello 1;
- luoghi a rischio intermedio → livello 2;
- luoghi a rischio più elevato, incluse molte delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco → livello 3.
L’errore classico è formare tutti “al livello più alto per sicurezza”: non è un vantaggio, è spesa inutile se il rischio effettivo è basso, e non ti dispensa comunque dalla corretta valutazione documentale nel rischio incendio del DVR.
Passo 3 — Scegli il corso della durata corretta
Il DM 2/9/2021 fissa le durate minime dei corsi iniziali in funzione del livello:
- Livello 1 — 4 ore, con parte teorica e prova pratica di spegnimento;
- Livello 2 — 8 ore, con esercitazione pratica più articolata;
- Livello 3 — 16 ore, con addestramento pratico esteso all’uso dei mezzi e alle procedure di soccorso.
Ogni corso alterna contenuti teorici (principi della combustione, misure di protezione, procedure aziendali) ad addestramento pratico reale: la prova con l’estintore non è un optional, è parte costitutiva del corso. Pretendi dal formatore il programma dettagliato e verifica che le ore pratiche siano effettivamente svolte, non solo dichiarate.
Passo 4 — Verifica se serve l’idoneità tecnica dei Vigili del fuoco
Per i lavoratori designati nelle attività a maggiore rischio individuate dalla normativa, al corso di livello 3 si aggiunge un passaggio ulteriore: il conseguimento dell’idoneità tecnica tramite esame presso i Comandi dei Vigili del fuoco (art. 3 del DM 2/9/2021). È un accertamento a parte rispetto al corso di formazione, con proprio calendario e proprie modalità. Prima di programmare le date, verifica sul testo ufficiale del decreto e presso il Comando competente se la tua attività rientra tra quelle che richiedono l’idoneità: è la variabile che più spesso allunga i tempi di messa a norma.
Passo 5 — Programma gli aggiornamenti quinquennali
L’attestato non è per sempre. Il DM 2/9/2021 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico con cadenza quinquennale, con durate proporzionate al livello:
- Livello 1 — 2 ore;
- Livello 2 — 5 ore;
- Livello 3 — 8 ore.
Inserisci ogni scadenza nello scadenzario formativo: un addetto con aggiornamento scaduto, in caso di controllo o di infortunio, equivale a un addetto non formato. Gli attestati conseguiti con il precedente DM 10/3/1998 restano validi e confluiscono, al primo aggiornamento utile, nel livello corrispondente (basso→1, medio→2, elevato→3).
Passo 6 — Archivia e collega la formazione al sistema
Conserva attestati, registri di frequenza e programmi dei corsi insieme al resto della documentazione della gestione della sicurezza antincendio (GSA). La formazione antincendio non vive isolata: si integra con le prove di evacuazione, con il primo soccorso (vedi il corso di primo soccorso) e con l’aggiornamento del piano di emergenza. Un sistema coerente è quello in cui, aprendo una cartella, trovi per ogni addetto chi è, a che livello è formato e quando scade l’aggiornamento.
Checklist della formazione antincendio
- Addetti designati per iscritto e in numero sufficiente a coprire tutti i turni e le assenze
- Rischio incendio del luogo di lavoro classificato secondo il DM 3/9/2021
- Livello del corso (1, 2 o 3) coerente con la classificazione del rischio
- Corso iniziale svolto con la durata minima prevista e prova pratica effettiva
- Idoneità tecnica VVF verificata e conseguita dove richiesta per il livello 3
- Scadenze degli aggiornamenti quinquennali inserite nello scadenzario
- Attestati e registri archiviati insieme alla documentazione della GSA
Domande frequenti
Il vecchio corso antincendio rischio basso/medio/alto è ancora valido?
Sì. Gli attestati conseguiti con il DM 10/3/1998 restano validi: al momento dell'aggiornamento periodico si passa semplicemente al corrispondente aggiornamento del nuovo livello (1, 2 o 3). Non occorre rifare il corso base.
Ogni quanto va aggiornato il corso antincendio?
L'aggiornamento è quinquennale per tutti e tre i livelli, con durate crescenti (2, 5 e 8 ore rispettivamente per livello 1, 2 e 3). Se scade, l'addetto non può più essere considerato formato: va aggiornato prima della scadenza.
Chi può tenere il corso per gli addetti antincendio?
I corsi di livello 1 e 2 possono essere erogati da docenti in possesso dei requisiti previsti dal DM 2/9/2021. Per il livello 3, oltre al corso, per le attività individuate serve il conseguimento dell'idoneità tecnica presso i Comandi dei Vigili del fuoco.
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