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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 99 — Notifica preliminare

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 99 disciplina la notifica preliminare, il documento con cui il cantiere viene “annunciato” agli organi pubblici prima che i lavori comincino. In sintesi:

Co. 1 — Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette agli organi territorialmente competenti — l’azienda sanitaria locale e l’Ispettorato del lavoro, nonché, per i soli lavori pubblici, il prefetto — la notifica preliminare redatta secondo l’Allegato XII, con i relativi aggiornamenti, in tre casi: a) cantieri di cui all’art. 90, co. 3, cioè quelli in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; b) cantieri che, inizialmente esclusi dall’obbligo, vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri con un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Co. 2 — Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza. Co. 3 — Gli organismi paritetici del settore delle costruzioni possono chiedere agli organi di vigilanza copia dei dati relativi alle notifiche.

Cosa significa in pratica

La notifica preliminare è lo strumento con cui gli organi di vigilanza sanno che un cantiere esiste, dove si trova, chi ci lavora e chi ne risponde. Da qui partono le programmazioni ispettive: un cantiere notificato è un cantiere “sulla mappa”, uno non notificato è già di per sé un indizio di irregolarità.

Il contenuto non è libero: l’Allegato XII elenca i dati da inserire — data di comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, responsabile dei lavori, coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, natura dell’opera, data presunta di inizio e durata dei lavori, numero massimo presunto di lavoratori, numero di imprese e lavoratori autonomi previsti, identificazione delle imprese già selezionate, ammontare complessivo presunto dei lavori.

Sui presupposti, la logica è la stessa che governa la nomina dei coordinatori per la sicurezza:

  1. Più imprese, anche non contemporanee → notifica sempre dovuta, indipendentemente dall’entità dei lavori. È il caso di gran lunga più frequente: bastano un’impresa edile e un elettricista in subappalto perché l’obbligo scatti.
  2. Impresa unica → notifica dovuta solo da 200 uomini-giorno in su. Gli “uomini-giorno” sono la somma delle giornate lavorative presunte di tutti gli addetti: 5 lavoratori per 40 giorni fanno 200 uomini-giorno.
  3. Varianti in corso d’opera → un cantiere partito sotto soglia con una sola impresa che poi cresce o si apre ad altre imprese va notificato nel momento in cui cambia natura.

Sul piano operativo, oggi la trasmissione avviene in quasi tutte le regioni per via telematica, attraverso i portali regionali o i sistemi messi a disposizione dalle ASL: prima di spedire PEC generiche conviene verificare il canale previsto dal territorio in cui si trova il cantiere. Per i lavori soggetti a titolo abilitativo, ricorda anche il collegamento con l’art. 90: la trasmissione della notifica (con l’indicazione delle imprese esecutrici) all’amministrazione concedente condiziona l’efficacia del titolo edilizio.

Per una guida operativa completa su modulistica, canali di invio e casi dubbi puoi consultare la pagina dedicata alla notifica preliminare.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Committente: destinatario naturale dell’obbligo, anche quando è un privato non imprenditore che ristruttura casa. Il ruolo è approfondito nella pagina su committente e responsabile dei lavori.
  • Responsabile dei lavori: se designato ai sensi dell’art. 89, l’adempimento può gravare su di lui, liberando il committente nei limiti dell’incarico conferito (art. 93).
  • Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione: non trasmettono la notifica, ma i loro nominativi devono comparirvi; nei cantieri dell’art. 90, co. 3 la notifica e le nomine viaggiano insieme.
  • Imprese esecutrici e lavoratori autonomi: vanno identificati nella notifica e nei suoi aggiornamenti man mano che vengono selezionati.
  • Organi di vigilanza e organismi paritetici: i primi ricevono e usano le notifiche per programmare i controlli; i secondi possono chiederne i dati per le attività di supporto alle imprese del settore.

Errori comuni

  1. Pensare che tocchi all’impresa. La notifica è un obbligo del committente o del responsabile dei lavori: se l’impresa “se ne occupa” ma non la invia, la sanzione ricade comunque sul committente.
  2. Fermarsi al conteggio degli uomini-giorno quando le imprese sono due. La soglia dei 200 uomini-giorno vale solo per il cantiere con impresa unica; con più imprese la notifica è dovuta sempre, anche per lavori brevi e di piccolo importo.
  3. Non aggiornare la notifica. L’ingresso di nuove imprese, la proroga dei lavori o la sostituzione del coordinatore rendono la notifica originaria superata: gli aggiornamenti sono parte dell’obbligo, non una cortesia.
  4. Dimenticare l’affissione in cantiere. La copia visibile presso il cantiere è richiesta dal comma 2: una notifica trasmessa ma non esposta lascia comunque un rilievo in sede ispettiva.
  5. Ignorare il canale del prefetto nei lavori pubblici. Per i cantieri di opere pubbliche la notifica va trasmessa anche al prefetto territorialmente competente: è un’aggiunta introdotta dalla normativa sui contratti pubblici che molti modelli “storici” non prevedono.

Domande frequenti sull’art. 99

  • Chi deve inviare la notifica preliminare: il committente o l'impresa?

    L'obbligo è del committente o, se nominato, del responsabile dei lavori. L'impresa esecutrice non è destinataria dell'obbligo, anche se nella prassi spesso prepara materialmente il documento per conto del committente. In caso di omissione, la sanzione dell'art. 157 colpisce comunque committente o responsabile dei lavori, non l'impresa.

  • Un cantiere con una sola impresa richiede la notifica preliminare?

    Sì, ma solo se l'entità presunta dei lavori è pari o superiore a 200 uomini-giorno. Sotto quella soglia, con un'unica impresa, la notifica non è dovuta. Attenzione però: se in corso d'opera entra una seconda impresa, il cantiere ricade nell'art. 90, co. 3 e la notifica va trasmessa in quel momento, insieme alla nomina dei coordinatori.

  • La notifica va aggiornata durante i lavori?

    Sì. Il comma 1 prevede espressamente la trasmissione degli aggiornamenti quando cambiano i dati comunicati: nuove imprese che entrano in cantiere, variazione della durata o dell'entità dei lavori, sostituzione dei coordinatori. La notifica non è un adempimento una tantum ma una fotografia del cantiere da tenere allineata alla realtà.

  • Dove va esposta la notifica in cantiere?

    Una copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere — tipicamente insieme al cartello di cantiere all'ingresso — e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. In un sopralluogo ispettivo è uno dei primi documenti richiesti, insieme a PSC e POS.