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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato IX

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine e degli impianti elettrici

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato IX

Il Capo III del Titolo III (artt. 80-87) obbliga il datore di lavoro a valutare e gestire il rischio elettrico: contatti diretti e indiretti, innesco di incendi ed esplosioni, archi elettrici. Per applicare quelle regole serve un linguaggio comune: cosa si intende per bassa, media e alta tensione, e a quale distanza da una linea in tensione si può lavorare senza misure aggiuntive. L’Allegato IX fornisce esattamente questo: la classificazione dei sistemi elettrici per categoria di tensione e la Tabella 1 delle distanze di sicurezza dalle parti attive non protette.

Il richiamo più operativo è quello dell’art. 83: vieta i lavori non elettrici in vicinanza di linee o impianti con parti attive non protette a distanze inferiori a quelle dell’Allegato IX, salvo l’adozione di disposizioni organizzative e procedurali idonee. La stessa tabella torna nel Titolo IV per i cantieri (art. 117, lavori in prossimità di parti attive).

Le categorie di tensione

L’allegato distingue i sistemi elettrici in funzione della tensione nominale, con soglie diverse per corrente alternata e corrente continua:

CategoriaDenominazione correnteDescrizione
Categoria 0Bassissima tensioneSistemi a tensione molto ridotta (es. circuiti SELV di comando, giocattoli, utensili a batteria)
Categoria IBassa tensioneLa quasi totalità degli impianti utilizzatori: civili, uffici, officine, macchine alimentate a 230/400 V
Categoria IIMedia tensioneCabine di trasformazione MT/BT, linee di distribuzione, grandi utenze industriali
Categoria IIIAlta tensioneLinee di trasmissione e grandi stazioni elettriche

I valori di soglia puntuali in volt (distinti tra alternata e continua) sono riportati nel testo ufficiale dell’allegato, consultabile su Normattiva. Ai fini pratici conta la conseguenza: la categoria determina il livello delle misure di protezione, i requisiti degli impianti, le qualifiche di chi può metterci le mani e le distanze da rispettare quando si lavora nelle vicinanze.

Le distanze di sicurezza (Tabella 1)

La Tabella 1 fissa la distanza minima da mantenere dalle parti attive non protette o non sufficientemente protette di linee elettriche e impianti, crescente con la tensione nominale della linea: dell’ordine di alcuni metri per le linee in bassa e media tensione, fino a diversi metri per le linee ad altissima tensione. I valori esatti per ciascuna fascia di tensione sono nella tabella ufficiale.

Attenzione a un punto spesso frainteso: la distanza va garantita considerando il massimo ingombro raggiungibile, cioè il braccio della gru completamente sfilato, il carico sospeso che oscilla, la prolunga dell’autocestello, la scala metallica movimentata a mano. Non basta che la macchina “a riposo” sia lontana.

Esempi tipici in cui la tabella entra in gioco:

  • cantiere edile con gru a torre o autopompa per calcestruzzo sotto una linea aerea MT;
  • manutenzione del verde con piattaforma elevabile vicino a conduttori nudi;
  • movimentazione con autogrù in un piazzale attraversato da una linea BT su palificazione;
  • agricoltura: ribaltabili alzati e irrigatori a lunga gittata sotto linee di campagna.

Se la distanza non è rispettabile, l’art. 83 impone di riorganizzare il lavoro: richiedere al gestore la messa fuori tensione della linea, far installare protezioni o barriere, delimitare l’area di manovra con blocchi meccanici e sorveglianza. La valutazione va tracciata nel DVR o, in cantiere, nel POS.

Allegato IX e lavori elettrici

L’allegato non disciplina i lavori elettrici in senso proprio (sotto tensione, fuori tensione, in prossimità), che restano regolati dall’art. 82 e dalla norma CEI 11-27 con personale qualificato PES/PAV. La classificazione per categorie serve però anche lì: i lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I sono ammessi a determinate condizioni, mentre oltre la bassa tensione servono autorizzazioni e requisiti molto più stringenti. Restano poi fermi gli obblighi impiantistici collegati: conformità al DM 37/2008 e verifiche di terra secondo il DPR 462/2001.

Errori comuni

  1. Considerare “sicura” la bassa tensione: la maggior parte degli infortuni elettrici mortali avviene a 230/400 V, negli impianti di categoria I che tutti maneggiano con troppa confidenza.
  2. Misurare la distanza dalla macchina ferma: la Tabella 1 va applicata allo sbraccio massimo e alle oscillazioni del carico, non alla posizione di parcheggio.
  3. Ignorare le linee “di passaggio”: il rischio elettrico da linee aeree riguarda anche chi non fa lavori elettrici; nel DVR e nel DUVRI va censito ogni attraversamento di linea sull’area di lavoro.
  4. Improvvisare la deroga: lavorare sotto la distanza minima senza accordi documentati con il gestore e senza procedure scritte espone il datore di lavoro alle sanzioni del Capo III e, in caso di infortunio, a responsabilità pressoché indifendibili.

Domande frequenti

A cosa servono le categorie di tensione dell'Allegato IX?

Servono a classificare i sistemi elettrici in base alla tensione nominale e quindi a graduare le misure di sicurezza: un quadro in bassa tensione e una cabina in media tensione richiedono protezioni, qualifiche e procedure diverse. La categoria determina anche chi può eseguire i lavori e con quali distanze di sicurezza operare.

Quando si applicano le distanze di sicurezza della Tabella 1?

Ogni volta che si lavora in prossimità di parti attive non protette o non sufficientemente protette, come richiede l'art. 83: gru che manovrano sotto linee aeree, ponteggi vicini a conduttori, autospurghi ed escavatori in campagna. Se la distanza non può essere rispettata, il lavoro è vietato salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori.

L'Allegato IX riguarda solo gli elettricisti?

No: le distanze di sicurezza interessano soprattutto chi non fa lavori elettrici ma opera vicino a linee in tensione, come edili, gruisti, potatori e manutentori. I lavori elettrici veri e propri restano disciplinati dall'art. 82 e dalle norme tecniche, con personale qualificato PES o PAV.

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