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Guida · Formazione · 9 min di lettura

Formazione dei preposti: durata, contenuti, aggiornamento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il preposto è la figura che tiene insieme la sicurezza “sulla carta” e la sicurezza reale del reparto: è chi vede in tempo reale se una procedura viene rispettata e ha il potere-dovere di intervenire. Dopo la L. 215/2021 il suo ruolo è stato rafforzato e con esso l’obbligo formativo. Vediamo come gestire la formazione senza margini di contestazione.

Passo 1 — Individua chi è davvero preposto

La formazione parte da un presupposto: aver individuato i preposti. Il datore di lavoro e i dirigenti hanno l’obbligo di individuarli (art. 18), e la definizione conta più del titolo: è preposto chiunque, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintenda all’attività lavorativa e garantisca l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (art. 2, lett. e). Il capoturno, il capocantiere, il caposquadra sono preposti anche se il loro contratto non usa quella parola. Formare solo chi ha il titolo formale e dimenticare chi svolge la funzione di fatto è l’errore più frequente.

Passo 2 — Conosci i nuovi obblighi che devi saper far rispettare

La formazione ha senso se allineata ai compiti aggiornati dalla L. 215/2021. Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificarli; in caso di mancata attuazione, interrompere l’attività e informare i superiori (art. 19, co. 1, lett. a). È passato da un ruolo di segnalazione a un ruolo di intervento attivo: il corso deve costruire proprio questa consapevolezza, non limitarsi a elencare articoli. In cantiere, per esempio, significa saper fermare un’attività quando manca un’opera provvisionale, e non solo annotarlo a fine giornata; in reparto, richiamare subito chi non indossa i DPI previsti. Un preposto formato sa fino a dove arriva il suo potere di intervento e quando deve scalare il problema al datore di lavoro.

Passo 3 — Definisci durata e contenuti

La formazione del preposto è aggiuntiva rispetto a quella di base ricevuta come lavoratore: non la sostituisce, si somma. I contenuti minimi sono fissati dall’art. 37, co. 7 e riguardano, in sintesi:

  • i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • la definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • le modalità di vigilanza e di verifica delle disposizioni ricevute;
  • le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.

Per la durata e l’articolazione oraria, il riferimento è l’Accordo Stato-Regioni vigente, recentemente rivisto: non applicare a memoria un monte ore “storico” ma verifica il testo aggiornato, perché il nuovo Accordo ha ridisegnato durate e criteri della formazione dei ruoli.

Passo 4 — Erogala nella modalità corretta

Attenzione a un vincolo perentorio: dopo il DL 146/2021, la formazione del preposto va svolta interamente in presenza (art. 37, co. 7-ter). L’aula virtuale sincrona e l’e-learning, ammessi per altre figure, qui non bastano. Un’azienda con più sedi che fa seguire ai capoturno un corso online rischia di ritrovarsi attestati inutilizzabili: pianifica sessioni in presenza, anche interne, con un formatore qualificato.

Passo 5 — Programma l’aggiornamento periodico

L’aggiornamento del preposto ha una cadenza propria, più stringente degli altri ruoli: almeno biennale, sempre in presenza (art. 37, co. 7-ter). Mentre la formazione del lavoratore si aggiorna nel quinquennio, quella del preposto torna ogni due anni: inseriscilo nello scadenzario formativo con un alert anticipato, perché è la scadenza che salta più spesso. Un preposto con aggiornamento scaduto equivale, in caso di controllo, a un preposto non formato.

Passo 6 — Documenta e conserva

La formazione esiste se è tracciata. Conserva, per ciascun preposto: attestato con dati del corso, durata, contenuti, nominativo e qualificazione del docente, modalità (in presenza) e data. Annota la formazione anche nell’organigramma della sicurezza e collega la lettera di individuazione all’attestato. Se il preposto è anche dirigente o svolge altri ruoli, verifica che ogni percorso sia coperto: i moduli non si sovrappongono, si cumulano.

Checklist della formazione del preposto

  • Preposti individuati per funzione reale, non solo per titolo (art. 18)
  • Formazione aggiuntiva sui contenuti dell’art. 37, co. 7
  • Durata conforme all’Accordo Stato-Regioni vigente
  • Erogazione interamente in presenza (art. 37, co. 7-ter)
  • Aggiornamento programmato con cadenza almeno biennale
  • Attestati completi e archiviati, collegati alle lettere di individuazione
  • Percorso coordinato con eventuali altri ruoli ricoperti

Domande frequenti

Chi deve frequentare il corso per preposto?

Ogni lavoratore che, di fatto, sovrintende e vigila sull'attività di altri, indipendentemente dal titolo o dalla qualifica formale. Dopo la L. 215/2021 il datore di lavoro e i dirigenti hanno l'obbligo esplicito di individuare i preposti (art. 18): una volta individuati, devono ricevere la formazione aggiuntiva prevista dall'art. 37, co. 7, prima di esercitare la funzione.

Il corso per preposto si può fare in e-learning?

No. Dopo il DL 146/2021 la formazione del preposto — sia quella iniziale sia l'aggiornamento — va svolta interamente in presenza (art. 37, co. 7-ter). L'e-learning resta ammesso per altre tipologie di formazione, ma non per questa: un attestato di preposto conseguito online è contestabile in caso di controllo.

Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto?

Con cadenza almeno biennale, secondo l'art. 37, co. 7-ter, introdotto dal DL 146/2021 — un intervallo più stretto rispetto al quinquennio degli altri ruoli. Per durata e contenuti puntuali dell'aggiornamento fai riferimento all'Accordo Stato-Regioni vigente.

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