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TUS

Titolo X-bis · Capo I — Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Art. 286-quinquies — Valutazione dei rischi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 286-quinquies non si occupa di ciò che accade dopo un infortunio: colloca le ferite da taglio e da punta dentro la valutazione dei rischi, cioè nella fase preventiva. La norma innesta questo rischio specifico sull’obbligo generale dell’art. 17, imponendo al datore di lavoro sanitario due cose:

1. Nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), il datore di lavoro deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Il primo comma dice cosa misurare (il livello di esposizione a ferite e a infezione, in tutte le situazioni possibili); il secondo dice cosa farne (individuare le misure per eliminare o ridurre quei rischi). È la logica classica del Testo Unico — valutare, poi decidere le misure — applicata al singolo rischio da taglienti e acuminati del comparto ospedaliero e sanitario.

Cosa significa in pratica

Questa norma nasce dal recepimento dell’accordo quadro europeo sulla prevenzione delle ferite da taglio e da punta (direttiva 2010/32/UE), portato nel decreto con il Titolo X-bis. L’idea di fondo è che la puntura d’ago non sia un incidente inevitabile del mestiere, ma un rischio da mappare e ridurre come qualsiasi altro.

In concreto, il datore di lavoro deve rendere esplicita nel DVR una sezione dedicata al rischio da taglienti. Non basta un rimando generico al rischio biologico: la valutazione deve seguire il percorso del tagliente lungo tutte le fasi in cui può ferire. Dove si usano aghi, bisturi, lancette, cannule? In quali reparti e con quali manovre? Cosa succede nel momento più critico, cioè lo smaltimento subito dopo l’uso? I contenitori rigidi sono a portata di mano nel punto di utilizzo o l’operatore deve attraversare la stanza con l’ago in mano? Ogni risposta è un pezzo della valutazione richiesta dal comma 1.

Il comma 2 chiede poi di trasformare la mappa in misure. Qui la norma è più ampia di quanto sembri: non parla solo di dispositivi di sicurezza, ma anche di condizioni di lavoro, qualificazione professionale, fattori psicosociali e ambiente. È un dettaglio importante, perché lega il rischio da puntura all’organizzazione: un reparto in cronico sottorganico, con turni pesanti e personale che smaltisce di fretta a fine notte, è oggettivamente più esposto. La valutazione deve tenerne conto, non fermarsi al catalogo dei presidi.

Un esempio. In un reparto di degenza la valutazione ex art. 286-quinquies rileva che le punture avvengono soprattutto durante il reincappucciamento manuale degli aghi e lo smaltimento a distanza. Da qui discendono le misure: introdurre dispositivi con meccanismo di sicurezza integrato, vietare il reincappucciamento, posizionare i contenitori rigidi accanto al letto del paziente, formare il personale sulla nuova procedura. Sono le misure specifiche che gli altri articoli del Titolo — in particolare l’art. 286-sexies — richiamano, ma è la valutazione dell’art. 286-quinquies a doverle fare emergere.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (la direzione della struttura ospedaliera, della RSA, dell’ambulatorio, dello studio odontoiatrico): è l’unico titolare dell’obbligo. Deve garantire che il DVR includa in modo esplicito la valutazione del rischio da taglienti e individuare le misure per eliminarlo o ridurlo. La valutazione dei rischi resta un obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17.
  • Medico competente e servizio di prevenzione e protezione: collaborano alla valutazione per la parte tecnico-sanitaria, in raccordo con la disciplina sugli agenti biologici. Il collegamento con l’art. 279, su vaccinazioni e misure per esposti ad agenti biologici, è diretto: il rischio di infezione da sangue è il cuore della valutazione.
  • Dirigenti e preposti: nella pratica il caposala o il coordinatore infermieristico attuano e sorvegliano sul turno le misure che dalla valutazione discendono, ciascuno per le proprie attribuzioni.
  • Lavoratori e loro rappresentanti: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va consultato sulla valutazione dei rischi; il personale sanitario è la fonte informativa migliore su dove e come avvengono realmente le punture.

La norma va letta insieme all’art. 286-quater, sulle misure generali di tutela del Titolo, e all’art. 28, che definisce l’oggetto e i contenuti generali della valutazione dei rischi in cui questa componente si inserisce.

Errori comuni

  1. Confondere valutazione e risposta all’infortunio. L’art. 286-quinquies chiede di valutare prima, non di gestire l’evento dopo. Impostare la sezione del DVR come una semplice procedura di primo soccorso post-puntura significa non aver adempiuto all’obbligo di valutazione.
  2. Liquidare il rischio nel generico rischio biologico. Trattare i taglienti come una sottovoce di due righe del rischio biologico non copre “tutte le situazioni di rischio” richieste dal comma 1: la valutazione deve seguire il tagliente lungo tutte le fasi d’uso e smaltimento.
  3. Fermarsi ai dispositivi e ignorare l’organizzazione. Il comma 2 impone di valutare anche condizioni di lavoro, qualificazione e fattori psicosociali: una valutazione che non guarda a carichi, turni e organico ignora una parte espressa della norma.
  4. Valutazione statica. Nuovi dispositivi, nuovi reparti, nuove procedure cambiano l’esposizione. Come ogni parte del DVR, anche questa va aggiornata a fronte di modifiche significative, non lasciata ferma alla prima stesura.
  5. Non tradurre la valutazione in misure. Individuare il rischio senza far discendere misure tecniche e organizzative concrete lascia l’obbligo adempiuto solo a metà: il comma 2 chiede espressamente di eliminare o diminuire i rischi valutati.

Domande frequenti sull’art. 286-quinquies

L'art. 286-quinquies riguarda cosa fare dopo che un operatore si è punto con un ago?

No. L'art. 286-quinquies riguarda la fase preventiva: obbliga il datore di lavoro a valutare in anticipo il rischio di ferite da taglio e da punta e di infezione, come parte della valutazione dei rischi dell'art. 17. La risposta operativa all'evento avvenuto è disciplinata dalle misure specifiche degli altri articoli del Titolo X-bis, non da questo.

Serve un documento di valutazione dei rischi separato per le ferite da taglio e da punta?

No, non serve un documento a parte: la valutazione del rischio da taglienti e acuminati è una componente del DVR aziendale previsto dall'art. 28. L'art. 286-quinquies chiede però che quella componente sia esplicita e completa, coprendo tutte le situazioni che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione.

Chi deve fare questa valutazione nel settore sanitario?

Il datore di lavoro, che nella sanità è la direzione della struttura ospedaliera, della RSA, dell'ambulatorio o dello studio odontoiatrico. Si avvale del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione per la parte tecnica, ma la titolarità e la firma della valutazione restano sue, come per ogni altro rischio dell'azienda.

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