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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione IV — Formazione, informazione e addestramento

Art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 37 costruisce l’intero sistema della formazione in azienda. In sintesi:

Co. 1 — Ogni lavoratore riceve una formazione sufficiente e adeguata su concetti di rischio, danno, prevenzione (formazione generale) e sui rischi specifici della propria mansione (formazione specifica). Co. 2 — Durata e contenuti minimi sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni; l’accordo vigente, adottato nel 2025, ha riordinato l’intera materia. Co. 3 — Formazione specifica anche per casi particolari: cambio mansione, trasferimento, nuove attrezzature o tecnologie. Co. 4-5 — L’addestramento, dove previsto, è svolto da persona esperta sul luogo di lavoro e va tracciato in apposito registro, anche informatizzato. Co. 7 — Formazione specifica e aggiornamento periodico per preposti e dirigenti; per i preposti l’aggiornamento è almeno biennale e la formazione va svolta interamente in presenza. Co. 10-11 — Il RLS ha diritto a una formazione particolare (minimo 32 ore, con aggiornamento annuale nelle aziende sopra le soglie previste). Co. 12 — La formazione avviene in orario di lavoro e senza costi per i lavoratori, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti. Co. 13 — Il percorso deve avvenire in modo comprensibile: per i lavoratori stranieri serve la previa verifica della comprensione linguistica.

Cosa significa in pratica

La formazione non è un adempimento burocratico da archiviare: è la misura di prevenzione che i giudici cercano per prima dopo un infortunio. La domanda in aula è sempre la stessa: “il lavoratore era stato formato per quel rischio specifico?” — e la risposta deve stare in un attestato pertinente alla mansione, non generico.

Il sistema pratico funziona così:

  1. Formazione generale (i concetti base): uguale per tutti, credito formativo permanente.
  2. Formazione specifica: proporzionata ai rischi effettivi della mansione, quelli che hai scritto nel DVR. È qui che si gioca la qualità: un impiegato e un carrellista non possono avere lo stesso percorso.
  3. Addestramento: per DPI di terza categoria, attrezzature particolari, procedure critiche. Si fa sul campo, con affiancamento, e dal 2021 va tracciato in un registro.
  4. Aggiornamenti: a scadenza periodica secondo l’Accordo Stato-Regioni, con cadenze specifiche per preposti e RLS.

Un punto spesso trascurato: la formazione va ripetuta al bisogno, non solo a calendario. Nuova linea di produzione, nuova sostanza chimica, cambio mansione: ognuno di questi eventi riapre l’obbligo formativo del comma 3, indipendentemente da quanto è “recente” l’ultimo attestato.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente, per l’art. 18): assicura la formazione, sceglie soggetti formatori qualificati, conserva gli attestati.
  • Preposto: destinatario di formazione rafforzata e, dopo la L. 215/2021, di aggiornamento almeno biennale e formazione in presenza.
  • Lavoratori: hanno l’obbligo di partecipare ai corsi (art. 20).
  • RLS: consultato sull’organizzazione della formazione (art. 50) e a sua volta formato con percorso dedicato.
  • Organismi paritetici: da coinvolgere tramite richiesta di collaborazione, dove esistenti nel settore.

Errori comuni

  1. Attestati “fotocopia”: formazione specifica a rischio basso per mansioni operative a rischio medio o alto. Ai fini di legge quella formazione è mancante.
  2. E-learning fuori perimetro: erogare online moduli che l’Accordo richiede in presenza (addestramento, parte pratica, formazione del preposto).
  3. Addestramento non registrato: dal 2021 l’affiancamento non documentato nel registro equivale, in sede ispettiva, ad addestramento non fatto.
  4. Lavoratori stranieri senza verifica linguistica: l’attestato c’è, ma la comprensione no; il comma 13 chiede di verificarla prima del corso.
  5. Formazione fuori orario o a carico del lavoratore: violazione diretta del comma 12, ricorrente nei contratti part-time e stagionali.

Domande frequenti sull’art. 37

Entro quanto tempo va formato un neoassunto?

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione; l'Accordo Stato-Regioni consente di completarla entro 60 giorni dall'assunzione, ma il lavoratore non può essere adibito a mansioni a rischio specifico prima di aver ricevuto la formazione e l'addestramento necessari.

La formazione fatta in un'azienda precedente vale anche per la nuova?

La formazione generale costituisce credito formativo permanente. Quella specifica va verificata: vale se il nuovo impiego presenta rischi analoghi e se il percorso è documentato; in caso di differenze, va integrata sulla parte mancante.

La formazione può essere svolta interamente online?

Dipende dal modulo: la formazione generale è erogabile in e-learning, mentre per la formazione specifica e per l'addestramento pratico le regole dell'Accordo Stato-Regioni limitano o escludono la modalità a distanza. L'addestramento, per definizione, va svolto sul posto di lavoro da persona esperta.

Chi paga la formazione, e può svolgersi fuori dall'orario di lavoro?

La formazione avviene a carico del datore di lavoro e durante l'orario di lavoro: nessun costo può essere posto a carico dei lavoratori. Un corso imposto la sera o nel weekend non retribuito viola direttamente il comma 12 dell'art. 37.

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