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Normativa collegata · Accordo Conferenza permanente Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR

Accordo Stato-Regioni 2025 — La nuova formazione sicurezza

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo accordo

La formazione è la misura di prevenzione che il Testo Unico affida in gran parte a una fonte esterna: l’art. 37 fissa l’obbligo, ma rimanda a un accordo in Conferenza Stato-Regioni la definizione di durate, contenuti e modalità. Per oltre un decennio quelle regole sono rimaste sparse in più accordi successivi (lavoratori e preposti, datori di lavoro RSPP, attrezzature, RSPP e ASPP), con sovrapposizioni e dubbi interpretativi che ogni azienda risolveva a modo proprio.

L’Accordo del 17 aprile 2025 nasce per chiudere questa stagione: accorpa in un unico testo la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza e dà attuazione alle novità introdotte dal DL 146/2021, prima fra tutte la formazione obbligatoria del datore di lavoro in quanto tale, non solo quando svolge direttamente i compiti di RSPP.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Individuazione dei percorsi. Per ogni figura — lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP — l’accordo definisce durata minima, contenuti e periodicità dell’aggiornamento. La formazione specifica dei lavoratori resta graduata sul rischio dell’attività, in coerenza con la valutazione dei rischi del DVR.
  2. Scelta delle modalità. L’accordo disciplina quando è ammesso l’e-learning, quando serve la videoconferenza sincrona e quando è obbligatoria la presenza: per il preposto la parte caratterizzante richiede interazione diretta, e l’addestramento resta sempre pratico, affiancato da persona esperta e tracciato.
  3. Verifica dei requisiti di chi eroga. Soggetti formatori e docenti devono possedere i requisiti previsti dall’accordo; la collaborazione con gli organismi paritetici segue le regole dell’art. 37. Un corso erogato da chi non ha titolo non produce attestati validi.
  4. Attestazione e aggiornamento. Al termine del percorso servono verifica dell’apprendimento e attestato con i contenuti minimi richiesti; da lì decorre il ciclo degli aggiornamenti periodici, biennale per il preposto e con le cadenze proprie di ciascuna figura per gli altri ruoli.

Cosa controllare in azienda

  • Lo scadenzario formativo è stato ricalcolato sul nuovo accordo: figure, durate e periodicità aggiornate, con attenzione all’aggiornamento biennale dei preposti individuati dopo la L. 215/2021.
  • Il corso del datore di lavoro è pianificato entro i termini del regime transitorio, distinguendo il caso del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP.
  • Gli attestati in archivio riportano soggetto formatore, monte ore, verifica finale e contenuti: sono i documenti che l’organo di vigilanza chiede per primi in ispezione.
  • I corsi in e-learning acquistati o pianificati rientrano tra quelli per cui la modalità è effettivamente ammessa, con piattaforma e tutoraggio conformi ai requisiti dell’accordo.
  • Per le abilitazioni alle attrezzature (carrelli, PLE, gru), il raccordo con l’Accordo del 22 febbraio 2012 e con i patentini è verificato corso per corso.

Errori comuni

  1. Considerare azzerata la formazione pregressa: i corsi conformi ai vecchi accordi valgono come credito formativo; ripartire da zero è uno spreco, ma ignorare le nuove regole alla prima scadenza è una violazione.
  2. Trattare il preposto come un lavoratore qualunque: aggiornamento biennale e modalità con interazione diretta sono i punti su cui gli scadenzari aziendali sbagliano più spesso.
  3. Rinviare il corso del datore di lavoro: l’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, anche chi non è RSPP di sé stesso, entro i termini transitori fissati dall’accordo.
  4. Comprare e-learning “purché economico”: se la modalità non è ammessa per quel percorso, o la piattaforma non rispetta i requisiti, l’attestato non copre l’obbligo e la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.
  5. Dimenticare la comprensione linguistica: per i lavoratori stranieri la formazione deve avvenire in modo comprensibile e la verifica deve dimostrarlo, altrimenti è solo un’aula riempita.

Domande frequenti

I corsi già svolti prima dell'Accordo 2025 restano validi?

Sì, la formazione erogata in conformità agli accordi precedenti conserva validità come credito formativo, secondo le regole transitorie fissate dall'accordo stesso. Alla prima scadenza utile, però, l'aggiornamento va programmato con durate, contenuti e modalità del nuovo accordo. Per i casi dubbi fa fede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il datore di lavoro deve davvero frequentare un corso anche se non è RSPP?

Sì, è la principale novità: l'accordo attua l'obbligo formativo introdotto per tutti i datori di lavoro dalla riforma dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il corso riguarda il ruolo datoriale in quanto tale e si aggiunge, non si sostituisce, alla formazione da svolgere quando il datore assume direttamente l'incarico di RSPP. Durate e termini per mettersi in regola sono indicati nell'accordo.

La formazione del preposto si può fare in e-learning?

No per la parte caratterizzante del ruolo: l'accordo richiede modalità che garantiscano interazione diretta, in presenza o in videoconferenza sincrona. Inoltre l'aggiornamento del preposto ha cadenza biennale, più ravvicinata rispetto alle altre figure. Chi ha classificato il preposto con aggiornamento quinquennale deve rivedere lo scadenzario.

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