D.Lgs. 81/2008 · Allegato XII
Contenuto della notifica preliminare
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XII
L’art. 99 impone al committente o al responsabile dei lavori di trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare all’ASL e all’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti. L’Allegato XII è il modello di riferimento: elenca le informazioni che la notifica deve contenere, senza le quali la comunicazione è incompleta. In pratica è la “carta d’identità” del cantiere con cui gli organi di vigilanza programmano i controlli.
Quando la notifica è obbligatoria
L’art. 99 individua tre casi:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (gli stessi dell’art. 90, co. 3, che fa scattare la nomina dei coordinatori);
- cantieri che ricadono nel caso precedente in corso d’opera, per effetto di varianti (esempio classico: l’impresa unica subappalta gli impianti a metà lavoro);
- cantieri con impresa unica ma con entità presunta di lavori non inferiore a 200 uomini-giorno.
Copia della notifica va affissa in cantiere in maniera visibile e custodita a disposizione degli organi di vigilanza; il committente la trasmette anche all’amministrazione concedente il titolo edilizio, insieme al DURC delle imprese, come richiede l’art. 90, co. 9.
I contenuti della notifica
L’Allegato XII scandisce i dati in punti numerati. Ecco la lettura operativa:
| Dato richiesto | Cosa scrivere in pratica |
|---|---|
| Data della comunicazione | Data di invio della notifica (fa fede per il “prima dell’inizio lavori”) |
| Indirizzo del cantiere | Indirizzo completo; per cantieri stradali o lineari, indicare tratta e riferimenti |
| Committente/i | Nome, cognome, codice fiscale e indirizzo; per le società, il legale rappresentante |
| Natura dell’opera | Descrizione sintetica ma riconoscibile (es. “ristrutturazione edificio residenziale con rifacimento copertura”) |
| Responsabile/i dei lavori | Dati identificativi, se nominato dal committente |
| Coordinatore per la progettazione (CSP) | Dati identificativi, quando la nomina è dovuta |
| Coordinatore per l’esecuzione (CSE) | Dati identificativi, quando la nomina è dovuta |
| Data presunta di inizio lavori | Data programmata di apertura del cantiere |
| Durata presunta dei lavori | In giorni; coerente con il cronoprogramma del PSC |
| Numero massimo presunto di lavoratori | Il picco di presenze contemporanee, non la somma di tutti gli addetti |
| Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi | Stima complessiva sull’intera durata, subappalti inclusi |
| Identificazione delle imprese già selezionate | Ragione sociale e codice fiscale/partita IVA di quelle note al momento dell’invio |
| Ammontare complessivo presunto dei lavori | Importo in euro dell’opera (base per il calcolo degli uomini-giorno) |
I dati “presunti” (durata, presenze, importo) vanno stimati con criterio e aggiornati quando la realtà del cantiere li supera: l’art. 99 prevede espressamente la trasmissione degli aggiornamenti.
Come funziona in pratica
- Chi invia: committente o responsabile dei lavori (mai l’impresa, salvo delega formale nell’incarico di responsabile dei lavori). Nei lavori privati in casa l’obbligo resta in capo al proprietario committente.
- Come: quasi tutte le Regioni impongono l’invio tramite portali telematici dedicati, che smistano automaticamente la notifica ad ASL e Ispettorato; le modalità operative vanno verificate sul portale della propria Regione.
- Quando aggiornare: nuova impresa esecutrice, cambio di CSE o responsabile dei lavori, proroghe significative, aumento delle presenze. Ogni aggiornamento segue la stessa via del primo invio.
- Collegamenti: la notifica dialoga con gli altri adempimenti del cantiere — nomina dei coordinatori, PSC, POS delle imprese e, per le imprese esecutrici, la patente a crediti.
Per la procedura completa di compilazione e invio, con i casi particolari, vedi la guida dedicata alla notifica preliminare.
Errori comuni
- Farla inviare all’impresa “per cortesia”: l’obbligo è del committente/responsabile dei lavori; una notifica inviata da soggetto sbagliato non sana la posizione di chi era tenuto a trasmetterla.
- Sottostimare gli uomini-giorno per restare sotto soglia con impresa unica: gli organi di vigilanza ricostruiscono l’entità reale dai documenti contabili e dalle presenze.
- Dimenticare gli aggiornamenti: il subappaltatore entrato a metà lavori senza aggiornamento della notifica è tra i rilievi più frequenti nei verbali ispettivi in edilizia.
- Non affiggere la copia in cantiere: adempimento banale ma verificato in ogni sopralluogo; conviene inserirlo nella checklist di apertura cantiere.
- Dati incoerenti con il PSC: durata e numero di imprese dichiarati in notifica devono quadrare con il cronoprogramma del piano di sicurezza; le discrepanze attirano approfondimenti ispettivi.
Domande frequenti
Chi deve inviare la notifica preliminare e a chi va trasmessa?
L'obbligo grava sul committente o sul responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori. Va trasmessa all'ASL e all'Ispettorato del lavoro territorialmente competenti, oggi in genere tramite i portali telematici regionali. Copia della notifica va inoltre affissa in cantiere in maniera visibile e trasmessa all'amministrazione che ha rilasciato il titolo edilizio, insieme al DURC delle imprese.
La notifica preliminare va aggiornata durante i lavori?
Sì: l'art. 99 impone l'invio degli aggiornamenti quando i dati cambiano. I casi tipici sono l'ingresso di nuove imprese esecutrici, la sostituzione dei coordinatori o la proroga della durata dei lavori. Un cantiere con notifica non aggiornata è, per gli organi di vigilanza, un cantiere con dati falsi o incompleti.
Serve la notifica preliminare se in cantiere lavora una sola impresa?
Sì, quando l'entità presunta dei lavori è pari o superiore a 200 uomini-giorno. Sotto questa soglia, con impresa unica e senza varianti che introducano altre imprese, la notifica non è dovuta. Se in corso d'opera entra una seconda impresa, l'obbligo scatta in quel momento, insieme alla nomina del coordinatore per l'esecuzione.
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