Normativa collegata · D.M. 1 settembre 2021 (Ministero dell'Interno)
DM 1/9/2021 — Controllo e manutenzione degli impianti antincendio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Perché esiste questo decreto
Un estintore scarico o una porta tagliafuoco bloccata valgono zero nel momento dell’incendio. Il DM 1 settembre 2021 — noto come “decreto controlli” — nasce per garantire che impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio restino efficienti per tutta la loro vita utile, e non solo il giorno del collaudo.
È uno dei tre decreti attuativi dell’art. 46 del Testo Unico che hanno sostituito il vecchio DM 10 marzo 1998: il DM 1/9/2021 disciplina controlli e manutenzione, il DM 2/9/2021 la gestione della sicurezza e le emergenze, il DM 3/9/2021 i criteri di valutazione del rischio incendio. Insieme formano il quadro operativo dell’antincendio nei luoghi di lavoro.
Il sistema in quattro passaggi
- Sorveglianza. Controlli visivi regolari eseguibili da personale interno, informato e istruito: l’estintore è al suo posto e in pressione, la via d’esodo è sgombra, la lampada d’emergenza è integra. Non serve un tecnico, servono metodo e liste di controllo.
- Controllo periodico. Verifica di funzionalità completa affidata a un tecnico manutentore qualificato, con la cadenza stabilita dalle norme tecniche di riferimento e dai manuali d’uso e manutenzione di ciascun presidio.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria. Riparazioni e sostituzioni per riportare il presidio in piena efficienza, sempre a cura di tecnici qualificati secondo i requisiti dell’allegato al decreto.
- Registrazione. Ogni intervento — sorveglianza compresa — va annotato nel registro dei controlli, cartaceo o digitale, tenuto aggiornato e disponibile per gli organi di vigilanza.
Il decreto introduce inoltre la figura del tecnico manutentore qualificato: chi esegue controlli e manutenzioni deve possedere requisiti di conoscenza, abilità e competenza definiti dal decreto stesso, con un percorso di qualificazione le cui modalità operative sono state precisate dai provvedimenti successivi del Ministero dell’Interno.
Cosa controllare in azienda
- L’elenco dei presidi antincendio è completo e coerente col DVR e con l’eventuale pratica di prevenzione incendi (DPR 151/2011): estintori, idranti, rivelazione e allarme, spegnimento automatico, evacuatori di fumo e calore, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza.
- Il registro dei controlli esiste, è aggiornato e riporta esiti, date e firme di sorveglianza, controlli periodici e manutenzioni.
- Il contratto di manutenzione identifica il fornitore, i presidi coperti e le cadenze; l’azienda ha verificato che i tecnici impiegati siano qualificati secondo il decreto.
- La sorveglianza interna è assegnata formalmente a persone individuate (spesso gli addetti antincendio), con istruzioni scritte e periodicità definita.
- Gli esiti negativi generano azioni tracciate: un estintore fuori servizio va sostituito o compensato con misure alternative, non semplicemente annotato.
Un esempio concreto: in un magazzino logistico la sorveglianza settimanale delle vie d’esodo affidata ai preposti di turno, con checklist firmata, intercetta i bancali che ostruiscono le uscite molto prima della visita semestrale del manutentore — ed è esattamente il funzionamento a strati che il decreto vuole costruire.
Errori comuni
- Delegare tutto al manutentore esterno: la sorveglianza è un obbligo continuativo del datore di lavoro; due visite l’anno del fornitore non coprono gli undici mesi restanti.
- Registro fermo o compilato “a blocchi”: annotazioni tutte uguali e retrodatate sono la prima cosa che un ispettore riconosce; meglio un registro digitale con data certa.
- Non verificare la qualificazione del tecnico: il decreto pone requisiti precisi in capo a chi esegue controlli e manutenzioni; scegliere il fornitore solo sul prezzo espone l’azienda in caso di incendio.
- Dimenticare i presidi “minori”: porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza e segnaletica rientrano nel perimetro del decreto tanto quanto estintori e idranti, ma spesso mancano dal contratto di manutenzione.
- Scollegare controlli e DVR: se la valutazione del rischio cambia (nuovi depositi, nuove lavorazioni), anche l’elenco dei presidi e il piano dei controlli vanno aggiornati, in coerenza con la gestione della sicurezza antincendio.
Domande frequenti
Chi può fare la manutenzione degli estintori e degli impianti antincendio?
Il controllo periodico e la manutenzione devono essere affidati a tecnici manutentori qualificati secondo i requisiti dell'allegato al decreto. La sorveglianza, invece, può essere svolta dal personale interno, purché adeguatamente informato e istruito con apposite liste di controllo.
Ogni quanto vanno controllati gli impianti antincendio?
Il decreto rinvia alle cadenze indicate dalle norme tecniche di riferimento e dai manuali d'uso e manutenzione di ciascun impianto o attrezzatura. La sorveglianza interna va invece programmata con regolarità dal datore di lavoro, in coerenza con il piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Il registro dei controlli antincendio è obbligatorio per tutte le aziende?
Sì: gli esiti di sorveglianza, controlli e manutenzioni devono essere annotati in un registro, cartaceo o digitale, tenuto costantemente aggiornato. Il registro va esibito in caso di controllo dei Vigili del Fuoco o degli organi di vigilanza ed è la prova documentale del mantenimento in efficienza dei presidi.
Il DM 1/9/2021 sostituisce il vecchio DM 10 marzo 1998?
Sì, insieme al DM 2/9/2021 sulla gestione delle emergenze e al DM 3/9/2021 sulla valutazione del rischio incendio. I tre decreti attuano l'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e hanno sostituito integralmente la disciplina del DM 10/3/1998, ciascuno per la propria parte.
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