Salta al contenuto
TUS

Normativa collegata · D.M. 1 settembre 2021 (Ministero dell'Interno)

DM 1/9/2021 — Controllo e manutenzione degli impianti antincendio

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo decreto

Un estintore scarico o una porta tagliafuoco bloccata valgono zero nel momento dell’incendio. Il DM 1 settembre 2021 — noto come “decreto controlli” — nasce per garantire che impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio restino efficienti per tutta la loro vita utile, e non solo il giorno del collaudo.

È uno dei tre decreti attuativi dell’art. 46 del Testo Unico che hanno sostituito il vecchio DM 10 marzo 1998: il DM 1/9/2021 disciplina controlli e manutenzione, il DM 2/9/2021 la gestione della sicurezza e le emergenze, il DM 3/9/2021 i criteri di valutazione del rischio incendio. Insieme formano il quadro operativo dell’antincendio nei luoghi di lavoro.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Sorveglianza. Controlli visivi regolari eseguibili da personale interno, informato e istruito: l’estintore è al suo posto e in pressione, la via d’esodo è sgombra, la lampada d’emergenza è integra. Non serve un tecnico, servono metodo e liste di controllo.
  2. Controllo periodico. Verifica di funzionalità completa affidata a un tecnico manutentore qualificato, con la cadenza stabilita dalle norme tecniche di riferimento e dai manuali d’uso e manutenzione di ciascun presidio.
  3. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Riparazioni e sostituzioni per riportare il presidio in piena efficienza, sempre a cura di tecnici qualificati secondo i requisiti dell’allegato al decreto.
  4. Registrazione. Ogni intervento — sorveglianza compresa — va annotato nel registro dei controlli, cartaceo o digitale, tenuto aggiornato e disponibile per gli organi di vigilanza.

Il decreto introduce inoltre la figura del tecnico manutentore qualificato: chi esegue controlli e manutenzioni deve possedere requisiti di conoscenza, abilità e competenza definiti dal decreto stesso, con un percorso di qualificazione le cui modalità operative sono state precisate dai provvedimenti successivi del Ministero dell’Interno.

Cosa controllare in azienda

  • L’elenco dei presidi antincendio è completo e coerente col DVR e con l’eventuale pratica di prevenzione incendi (DPR 151/2011): estintori, idranti, rivelazione e allarme, spegnimento automatico, evacuatori di fumo e calore, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza.
  • Il registro dei controlli esiste, è aggiornato e riporta esiti, date e firme di sorveglianza, controlli periodici e manutenzioni.
  • Il contratto di manutenzione identifica il fornitore, i presidi coperti e le cadenze; l’azienda ha verificato che i tecnici impiegati siano qualificati secondo il decreto.
  • La sorveglianza interna è assegnata formalmente a persone individuate (spesso gli addetti antincendio), con istruzioni scritte e periodicità definita.
  • Gli esiti negativi generano azioni tracciate: un estintore fuori servizio va sostituito o compensato con misure alternative, non semplicemente annotato.

Un esempio concreto: in un magazzino logistico la sorveglianza settimanale delle vie d’esodo affidata ai preposti di turno, con checklist firmata, intercetta i bancali che ostruiscono le uscite molto prima della visita semestrale del manutentore — ed è esattamente il funzionamento a strati che il decreto vuole costruire.

Errori comuni

  1. Delegare tutto al manutentore esterno: la sorveglianza è un obbligo continuativo del datore di lavoro; due visite l’anno del fornitore non coprono gli undici mesi restanti.
  2. Registro fermo o compilato “a blocchi”: annotazioni tutte uguali e retrodatate sono la prima cosa che un ispettore riconosce; meglio un registro digitale con data certa.
  3. Non verificare la qualificazione del tecnico: il decreto pone requisiti precisi in capo a chi esegue controlli e manutenzioni; scegliere il fornitore solo sul prezzo espone l’azienda in caso di incendio.
  4. Dimenticare i presidi “minori”: porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza e segnaletica rientrano nel perimetro del decreto tanto quanto estintori e idranti, ma spesso mancano dal contratto di manutenzione.
  5. Scollegare controlli e DVR: se la valutazione del rischio cambia (nuovi depositi, nuove lavorazioni), anche l’elenco dei presidi e il piano dei controlli vanno aggiornati, in coerenza con la gestione della sicurezza antincendio.

Domande frequenti

Chi può fare la manutenzione degli estintori e degli impianti antincendio?

Il controllo periodico e la manutenzione devono essere affidati a tecnici manutentori qualificati secondo i requisiti dell'allegato al decreto. La sorveglianza, invece, può essere svolta dal personale interno, purché adeguatamente informato e istruito con apposite liste di controllo.

Ogni quanto vanno controllati gli impianti antincendio?

Il decreto rinvia alle cadenze indicate dalle norme tecniche di riferimento e dai manuali d'uso e manutenzione di ciascun impianto o attrezzatura. La sorveglianza interna va invece programmata con regolarità dal datore di lavoro, in coerenza con il piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Il registro dei controlli antincendio è obbligatorio per tutte le aziende?

Sì: gli esiti di sorveglianza, controlli e manutenzioni devono essere annotati in un registro, cartaceo o digitale, tenuto costantemente aggiornato. Il registro va esibito in caso di controllo dei Vigili del Fuoco o degli organi di vigilanza ed è la prova documentale del mantenimento in efficienza dei presidi.

Il DM 1/9/2021 sostituisce il vecchio DM 10 marzo 1998?

Sì, insieme al DM 2/9/2021 sulla gestione delle emergenze e al DM 3/9/2021 sulla valutazione del rischio incendio. I tre decreti attuano l'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e hanno sostituito integralmente la disciplina del DM 10/3/1998, ciascuno per la propria parte.

Approfondisci