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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 99 — Notifica preliminare

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 99 disciplina la notifica preliminare, il documento con cui il cantiere viene “annunciato” agli organi pubblici prima che i lavori comincino. In sintesi:

Co. 1 — Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette agli organi territorialmente competenti — l’azienda sanitaria locale e l’Ispettorato del lavoro, nonché, per i soli lavori pubblici, il prefetto — la notifica preliminare redatta secondo l’Allegato XII, con i relativi aggiornamenti, in tre casi: a) cantieri di cui all’art. 90, co. 3, cioè quelli in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; b) cantieri che, inizialmente esclusi dall’obbligo, vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri con un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Co. 2 — Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza. Co. 3 — Gli organismi paritetici del settore delle costruzioni possono chiedere agli organi di vigilanza copia dei dati relativi alle notifiche.

Cosa significa in pratica

La notifica preliminare è lo strumento con cui gli organi di vigilanza sanno che un cantiere esiste, dove si trova, chi ci lavora e chi ne risponde. Da qui partono le programmazioni ispettive: un cantiere notificato è un cantiere “sulla mappa”, uno non notificato è già di per sé un indizio di irregolarità.

Il contenuto non è libero: l’Allegato XII elenca i dati da inserire — data di comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, responsabile dei lavori, coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, natura dell’opera, data presunta di inizio e durata dei lavori, numero massimo presunto di lavoratori, numero di imprese e lavoratori autonomi previsti, identificazione delle imprese già selezionate, ammontare complessivo presunto dei lavori.

Sui presupposti, la logica è la stessa che governa la nomina dei coordinatori per la sicurezza:

  1. Più imprese, anche non contemporanee → notifica sempre dovuta, indipendentemente dall’entità dei lavori. È il caso di gran lunga più frequente: bastano un’impresa edile e un elettricista in subappalto perché l’obbligo scatti.
  2. Impresa unica → notifica dovuta solo da 200 uomini-giorno in su. Gli “uomini-giorno” sono la somma delle giornate lavorative presunte di tutti gli addetti: 5 lavoratori per 40 giorni fanno 200 uomini-giorno.
  3. Varianti in corso d’opera → un cantiere partito sotto soglia con una sola impresa che poi cresce o si apre ad altre imprese va notificato nel momento in cui cambia natura.

Sul piano operativo, oggi la trasmissione avviene in quasi tutte le regioni per via telematica, attraverso i portali regionali o i sistemi messi a disposizione dalle ASL: prima di spedire PEC generiche conviene verificare il canale previsto dal territorio in cui si trova il cantiere. Per i lavori soggetti a titolo abilitativo, ricorda anche il collegamento con l’art. 90: la trasmissione della notifica (con l’indicazione delle imprese esecutrici) all’amministrazione concedente condiziona l’efficacia del titolo edilizio.

Per una guida operativa completa su modulistica, canali di invio e casi dubbi puoi consultare la pagina dedicata alla notifica preliminare.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Committente: destinatario naturale dell’obbligo, anche quando è un privato non imprenditore che ristruttura casa. Il ruolo è approfondito nella pagina su committente e responsabile dei lavori.
  • Responsabile dei lavori: se designato ai sensi dell’art. 89, l’adempimento può gravare su di lui, liberando il committente nei limiti dell’incarico conferito (art. 93).
  • Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione: non trasmettono la notifica, ma i loro nominativi devono comparirvi; nei cantieri dell’art. 90, co. 3 la notifica e le nomine viaggiano insieme.
  • Imprese esecutrici e lavoratori autonomi: vanno identificati nella notifica e nei suoi aggiornamenti man mano che vengono selezionati.
  • Organi di vigilanza e organismi paritetici: i primi ricevono e usano le notifiche per programmare i controlli; i secondi possono chiederne i dati per le attività di supporto alle imprese del settore.

Errori comuni

  1. Pensare che tocchi all’impresa. La notifica è un obbligo del committente o del responsabile dei lavori: se l’impresa “se ne occupa” ma non la invia, la sanzione ricade comunque sul committente.
  2. Fermarsi al conteggio degli uomini-giorno quando le imprese sono due. La soglia dei 200 uomini-giorno vale solo per il cantiere con impresa unica; con più imprese la notifica è dovuta sempre, anche per lavori brevi e di piccolo importo.
  3. Non aggiornare la notifica. L’ingresso di nuove imprese, la proroga dei lavori o la sostituzione del coordinatore rendono la notifica originaria superata: gli aggiornamenti sono parte dell’obbligo, non una cortesia.
  4. Dimenticare l’affissione in cantiere. La copia visibile presso il cantiere è richiesta dal comma 2: una notifica trasmessa ma non esposta lascia comunque un rilievo in sede ispettiva.
  5. Ignorare il canale del prefetto nei lavori pubblici. Per i cantieri di opere pubbliche la notifica va trasmessa anche al prefetto territorialmente competente: è un’aggiunta introdotta dalla normativa sui contratti pubblici che molti modelli “storici” non prevedono.

Domande frequenti sull’art. 99

Chi deve inviare la notifica preliminare: il committente o l'impresa?

L'obbligo è del committente o, se nominato, del responsabile dei lavori. L'impresa esecutrice non è destinataria dell'obbligo, anche se nella prassi spesso prepara materialmente il documento per conto del committente. In caso di omissione, la sanzione dell'art. 157 colpisce comunque committente o responsabile dei lavori, non l'impresa.

Un cantiere con una sola impresa richiede la notifica preliminare?

Sì, ma solo se l'entità presunta dei lavori è pari o superiore a 200 uomini-giorno. Sotto quella soglia, con un'unica impresa, la notifica non è dovuta. Attenzione però: se in corso d'opera entra una seconda impresa, il cantiere ricade nell'art. 90, co. 3 e la notifica va trasmessa in quel momento, insieme alla nomina dei coordinatori.

La notifica va aggiornata durante i lavori?

Sì. Il comma 1 prevede espressamente la trasmissione degli aggiornamenti quando cambiano i dati comunicati: nuove imprese che entrano in cantiere, variazione della durata o dell'entità dei lavori, sostituzione dei coordinatori. La notifica non è un adempimento una tantum ma una fotografia del cantiere da tenere allineata alla realtà.

Dove va esposta la notifica in cantiere?

Una copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere — tipicamente insieme al cartello di cantiere all'ingresso — e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. In un sopralluogo ispettivo è uno dei primi documenti richiesti, insieme a PSC e POS.

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