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TUS

Titolo VIII · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Art. 206 — Campo di applicazione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 206 è la porta d’ingresso del Capo IV del Titolo VIII, dedicato alla protezione dai campi elettromagnetici. Non impone obblighi operativi: definisce cosa il capo disciplina e, soprattutto, cosa non disciplina. In sintesi:

Co. 1 — Il capo stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici, come definiti all’articolo 207, durante il lavoro. Co. 2 — La tutela riguarda gli effetti biofisici diretti noti e gli effetti indiretti causati dai campi elettromagnetici. Co. 3 — I valori limite di esposizione considerati riguardano soltanto i legami scientificamente accertati tra gli effetti biofisici diretti a breve termine e l’esposizione ai campi. Co. 4 — Il capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine. Co. 5 — Il capo non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Il messaggio è netto: la disciplina copre ciò che la scienza ha consolidato (effetti immediati, misurabili, con nessi causa-effetto accertati) e lascia fuori sia le ipotesi non provate sul lungo periodo, sia il rischio elettrico da contatto diretto, che resta governato dalle norme sull’impianto e sull’uso delle attrezzature.

Cosa significa in pratica

Capire il campo di applicazione dell’articolo 206 evita due errori opposti: sottovalutare il rischio dove è reale e, all’inverso, gonfiare adempimenti dove non servono.

Gli effetti biofisici diretti sono quelli che il campo produce entrando nel corpo. A bassa frequenza si traducono nella stimolazione di nervi, muscoli e organi di senso (formicolii, contrazioni, fosfeni visivi); ad alta frequenza nel riscaldamento dei tessuti. Gli effetti indiretti non nascono nel corpo ma dall’interazione del campo con oggetti: correnti di contatto quando si tocca una massa metallica in campo, proiezione di oggetti ferromagnetici verso un magnete potente, innesco di atmosfere esplosive, e soprattutto interferenze con dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori impiantabili. È qui che il capo concentra la tutela.

Dove trovi davvero questi rischi? Non alla scrivania, ma in reparto: saldatrici a resistenza e a induzione, forni a induzione, presse a radiofrequenza per plastica, elettrolisi, apparati per la sterilizzazione, antenne e trasmettitori, e le risonanze magnetiche in ambito sanitario. Per queste sorgenti la valutazione richiesta dall’articolo 209 va presa sul serio, confrontando l’esposizione con i valori limite e i livelli di azione dell’articolo 208. Per la stragrande maggioranza delle altre attività (uffici, wi-fi, telefoni, illuminazione ordinaria) l’esposizione è talmente bassa da rientrare nelle condizioni che il decreto considera giustificabili senza ulteriori misure: la valutazione resta obbligatoria, ma si esaurisce con i dati di letteratura e le informazioni del costruttore.

Il comma 4 chiude la porta agli effetti a lungo termine: il legislatore, in linea con la direttiva 2013/35/UE recepita dal D.Lgs. 159/2016, ha scelto di non normare ciò che la comunità scientifica non ha ancora dimostrato. Questo non autorizza a ignorare il principio di precauzione nelle scelte tecniche, ma significa che nel DVR non devi inseguire soglie inesistenti per rischi non accertati. Il comma 5, infine, tiene distinto il contatto con conduttori in tensione: è rischio elettrico puro, disciplinato altrove, e non va confuso con l’esposizione al campo.

Obblighi e soggetti coinvolti

L’articolo 206 non crea obblighi in sé, ma indica a chi e a cosa si applicano gli obblighi del resto del capo.

  • Datore di lavoro: destinatario finale degli obblighi di valutazione e di adozione delle misure, dentro il perimetro qui delimitato. La sua prima decisione è capire se in azienda esistono sorgenti rilevanti di campi elettromagnetici.
  • RSPP e consulenti tecnici: supportano l’analisi, distinguendo le sorgenti da valutare in dettaglio da quelle giustificabili.
  • Medico competente: coinvolto quando l’esposizione o la presenza di lavoratori particolarmente sensibili rende necessaria la sorveglianza sanitaria e la gestione dei casi individuali.
  • Lavoratori a rischio particolare: portatori di dispositivi medici impiantati e lavoratrici in gravidanza, per i quali i valori limite generali non offrono garanzia sufficiente e serve una valutazione dedicata.

La valutazione dei campi elettromagnetici si inserisce nel quadro generale degli agenti fisici tracciato dall’articolo 181 e confluisce nel documento unico di valutazione dei rischi.

Errori comuni

  1. Confondere “valutare” con “misurare”. L’articolo 206 e il capo che apre non impongono fonometrie del campo ovunque: per le sorgenti a basso livello bastano dati documentali. La misura serve solo dove l’esposizione può avvicinare i valori di azione.
  2. Trattare i telefoni e il wi-fi come rischio da procedura. Sono sorgenti tipicamente giustificabili; costruire adempimenti su di esse distoglie risorse dalle sorgenti industriali che contano davvero.
  3. Dimenticare i portatori di dispositivi medici. È l’errore più pericoloso: i valori limite generali non proteggono un lavoratore con pacemaker vicino a una saldatrice o a un forno a induzione. Serve una valutazione individuale.
  4. Includere nel capo il rischio elettrico da contatto. Il comma 5 lo esclude espressamente: la protezione dal contatto con conduttori in tensione si gioca sull’impianto e sull’uso sicuro delle attrezzature, non sui valori limite CEM.

Domande frequenti sull’art. 206

Quali rischi copre davvero il capo sui campi elettromagnetici?

Solo gli effetti a breve termine scientificamente accertati: gli effetti biofisici diretti (stimolazione di nervi e muscoli, riscaldamento dei tessuti) e gli effetti indiretti noti, come le correnti di contatto o le interferenze con dispositivi medici. Restano fuori dal perimetro gli ipotizzati effetti a lungo termine, per i quali non esistono nessi causa-effetto consolidati.

Devo valutare il rischio CEM anche in un ufficio con soli computer e wi-fi?

La valutazione va sempre fatta, ma nella maggior parte degli ambienti d'ufficio le sorgenti sono di livello così basso da rientrare in condizioni giustificabili che escludono misure ulteriori. L'obbligo di valutare non equivale all'obbligo di misurare: per molte attività bastano i dati di letteratura e le indicazioni del costruttore. Il vero impegno riguarda saldatura, elettrolisi, risonanze magnetiche, riscaldatori a induzione e sorgenti a radiofrequenza.

L'articolo 206 riguarda anche i lavoratori particolarmente sensibili?

Sì. Pur delimitando il campo di applicazione agli effetti a breve termine, il capo impone di considerare i lavoratori a rischio particolare, come i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi e le lavoratrici in gravidanza. Per loro i valori limite generali non sono sufficienti e la valutazione deve essere specifica.

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