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Formazione dei dirigenti per la sicurezza
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il dirigente è la figura che traduce le scelte del datore di lavoro in organizzazione concreta del lavoro. Proprio per questo la legge gli attribuisce obblighi ampi e chiede una formazione dedicata, diversa da quella del lavoratore e da quella del preposto. Vediamo come individuarlo, cosa deve sapere e come tenere in ordine i suoi attestati.
Passo 1 — Riconosci chi è davvero dirigente
Il primo errore è confondere la qualifica contrattuale con il ruolo prevenzionistico. Il dirigente per la sicurezza è definito dall’art. 2 come chi, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa. Contano tre elementi: autonomia organizzativa, poteri di spesa e capacità di decidere sulle risorse.
In pratica sono spesso dirigenti il direttore di stabilimento, il responsabile di una filiale, il capo di un cantiere con budget proprio, il responsabile di produzione che decide turni, acquisti di attrezzature e assegnazione delle mansioni. Non lo è, invece, chi si limita a sovrintendere l’esecuzione senza reale potere di spesa: quello è di norma un preposto.
Passo 2 — Collega ruolo e obblighi
Individuare il dirigente non è un esercizio teorico: da quel ruolo discendono gli obblighi dell’art. 18, che grava in solido su datore di lavoro e dirigenti nell’ambito delle rispettive attribuzioni. Nomina del medico competente, designazione degli addetti alle emergenze, fornitura dei DPI, informazione e formazione dei lavoratori, aggiornamento delle misure: tutto questo il dirigente lo attua nel proprio perimetro. Mettere nero su bianco chi risponde di cosa è il senso dell’organigramma della sicurezza, che va costruito prima di mandare le persone in aula.
Passo 3 — Verifica quando scatta l’obbligo di formazione
L’obbligo nasce dall’art. 37, che impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun dirigente una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento specifico al proprio ruolo. La formazione va garantita al momento dell’assunzione o dell’assegnazione dell’incarico, quindi prima o in concomitanza con l’inizio effettivo delle funzioni dirigenziali, non a distanza di mesi.
L’obbligo scatta anche quando una persona già in azienda assume per la prima volta un ruolo dirigenziale, ad esempio a seguito di una promozione o di una delega di funzioni ex art. 16. In quest’ultimo caso la formazione non è un dettaglio: un delegato senza percorso adeguato indebolisce la tenuta stessa della delega.
Passo 4 — Costruisci il percorso su contenuti e durata
Contenuti, durata e articolazione della formazione dei dirigenti sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni richiamato dall’art. 37. Il percorso è tradizionalmente organizzato in moduli che coprono quattro aree:
- area giuridico-normativa (sistema legislativo, soggetti del sistema di prevenzione, responsabilità);
- area gestione e organizzazione della sicurezza (modelli di organizzazione, gestione appalti, DUVRI, documentazione);
- area individuazione e valutazione dei rischi;
- area della comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Per la durata effettiva e la ripartizione oraria fai sempre riferimento al testo dell’Accordo vigente, che è la fonte da citare nell’attestato: evita di riportare a memoria numeri che l’Accordo può aver rimodulato. Il dirigente può frequentare parte del percorso in e-learning nei limiti che l’Accordo consente; verifica prima quando l’e-learning è valido.
Passo 5 — Pianifica l’aggiornamento periodico
La formazione dei dirigenti non è “una tantum”: l’art. 37 prevede un aggiornamento periodico, la cui cadenza e durata minima sono fissate dall’Accordo Stato-Regioni. L’aggiornamento serve a seguire l’evoluzione normativa, i cambiamenti organizzativi e le lezioni apprese da infortuni e near miss. Inserisci la scadenza nello scadenzario formativo insieme a quelle di preposti e lavoratori, così eviti di scoprire l’attestato scaduto durante un’ispezione. Un esempio concreto: se il responsabile di produzione ha completato il corso a ottobre, programma già in agenda l’aggiornamento con anticipo, non il mese della scadenza.
Passo 6 — Documenta e conserva
La formazione conta se è dimostrabile. Per ogni dirigente conserva l’attestato con nominativo, contenuti, durata, ente o soggetto formatore, riferimento all’Accordo, firme e data. Tieni traccia anche della coincidenza tra la data del corso e quella di assunzione dell’incarico: è il modo migliore per dimostrare che la formazione ha preceduto l’esercizio effettivo delle funzioni. La documentazione va messa a disposizione degli organi di vigilanza e comunicata, su richiesta, al RLS.
Checklist della formazione dei dirigenti
- Individuati i dirigenti in base al ruolo effettivo (art. 2), non solo alla qualifica contrattuale
- Obblighi e responsabilità formalizzati nell’organigramma della sicurezza
- Formazione erogata all’assunzione o all’assegnazione dell’incarico (art. 37)
- Contenuti coerenti con le aree previste dall’Accordo Stato-Regioni
- Durata e articolazione verificate sul testo dell’Accordo vigente
- Aggiornamento periodico programmato nello scadenzario
- Attestati completi conservati e disponibili per vigilanza e RLS
Domande frequenti
È dirigente solo chi ha la qualifica contrattuale di dirigente?
No. Ai fini della sicurezza conta il ruolo effettivo, non l'inquadramento contrattuale (art. 2, co. 1, lett. d). È dirigente chi organizza e dirige l'attività attuando le direttive del datore di lavoro con autonomia di spesa e decisione: un capo stabilimento o un direttore di filiale possono esserlo anche se contrattualmente sono quadri.
Un dirigente già formato come lavoratore deve rifare tutto?
La formazione da dirigente è specifica e aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore: assolve obblighi diversi (art. 37). Non sostituisce né è sostituita dal percorso base del lavoratore. Se la persona cambia ruolo e diventa dirigente, va formata come tale.
La delega di funzioni obbliga a formare il delegato come dirigente?
La delega ex art. 16 presuppone che il delegato abbia i requisiti di professionalità ed esperienza per il compito. Chi riceve poteri gestionali di spesa e organizzazione rientra di fatto tra i dirigenti e va formato di conseguenza: senza formazione adeguata la delega è più fragile in caso di contestazione.
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