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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sui lavori in edilizia · Sezione II — Disposizioni di carattere generale

Art. 117 — Lavori in prossimità di parti attive

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 117 disciplina una delle situazioni più pericolose del cantiere: lavorare accanto a linee o impianti elettrici sotto tensione. In sintesi:

Co. 1 — Fatto salvo quanto previsto dall’Allegato IX, quando occorre eseguire lavori in prossimità di linee o impianti elettrici con parti attive non protette (o non sufficientemente protette per circostanze particolari), e comunque a distanze inferiori ai limiti della tabella 1 dell’Allegato IX, si deve provvedere — prima di iniziare i lavori — a mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata delle lavorazioni. Co. 2 — Qualora la messa fuori tensione non sia possibile, si eseguono i lavori solo dopo aver adottato disposizioni atte a prevenire i pericoli: proteggere o segregare gli elementi attivi con materiale isolante idoneo e mantenere in permanenza la distanza di sicurezza per persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura.

La logica è una scala di priorità: prima si elimina il rischio togliendo tensione; solo se questo è tecnicamente impraticabile si passa a barriere e distanze. Se nemmeno queste sono realizzabili, il lavoro semplicemente non si fa.

Cosa significa in pratica

Il contatto — anche indiretto, tramite un braccio di gru, un ponteggio metallico o un tubo dell’autopompa — con una linea in tensione è tra le cause di infortunio mortale più frequenti nei cantieri all’aperto. L’art. 117 nasce proprio per questo: obbliga a pianificare la presenza dell’elettricità prima di aprire il cantiere, non a improvvisare quando la gru è già montata sotto la linea.

Nella pratica il ragionamento segue tre passaggi:

  1. Individua le parti attive. In fase di progettazione del cantiere censisci ogni linea aerea, cabina, quadro o conduttore che rientri nel raggio d’azione delle lavorazioni. È un’informazione che deve entrare nel POS e, dove previsto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
  2. Verifica le distanze dell’Allegato IX. La tabella 1 dell’Allegato IX fissa la distanza minima in funzione della tensione nominale: pochi centimetri per la bassa tensione, diversi metri per le linee ad altissima tensione. Se le lavorazioni possono avvicinarsi oltre quel limite, scatta l’obbligo del comma 1.
  3. Scegli la misura. La prima scelta è sempre la messa fuori tensione, da concordare con il gestore della rete (ad esempio e-distribuzione o Terna per le linee elettriche pubbliche), che rilascia la disalimentazione e la documenta. Solo se il distacco non è possibile si ricorre a guaine isolanti, schermi, barriere fisiche e alla delimitazione dell’area di manovra.

Un esempio concreto. Un’impresa deve realizzare un capannone e la gru a torre, ruotando, sfiora una linea aerea a media tensione che attraversa il lotto. La soluzione conforme all’art. 117 non è “stare attenti”: è chiedere al gestore la messa fuori tensione della linea per la durata dei getti, oppure — se il distacco non è concedibile — far spostare/schermare la linea e limitare meccanicamente la rotazione della gru in modo che il braccio non entri mai nella distanza di sicurezza. La sola raccomandazione verbale all’operatore non soddisfa la norma.

Attenzione a un equivoco diffuso: le distanze di sicurezza vanno mantenute in permanenza e per ogni attrezzatura, non solo per le persone. Un ponteggio metallico, un’autobetoniera con canala, un cestello di una PLE o un tubo di sollevamento materiali sono tutti “conduttori” che avvicinano l’elettricità al lavoratore.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: è il destinatario diretto dell’obbligo. Deve verificare le distanze, richiedere la messa fuori tensione o predisporre le misure alternative e vietare i lavori quando nessuna misura è praticabile.
  • Dirigente e preposto: attuano e vigilano sul rispetto delle distanze e sull’effettiva disalimentazione prima dell’inizio delle lavorazioni.
  • Coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE): nei cantieri con più imprese, valuta il rischio elettrico da interferenza con le linee esistenti e ne tiene conto nel PSC e nel cronoprogramma.
  • Gestore della rete elettrica: è l’interlocutore per la disalimentazione delle linee pubbliche; la richiesta va inoltrata con congruo anticipo.
  • Lavoratori addetti: dove i lavori interessano parti attive di impianti elettrici, entrano in gioco anche le qualifiche e le procedure dei lavori elettrici PES/PAV secondo la norma CEI 11-27. L’art. 117 riguarda i lavori in prossimità; la sua matrice generale, per gli impianti elettrici, è l’art. 83.

Errori comuni

  1. Dare per scontata la “distanza a occhio”. La distanza minima non è un giudizio soggettivo: è un valore della tabella 1 dell’Allegato IX legato alla tensione. Senza conoscere la tensione della linea non si può affermare di essere a distanza di sicurezza.
  2. Considerare solo le persone. Le braccia delle gru, i ponteggi, i cestelli delle PLE e le canale delle autopompe vanno tenuti oltre la distanza al pari dei lavoratori: la maggior parte degli infortuni gravi avviene per contatto tramite attrezzatura.
  3. Rinviare la richiesta di disalimentazione. La messa fuori tensione di una linea pubblica richiede tempi tecnici e autorizzazioni del gestore: chiederla all’ultimo momento porta a “lavorare comunque”, cioè in violazione del comma 1.
  4. Confondere protezione e messa fuori tensione. Schermare o segregare le parti attive è la misura di seconda scelta del comma 2, ammessa solo quando il distacco non è possibile: non è un’alternativa liberamente sostituibile alla disalimentazione.
  5. Non tracciare le misure nel POS. L’individuazione delle linee e le misure adottate devono risultare per iscritto nel Piano Operativo di Sicurezza: in sede ispettiva, una misura non documentata equivale a una misura non presa.

Domande frequenti sull’art. 117

Cosa impone l'art. 117 quando si lavora vicino a una linea elettrica?

Impone di mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori, ogni volta che ci si trovi a lavorare a distanze inferiori a quelle della tabella 1 dell'Allegato IX. La messa fuori tensione è la misura di prima scelta: solo se non è praticabile si passa alle misure alternative del comma 2.

Quali distanze di sicurezza devo rispettare dalle parti attive?

Le distanze minime dipendono dalla tensione nominale della linea o dell'impianto e sono fissate nella tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/2008. Più alta è la tensione, maggiore è la distanza da mantenere: per le linee ad alta tensione si arriva a diversi metri, da verificare caso per caso con il gestore della rete.

Se non posso togliere la tensione, posso comunque lavorare?

Sì, ma solo adottando le misure alternative previste dal comma 2: schermatura o segregazione degli elementi attivi con materiale isolante idoneo e mantenimento permanente della distanza di sicurezza per persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura. Se nessuna di queste misure è attuabile, i lavori non possono essere eseguiti.

L'art. 117 riguarda solo l'alta tensione?

No. La norma si applica a qualsiasi linea o impianto elettrico con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette. Il criterio non è la sola tensione, ma la presenza di elementi in tensione accessibili entro le distanze critiche della tabella 1 dell'Allegato IX.

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