Normativa collegata · D.M. 3 settembre 2021 (Ministero dell'Interno)
DM 3/9/2021 — Criteri di valutazione del rischio incendio (minicodice)
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Perché esiste questo decreto
Per oltre vent’anni la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro si è basata sul DM 10 marzo 1998, ormai lontano dall’evoluzione della prevenzione incendi. Il DM 3 settembre 2021 — noto come “decreto minicodice” — riallinea i luoghi di lavoro all’impostazione prestazionale del Codice di prevenzione incendi: prima si valuta il rischio, poi si progettano misure proporzionate a quel rischio, invece di applicare prescrizioni uguali per tutti.
È uno dei tre decreti attuativi dell’art. 46 del Testo Unico che hanno mandato in pensione il DM 10/3/1998: il DM 1/9/2021 disciplina controlli e manutenzione dei presidi, il DM 2/9/2021 la gestione della sicurezza e le emergenze, il DM 3/9/2021 i criteri di valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione. La valutazione richiesta dal decreto non è un documento a sé: confluisce nel DVR previsto dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 ed è la base da cui discendono piano di emergenza, formazione degli addetti e dotazione dei presidi.
Il sistema in tre passaggi
- Valutazione del rischio incendio. Il datore di lavoro individua pericoli d’incendio (materiali combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni), persone esposte e condizioni dell’attività, secondo i criteri del decreto. È il passaggio che decide tutto il resto: da qui derivano le misure e la strategia antincendio.
- Scelta del binario di progettazione. Se il luogo di lavoro rientra nei criteri di basso rischio definiti dal decreto — in sintesi: attività non soggetta ai controlli del DPR 151/2011, priva di regola tecnica verticale e con affollamento, superficie, quote dei piani e materiali pericolosi entro i limiti dell’allegato I — può applicare il minicodice, cioè la metodologia semplificata dell’allegato I. In tutti gli altri casi la progettazione segue il Codice di prevenzione incendi o le regole tecniche verticali applicabili.
- Attuazione e mantenimento delle misure. Le misure individuate (reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, vie d’esodo, rivelazione e allarme, presidi di estinzione, gestione della sicurezza) vanno realizzate, tenute efficienti secondo il DM 1/9/2021 e gestite secondo il DM 2/9/2021. La valutazione va riesaminata a ogni modifica rilevante dell’attività.
Il minicodice è pensato per la platea più ampia di aziende italiane: l’ufficio, il piccolo negozio, il laboratorio artigiano senza depositi significativi di materiali combustibili. Per queste realtà offre soluzioni preconfezionate e verificabili, senza dover ingaggiare una progettazione antincendio complessa.
Cosa controllare in azienda
- La valutazione del rischio incendio esiste, è aggiornata ed è integrata nel DVR: identifica pericoli, esposti e misure, non si limita a dichiarare un livello di rischio. La guida alla valutazione del rischio incendio descrive il percorso operativo.
- La scelta del binario è documentata: se l’azienda applica il minicodice, agli atti c’è la verifica puntuale dei criteri di basso rischio (affollamento, superficie, quote, materiali); se anche un solo criterio non è rispettato, la progettazione richiama il Codice o la regola tecnica verticale.
- Le misure dichiarate corrispondono alla realtà: vie d’esodo con le caratteristiche previste, segnaletica, illuminazione di emergenza, presidi coerenti con la strategia scritta.
- La valutazione è coerente con gli altri documenti: il piano di emergenza, la designazione e la formazione degli addetti antincendio e il registro dei controlli devono discendere dallo stesso livello di rischio, senza contraddizioni tra documenti redatti in epoche diverse.
- Le modifiche (nuovo magazzino, cambio di lavorazione, aumento dell’affollamento) hanno innescato il riesame della valutazione, non solo l’aggiornamento della planimetria.
Un esempio concreto: uno studio professionale di quindici persone al primo piano rientra tipicamente nel minicodice; la stessa società che apre un archivio cartaceo di grandi dimensioni nel seminterrato può uscire dai criteri di basso rischio, e la valutazione va rifatta sul binario ordinario.
Errori comuni
- Riciclare la vecchia valutazione ex DM 10/3/1998: la classificazione in rischio basso/medio/elevato del vecchio decreto non coincide con i criteri attuali; una valutazione mai riallineata al DM 3/9/2021 è formalmente e sostanzialmente superata.
- Autoassegnarsi il basso rischio senza verificare i criteri: il minicodice si applica solo se tutti i requisiti dell’allegato I sono rispettati e la verifica va documentata, non presunta.
- Separare la valutazione incendio dal DVR: due documenti scollegati, con livelli di rischio o affollamenti diversi, sono una contraddizione che gli organi di vigilanza rilevano immediatamente.
- Fermarsi alla carta: la strategia antincendio scritta impegna l’azienda; se prevede compartimentazioni, rivelazione o esodo con determinate caratteristiche, quelle misure devono esistere e restare efficienti nel tempo.
- Dimenticare il collegamento con gli altri due decreti: valutare il rischio senza organizzare la gestione (DM 2/9/2021) e i controlli (DM 1/9/2021) lascia il sistema a metà; i tre decreti funzionano solo insieme.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'minicodice' antincendio?
È il nome informale dell'allegato I al DM 3/9/2021, che contiene una metodologia semplificata di progettazione antincendio riservata ai luoghi di lavoro a basso rischio. Riprende in forma ridotta la logica del Codice di prevenzione incendi, con soluzioni pronte per reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, presidi e rivelazione. Le attività che non rientrano nei criteri di basso rischio devono invece applicare il Codice o le regole tecniche verticali.
Il DM 3/9/2021 sostituisce il DM 10 marzo 1998?
Sì, insieme al DM 1/9/2021 sui controlli e al DM 2/9/2021 sulla gestione delle emergenze. I tre decreti attuano l'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e hanno sostituito integralmente il vecchio DM 10/3/1998, ciascuno per la propria parte. Il DM 3/9/2021 copre la parte relativa a valutazione del rischio e misure di sicurezza antincendio.
La valutazione del rischio incendio va inserita nel DVR?
Sì: la valutazione del rischio incendio è parte integrante della valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve documentare nel DVR. Il decreto richiede che da essa discendano le misure di prevenzione, protezione e gestione adottate, e va aggiornata quando cambiano layout, lavorazioni o materiali depositati.
Quali luoghi di lavoro possono usare la metodologia semplificata?
Solo quelli che rispettano tutti i criteri di basso rischio definiti dal decreto: attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi del DPR 151/2011 e prive di regola tecnica verticale, con affollamento, superficie, quote dei piani e quantità di materiali pericolosi contenuti entro i limiti dell'allegato I. Basta superare anche un solo criterio per dover progettare con il Codice di prevenzione incendi.
Approfondisci
- ArticoloArt. 46 — Prevenzione incendi
- NormaDM 1/9/2021 — Controllo e manutenzione degli impianti antincendio
- NormaDM 2/9/2021 — Gestione della sicurezza antincendio ed emergenze
- NormaDPR 151/2011 — Procedimenti di prevenzione incendi (SCIA e CPI)
- RischioIncendio
- GuidaValutazione del rischio incendio dopo il DM 3/9/2021
- GuidaLa gestione della sicurezza antincendio (GSA) del DM 2/9/2021