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Normativa collegata · D.M. 2 settembre 2021 (Ministero dell'Interno)

DM 2/9/2021 — Gestione della sicurezza antincendio ed emergenze

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo decreto

Un incendio si vince nei primi minuti, e quei minuti dipendono da come l’azienda si è organizzata prima: chi dà l’allarme, chi interviene con l’estintore, chi guida l’esodo, chi chiama i soccorsi. Il DM 2 settembre 2021 — noto come “decreto GSA” o “decreto emergenze” — nasce per trasformare queste risposte da improvvisazione a sistema, definendo la gestione della sicurezza antincendio (GSA) sia in esercizio, giorno per giorno, sia in emergenza.

È uno dei tre decreti attuativi dell’art. 46 del Testo Unico che hanno mandato in pensione il DM 10 marzo 1998: il DM 1/9/2021 disciplina controlli e manutenzione dei presidi, il DM 2/9/2021 l’organizzazione delle emergenze e la formazione degli addetti, il DM 3/9/2021 i criteri di valutazione del rischio incendio. Il decreto si salda inoltre agli obblighi generali di gestione delle emergenze degli artt. 43-46 e alla designazione degli addetti prevista dall’art. 18.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Gestione in esercizio. La sicurezza antincendio quotidiana: vie d’esodo mantenute sgombre, sorveglianza dei presidi in raccordo col DM 1/9/2021, controllo dei lavori a caldo e delle sorgenti di innesco, informazione a lavoratori e visitatori. È la parte della GSA che previene l’incendio invece di subirlo.
  2. Piano di emergenza. Obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre cinquanta presenze contemporanee e nelle attività soggette ai procedimenti del DPR 151/2011. Deve descrivere azioni, ruoli, vie d’esodo, assistenza alle persone con esigenze speciali e modalità di chiamata dei soccorsi; nelle aziende sotto soglia le misure organizzative vanno comunque definite e riportate nel DVR. Come costruirlo è spiegato nella guida al piano di emergenza ed evacuazione.
  3. Esercitazioni. Dove il piano è obbligatorio, l’esercitazione antincendio va svolta almeno una volta l’anno, coinvolgendo il personale e verbalizzando l’esito: è il collaudo periodico dell’organizzazione, non una formalità.
  4. Designazione e formazione degli addetti. Gli addetti antincendio vanno designati in numero adeguato ai rischi e ai turni; la loro formazione segue i nuovi livelli 1, 2 e 3 con relative prove pratiche e aggiornamento quinquennale (nel dettaglio: corso antincendio per livelli). Per le attività individuate dal decreto serve anche l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco. Il decreto fissa inoltre i requisiti dei docenti dei corsi antincendio.

Cosa controllare in azienda

  • Il livello di rischio dell’attività è stato determinato in coerenza con la valutazione del rischio incendio: da lì discendono contenuto del piano e livello di formazione degli addetti.
  • Il piano di emergenza esiste dove dovuto, è aggiornato all’ultimo layout dei locali e contiene planimetrie leggibili; se l’azienda è sotto soglia, il DVR riporta comunque le misure da attuare in caso di incendio.
  • Il verbale dell’ultima esercitazione è agli atti, con data, partecipanti e criticità emerse; le criticità hanno generato azioni correttive tracciate.
  • Le designazioni degli addetti coprono tutti i turni e le sedi; gli attestati sono del livello corretto e l’aggiornamento quinquennale è nello scadenzario.
  • L’informazione raggiunge anche appaltatori, somministrati e visitatori: in un albergo o in una casa di riposo l’esodo dipende in gran parte da persone che non sono dipendenti, e il piano deve tenerne conto.

Un esempio concreto: in un’azienda su due turni con un solo addetto antincendio formato, la squadra di emergenza esiste solo sulla carta per metà della giornata. La GSA chiede esattamente questo tipo di verifica: la copertura reale, non l’elenco dei nominativi.

Errori comuni

  1. Piano di emergenza fotocopia: un documento generico, senza planimetrie aggiornate né ruoli nominativi, non guida nessuno durante un’evacuazione reale e non supera un’ispezione.
  2. Esercitazione mai fatta o mai verbalizzata: la prova annuale è l’adempimento più trascurato; senza verbale, per l’organo di vigilanza è come non averla svolta.
  3. Attestati con il vecchio inquadramento non gestiti: la transizione dai corsi per rischio basso/medio/elevato ai livelli 1, 2 e 3 va governata nello scadenzario, programmando gli aggiornamenti quinquennali invece di attendere il controllo.
  4. Addetti designati ma non disponibili: ferie, turni notturni e sedi distaccate scoperte; la designazione deve garantire la presenza effettiva, non solo il numero.
  5. GSA scollegata dagli altri due decreti: piano di emergenza basato su una valutazione del rischio mai aggiornata (DM 3/9/2021) o su presidi non mantenuti (DM 1/9/2021) è un sistema che si regge su fondamenta mancanti: i tre decreti funzionano solo insieme.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il piano di emergenza secondo il DM 2/9/2021?

Nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre cinquanta persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi del DPR 151/2011. Nelle altre aziende il piano formale non è dovuto, ma le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio vanno comunque definite e riportate nel DVR.

Cosa cambia per la formazione degli addetti antincendio?

Il decreto ha sostituito i vecchi corsi per rischio basso, medio ed elevato con tre livelli — 1, 2 e 3 — associati al livello di rischio dell'attività, con contenuti teorici e prove pratiche definiti in allegato. È previsto inoltre l'aggiornamento periodico con cadenza quinquennale e, per le attività individuate dal decreto, l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Le esercitazioni antincendio sono obbligatorie ogni anno?

Nelle attività in cui il piano di emergenza è obbligatorio, l'esercitazione va svolta almeno una volta l'anno e ripetuta quando cambiano in modo significativo luoghi, rischi o organizzazione. L'esito va documentato: il verbale della prova è tra i primi documenti richiesti in caso di ispezione.

Il DM 2/9/2021 sostituisce il DM 10 marzo 1998?

Sì, per la parte relativa a gestione delle emergenze, piano di emergenza e formazione degli addetti. Insieme al DM 1/9/2021 sui controlli e al DM 3/9/2021 sulla valutazione del rischio incendio attua l'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e completa la sostituzione della vecchia disciplina.

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