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TUS

Titolo IX · Capo IV — Sanzioni

Art. 262 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 262 apre il Capo IV del Titolo IX, quello che trasforma in sanzioni gli obblighi dei tre Capi precedenti: agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto. È una norma costruita per rinvio — elenca gli articoli violati e associa a ciascun gruppo una pena — e distingue due destinatari:

Co. 1 — Il solo datore di lavoro è punito con pene contravvenzionali (arresto o ammenda) per la violazione degli obblighi di valutazione dei rischi: la valutazione del rischio chimico dell’art. 223, la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni dell’art. 236 e la valutazione del rischio amianto dell’art. 249, nei commi puntualmente richiamati. La fascia più grave prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda. Co. 2 — Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti, con quattro fasce di gravità decrescente, per la violazione degli obblighi operativi dei tre Capi: a) arresto da tre a sei mesi o ammenda per le violazioni più gravi (tra cui misure specifiche di protezione e gestione delle emergenze per gli agenti chimici, sostituzione, misure tecniche e sorveglianza sanitaria per i cancerogeni, e gran parte degli obblighi del Capo sull’amianto, dalla notifica al rispetto del valore limite fino ai lavori di rimozione dell’art. 256); b) e c) arresto fino a sei o fino a tre mesi, o ammenda, per fasce intermedie di violazioni; d) una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni residuali, tipicamente di carattere documentale e comunicativo.

Gli importi delle ammende indicati nel testo sono soggetti alla rivalutazione periodica prevista dall’art. 306, comma 4-bis: quelli originari del 2008 non sono più attuali.

Cosa significa in pratica

L’art. 262 non aggiunge obblighi: dice quanto costa violare quelli che già conosci. Per leggerlo correttamente serve sempre il passaggio in due tempi: prima si individua il precetto violato (ad esempio l’omessa valutazione del rischio chimico, o una rimozione di amianto senza piano di lavoro), poi si cerca in quale lettera dell’art. 262 quel precetto è richiamato, ricavandone pena e destinatario.

La struttura rivela una precisa gerarchia di gravità, utile anche come mappa delle priorità aziendali:

  1. In cima, la valutazione dei rischi (co. 1): è l’unico blocco che colpisce il solo datore di lavoro, perché la valutazione è l’obbligo non delegabile dell’art. 17. Un’officina che usa solventi e sgrassanti senza aver mai valutato il rischio chimico, o una falegnameria che ignora l’esposizione a polveri di legno duro (agente cancerogeno), espongono il titolare direttamente a questa fascia.
  2. Poi le misure operative (co. 2, lett. a): impianti di aspirazione, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria, obblighi del Capo amianto. Qui risponde anche il dirigente, se la violazione ricade nelle sue attribuzioni.
  3. In fondo, gli adempimenti documentali (co. 2, lett. d): puniti “solo” con sanzione amministrativa, ma tutt’altro che innocui — registri e comunicazioni sono spesso l’unica prova, a distanza di anni, di chi è stato esposto e quanto.

Quasi tutte le violazioni dell’art. 262 sono contravvenzioni: in caso di ispezione, l’organo di vigilanza impartisce la prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994 (richiamato dall’art. 301), assegna un termine per regolarizzare e, ad adempimento avvenuto e pagamento della somma ridotta, il reato si estingue. Come muoversi in concreto dopo un verbale lo spiega la guida sul verbale di prescrizione.

Un avvertimento ricorrente nella pratica: l’apparato dell’art. 262 riguarda le violazioni “di pericolo”, cioè l’inosservanza delle regole a prescindere dal danno. Se dall’esposizione derivano una malattia o un infortunio, si aggiunge la partita — ben più pesante — della responsabilità penale per l’evento.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario di entrambi i commi; risponde in via esclusiva delle violazioni sulla valutazione dei rischi (co. 1).
  • Dirigente: risponde con il datore di lavoro delle violazioni del comma 2, nei limiti dei poteri e delle attribuzioni effettive del ruolo.
  • Preposto, medico competente e lavoratori: hanno sanzioni proprie nei successivi articoli del Capo IV — rispettivamente artt. 263, 264 e 265.
  • Organi di vigilanza (ASL e Ispettorato): accertano le contravvenzioni e gestiscono la procedura di prescrizione ed estinzione agevolata.

Errori comuni

  1. Credere che la delega di funzioni copra anche il comma 1. La valutazione dei rischi chimico, cancerogeno e amianto resta in capo al datore di lavoro: nessuna delega sposta quella responsabilità.
  2. Trattare come “formali” gli obblighi da sanzione amministrativa. Registro di esposizione e comunicazioni non sono burocrazia: in un contenzioso per malattia professionale la loro assenza pesa molto più dell’importo della sanzione.
  3. Fare i conti con gli importi del 2008. Le ammende sono state rivalutate più volte: preventivi di rischio e budget vanno costruiti sul testo vigente, come ricorda il quadro generale sulle sanzioni del datore di lavoro.
  4. Dimenticare la posizione del dirigente. Il direttore di stabilimento o il responsabile tecnico che ha poteri su impianti e procedure risponde in proprio delle violazioni del comma 2: “eseguivo le direttive del titolare” non è una difesa, se aveva i mezzi per adempiere.

Domande frequenti sull’art. 262

Perché alcune sanzioni dell'art. 262 colpiscono solo il datore di lavoro e non il dirigente?

Il comma 1 punisce la violazione degli obblighi di valutazione del rischio chimico, cancerogeno e amianto (artt. 223, 236 e 249): la valutazione dei rischi è l'attività che l'art. 17 dichiara non delegabile, quindi solo il datore di lavoro può risponderne. Il dirigente entra in gioco con il comma 2, per gli obblighi operativi che rientrano nelle sue attribuzioni.

Le sanzioni dell'art. 262 sono penali o amministrative?

In larga parte penali: si tratta di contravvenzioni punite con l'arresto o, in alternativa, con l'ammenda. Solo una fascia residuale di violazioni, tipicamente documentali, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. Per le contravvenzioni si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: adempiendo alle prescrizioni dell'organo di vigilanza e pagando la somma ridotta, il reato si estingue.

Gli importi delle ammende indicati nel testo dell'articolo sono quelli effettivamente applicati?

Non necessariamente: l'art. 306, comma 4-bis, prevede la rivalutazione periodica delle ammende e delle sanzioni amministrative del Testo Unico, attuata con decreti ministeriali. Gli importi originari del 2008 sono stati aumentati più volte, da ultimo con la rivalutazione decorrente dal 2023: prima di fare conti bisogna sempre verificare il testo vigente.

Cosa rischia un'impresa che rimuove amianto senza rispettare l'art. 256?

Le violazioni degli obblighi sui lavori di demolizione e rimozione dell'amianto sono punite dall'art. 262, comma 2, con pene contravvenzionali a carico di datore di lavoro e dirigente, graduate secondo la gravità del precetto violato. A queste si sommano le possibili conseguenze sul piano amministrativo e, in caso di danno alla salute dei lavoratori, la responsabilità penale per i reati di evento previsti dal codice penale.

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