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TUS

Titolo X-bis · Capo I — Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Art. 286-quinquies — Procedure di individuazione ed attuazione delle misure in caso di ferite da taglio o da punta

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 286-quinquies chiude il ciclo della prevenzione nel settore sanitario occupandosi di ciò che accade dopo l’infortunio: la ferita da taglio o da punta si è comunque verificata, e la norma impone al datore di lavoro di avere pronta una procedura di risposta.

Nel momento in cui si verifica una ferita o un incidente che coinvolge un dispositivo medico tagliente o acuminato, il datore di lavoro adotta misure immediate che comprendono, in sintesi: a) la prestazione delle cure al lavoratore infortunato; b) la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, secondo l’articolo 41 e le regole sulla protezione dagli agenti biologici; c) la profilassi post-esposizione e gli accertamenti medici ritenuti necessari; d) il counselling al lavoratore, dove opportuno; e) l’indagine sulle cause e sulle circostanze dell’evento e la sua registrazione, funzionale a rivedere le misure di prevenzione.

La logica è quella dell’accordo quadro europeo recepito nel Titolo X-bis: la risposta all’incidente non è un fatto privato del lavoratore, ma un obbligo organizzativo del datore di lavoro, da definire in anticipo e da applicare senza ritardo.

Cosa significa in pratica

La ferita da puntura d’ago o da bisturi è, statisticamente, l’evento più frequente in corsia. Il vero rischio non è quasi mai il taglio in sé, ma l’esposizione al sangue e ai fluidi del paziente: epatite B, epatite C, HIV. E per queste esposizioni il tempo è la variabile decisiva: la profilassi post-esposizione all’HIV, per essere efficace, va avviata nel giro di poche ore.

Ecco perché l’articolo parla di misure immediate. Non basta scrivere nel DVR che “in caso di infortunio si avvisa il medico”. Serve una procedura operativa che chiunque, anche il neoassunto alle tre di notte, sappia attivare: dove lavare la ferita, chi chiamare, in quale reparto o pronto soccorso presentarsi, quali esami richiedere sul paziente fonte e sull’operatore.

Un esempio concreto. In una RSA un operatore socio-sanitario si punge riordinando un carrello dove qualcuno ha lasciato un ago non smaltito nel contenitore rigido. La procedura corretta dell’art. 286-quinquies scatta così: lavaggio e disinfezione della ferita, accesso immediato al punto di riferimento sanitario indicato dalla procedura aziendale, valutazione del medico competente o della struttura di pronto soccorso sull’opportunità della profilassi, avvio della sorveglianza sanitaria post-esposizione. In parallelo, l’evento viene registrato e le sue cause indagate: perché c’era un ago fuori dal contenitore? Il dispositivo era dotato di meccanismo di sicurezza? Il contenitore era troppo pieno? È da questa indagine che nascono le correzioni previste dagli articoli precedenti del Titolo.

Un punto che le direzioni sanitarie trascurano spesso: la registrazione e l’indagine non servono a trovare un colpevole. L’accordo quadro europeo è esplicito nel volere un approccio senza colpevolizzazione dell’operatore, proprio per evitare che la paura di una sanzione spinga a nascondere l’infortunio. Una ferita non segnalata è una profilassi non avviata, ed è il vero pericolo che la norma vuole scongiurare.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (la direzione della struttura ospedaliera, della RSA, dello studio odontoiatrico): definisce a monte la procedura di risposta e ne garantisce l’attivazione immediata. È il destinatario principale dell’obbligo.
  • Medico competente: gestisce la sorveglianza sanitaria post-esposizione, valuta la profilassi e gli accertamenti, tiene la documentazione sanitaria dell’operatore esposto. Il raccordo con l’art. 279, sulla protezione dagli agenti biologici, è diretto: vaccinazioni e misure profilattiche seguono quella disciplina.
  • Dirigenti e preposti: nella pratica sono spesso il caposala o il coordinatore infermieristico, che devono conoscere la procedura e farla applicare sul turno. Su di loro ricadono le rispettive responsabilità sanzionatorie del Titolo X-bis.
  • Lavoratore: ha l’obbligo di segnalare tempestivamente la ferita. È l’anello senza il quale l’intera procedura resta inerte.

La norma va letta insieme all’art. 286-ter sulle misure di prevenzione e all’art. 286-quater su informazione e formazione: se gli operatori non sono stati istruiti su cosa fare, la procedura di risposta esiste solo sulla carta.

Errori comuni

  1. Procedura generica. “In caso di infortunio rivolgersi al medico competente” non è una procedura: manca il dove, il quando e il cosa chiedere. La risposta post-esposizione deve essere scritta passo per passo e affissa dove si lavora con i taglienti.
  2. Sottovalutare la finestra temporale. Rimandare l’accesso al pronto soccorso “a fine turno” può rendere inefficace la profilassi antiretrovirale. Il tempo è parte integrante della misura richiesta dalla norma.
  3. Mancata registrazione dell’evento minore. La puntura “di poco conto” non segnalata impedisce sia la tutela dell’operatore sia l’analisi delle cause. Ogni ferita va registrata, anche quando sembra innocua.
  4. Colpevolizzare l’operatore. Trattare l’infortunato come responsabile della propria disattenzione contraddice lo spirito dell’accordo quadro e spinge a nascondere gli eventi futuri, aumentando il rischio reale.
  5. Non chiudere il cerchio con la prevenzione. L’indagine sulle cause serve a rivedere dispositivi, contenitori e procedure. Se all’analisi non segue alcuna misura correttiva, l’obbligo dell’art. 286-quinquies resta adempiuto solo a metà.

Domande frequenti sull’art. 286-quinquies

Cosa deve fare il datore di lavoro se un infermiere si punge con un ago usato?

Deve attivare immediatamente la procedura prevista dall'art. 286-quinquies: prestazione delle cure al lavoratore, sorveglianza sanitaria del medico competente, eventuale profilassi post-esposizione e accertamenti medici. L'evento va inoltre registrato e le sue cause vanno indagate per correggere la procedura di lavoro.

La ferita da puntura d'ago è un infortunio da denunciare all'INAIL?

Sì. La procedura interna dell'art. 286-quinquies non sostituisce gli obblighi generali: l'evento, se comporta inabilità o esposizione ad agente biologico, va gestito anche come infortunio secondo le regole ordinarie, con la relativa denuncia all'INAIL nei termini di legge.

Il lavoratore che si ferisce può essere sanzionato dall'azienda?

L'impianto del Titolo X-bis è improntato all'assenza di colpevolizzazione: la segnalazione dell'evento serve a proteggere il lavoratore e a migliorare le misure, non a punirlo. Il lavoratore ha però l'obbligo di segnalare tempestivamente l'accaduto, perché senza segnalazione la profilassi e la sorveglianza non possono partire.

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