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TUS

Titolo III · Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 84 — Protezioni dai fulmini

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 84 è composto da un unico comma, breve ma dal perimetro molto ampio:

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico da fulmine, secondo le norme tecniche.

Tre elementi da fissare:

  • l’oggetto della protezione non è solo l’edificio: sono anche impianti, strutture (silos, gru, ponteggi, antenne) e attrezzature;
  • il pericolo considerato è l’innesco elettrico da fulmine: la scarica atmosferica come causa di incendio, esplosione, danneggiamento di impianti e, di riflesso, di infortunio;
  • il “come” non lo decide il datore di lavoro: lo dicono le norme tecniche, oggi la serie CEI EN 62305, che parte sempre da una valutazione del rischio.

L’articolo va letto insieme all’art. 80, che tra i rischi elettrici da valutare include espressamente la fulminazione diretta e indiretta, e all’art. 85, che completa il quadro della protezione di edifici, impianti, strutture e attrezzature.

Cosa significa in pratica

L’adempimento non coincide con “mettere il parafulmine”. Il percorso corretto, secondo le norme tecniche richiamate, è un altro e parte da un calcolo.

Primo passo: la valutazione del rischio fulminazione. Un tecnico applica la norma CEI EN 62305-2 tenendo conto di posizione geografica, dimensioni e altezza della struttura, materiali, destinazione d’uso, affollamento, presenza di sostanze infiammabili. Il risultato dice se il rischio calcolato è inferiore o superiore a quello tollerabile. Questa valutazione confluisce nel DVR, come parte della valutazione dei rischi elettrici ex art. 80 e con gli aggiornamenti previsti dall’art. 29.

Secondo passo: le misure, solo se servono. Se la struttura risulta autoprotetta, non è richiesto alcun impianto: basta conservare il calcolo, che è la prova documentale dell’adempimento. Se invece il rischio supera la soglia, si adottano misure di protezione: un LPS (impianto di protezione contro i fulmini, il classico parafulmine con calate e dispersori), limitatori di sovratensione (SPD) a protezione degli impianti, o misure organizzative per le persone.

Terzo passo: mantenere e verificare. Dove l’impianto di protezione esiste, entra in gioco il DPR 462/2001: dichiarazione di conformità dell’installatore, comunicazione di messa in esercizio e verifiche periodiche biennali o quinquennali secondo l’ambiente, affidate ad ASL/ARPA o a organismi abilitati. A ciò si aggiungono i controlli e le manutenzioni richiesti in generale dall’art. 86 per gli impianti elettrici.

Qualche esempio concreto. Un capannone metallico basso in zona industriale spesso risulta autoprotetto: l’errore sarebbe spendere per un LPS non necessario, o — peggio — non avere il calcolo che lo dimostra. Un silos agricolo isolato in campagna, una gru a torre in cantiere, un deposito di infiammabili o un edificio con atmosfere esplosive raccontano la storia opposta: lì la protezione impiantistica è quasi sempre dovuta. E per chi lavora all’aperto — cantieri, agricoltura, coperture — il tema si sposta sulle persone: il rischio di fulminazione dei lavoratori richiede procedure chiare su quando sospendere le attività e dove ripararsi durante i temporali.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario diretto dell’obbligo (con il dirigente, per la parte gestionale). Fa eseguire la valutazione, decide le misure, mantiene in efficienza gli impianti e programma le verifiche periodiche.
  • Progettista e installatore: applicano le norme CEI EN 62305 e il DM 37/2008 per la realizzazione a regola d’arte; l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità.
  • RSPP e tecnici incaricati: supportano il datore di lavoro nell’integrare il rischio fulminazione nel DVR e nel calendario delle verifiche.
  • Organismi di verifica (ASL/ARPA o organismi abilitati): eseguono le verifiche periodiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/2001.

Errori comuni

  1. Nessun documento, né in un senso né nell’altro. L’azienda non ha il parafulmine e nemmeno il calcolo di autoprotezione: in sede ispettiva o dopo un evento, l’adempimento dell’art. 84 risulta semplicemente non dimostrabile.
  2. Il calcolo fatto una volta e mai aggiornato. Sopraelevazioni, nuove tettoie fotovoltaiche, un silos aggiunto, il cambio di destinazione d’uso: ogni modifica rilevante della struttura può ribaltare l’esito della valutazione, che va rifatta.
  3. LPS installato ma mai verificato. L’impianto c’è, la dichiarazione di conformità pure, ma mancano comunicazione di messa in esercizio e verifiche periodiche del DPR 462/2001: la protezione “sulla carta” non basta.
  4. Dimenticare le persone all’aperto. La norma parla di edifici e attrezzature, ma la valutazione dei rischi complessiva deve coprire anche i lavoratori esposti direttamente ai temporali; nei cantieri la sospensione delle lavorazioni su gru, ponteggi e coperture va prevista per iscritto, non improvvisata.
  5. Confondere impianto di terra e parafulmine. Sono impianti diversi, con funzioni diverse, anche se entrambi soggetti al DPR 462/2001: la presenza del primo non sostituisce la valutazione del rischio fulminazione né, quando serve, il secondo.

Domande frequenti sull’art. 84

Il parafulmine è sempre obbligatorio in azienda?

No. L'obbligo dell'art. 84 è proteggere dai pericoli di innesco elettrico da fulmine secondo le norme tecniche, e le norme della serie CEI EN 62305 prevedono prima una valutazione del rischio. Se dal calcolo la struttura risulta autoprotetta, non serve installare un impianto di protezione (LPS); serve però conservare la valutazione, perché è quella a dimostrare l'adempimento.

Chi verifica gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche?

Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche rientrano nel DPR 462/2001: l'installatore rilascia la dichiarazione di conformità, che vale come omologazione, e il datore di lavoro deve poi far eseguire le verifiche periodiche da ASL/ARPA o da un organismo abilitato. La periodicità è biennale o quinquennale a seconda della tipologia di ambiente, come per gli impianti di terra.

Il rischio fulminazione riguarda anche i lavoratori all'aperto?

Sì, ed è spesso il profilo più critico. Cantieri con gru e ponteggi, agricoltura, manutenzioni su coperture e lavori in quota espongono le persone alla fulminazione diretta: la valutazione dei rischi deve prevedere anche misure organizzative, come la sospensione delle attività all'approssimarsi del temporale e l'individuazione di ripari sicuri.

Dove va documentata la valutazione del rischio fulminazione?

Nel documento di valutazione dei rischi previsto dagli articoli 17 e 28, come parte della valutazione dei rischi elettrici richiesta dall'art. 80. In pratica si allega o si richiama il calcolo eseguito secondo la CEI EN 62305-2, con la conclusione: struttura autoprotetta oppure necessità di misure di protezione, da mantenere poi efficienti nel tempo.

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