Titolo III · Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 84 — Protezioni dai fulmini
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 84 è composto da un unico comma, breve ma dal perimetro molto ampio:
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico da fulmine, secondo le norme tecniche.
Tre elementi da fissare:
- l’oggetto della protezione non è solo l’edificio: sono anche impianti, strutture (silos, gru, ponteggi, antenne) e attrezzature;
- il pericolo considerato è l’innesco elettrico da fulmine: la scarica atmosferica come causa di incendio, esplosione, danneggiamento di impianti e, di riflesso, di infortunio;
- il “come” non lo decide il datore di lavoro: lo dicono le norme tecniche, oggi la serie CEI EN 62305, che parte sempre da una valutazione del rischio.
L’articolo va letto insieme all’art. 80, che tra i rischi elettrici da valutare include espressamente la fulminazione diretta e indiretta, e all’art. 85, che completa il quadro della protezione di edifici, impianti, strutture e attrezzature.
Cosa significa in pratica
L’adempimento non coincide con “mettere il parafulmine”. Il percorso corretto, secondo le norme tecniche richiamate, è un altro e parte da un calcolo.
Primo passo: la valutazione del rischio fulminazione. Un tecnico applica la norma CEI EN 62305-2 tenendo conto di posizione geografica, dimensioni e altezza della struttura, materiali, destinazione d’uso, affollamento, presenza di sostanze infiammabili. Il risultato dice se il rischio calcolato è inferiore o superiore a quello tollerabile. Questa valutazione confluisce nel DVR, come parte della valutazione dei rischi elettrici ex art. 80 e con gli aggiornamenti previsti dall’art. 29.
Secondo passo: le misure, solo se servono. Se la struttura risulta autoprotetta, non è richiesto alcun impianto: basta conservare il calcolo, che è la prova documentale dell’adempimento. Se invece il rischio supera la soglia, si adottano misure di protezione: un LPS (impianto di protezione contro i fulmini, il classico parafulmine con calate e dispersori), limitatori di sovratensione (SPD) a protezione degli impianti, o misure organizzative per le persone.
Terzo passo: mantenere e verificare. Dove l’impianto di protezione esiste, entra in gioco il DPR 462/2001: dichiarazione di conformità dell’installatore, comunicazione di messa in esercizio e verifiche periodiche biennali o quinquennali secondo l’ambiente, affidate ad ASL/ARPA o a organismi abilitati. A ciò si aggiungono i controlli e le manutenzioni richiesti in generale dall’art. 86 per gli impianti elettrici.
Qualche esempio concreto. Un capannone metallico basso in zona industriale spesso risulta autoprotetto: l’errore sarebbe spendere per un LPS non necessario, o — peggio — non avere il calcolo che lo dimostra. Un silos agricolo isolato in campagna, una gru a torre in cantiere, un deposito di infiammabili o un edificio con atmosfere esplosive raccontano la storia opposta: lì la protezione impiantistica è quasi sempre dovuta. E per chi lavora all’aperto — cantieri, agricoltura, coperture — il tema si sposta sulle persone: il rischio di fulminazione dei lavoratori richiede procedure chiare su quando sospendere le attività e dove ripararsi durante i temporali.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario diretto dell’obbligo (con il dirigente, per la parte gestionale). Fa eseguire la valutazione, decide le misure, mantiene in efficienza gli impianti e programma le verifiche periodiche.
- Progettista e installatore: applicano le norme CEI EN 62305 e il DM 37/2008 per la realizzazione a regola d’arte; l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità.
- RSPP e tecnici incaricati: supportano il datore di lavoro nell’integrare il rischio fulminazione nel DVR e nel calendario delle verifiche.
- Organismi di verifica (ASL/ARPA o organismi abilitati): eseguono le verifiche periodiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/2001.
Errori comuni
- Nessun documento, né in un senso né nell’altro. L’azienda non ha il parafulmine e nemmeno il calcolo di autoprotezione: in sede ispettiva o dopo un evento, l’adempimento dell’art. 84 risulta semplicemente non dimostrabile.
- Il calcolo fatto una volta e mai aggiornato. Sopraelevazioni, nuove tettoie fotovoltaiche, un silos aggiunto, il cambio di destinazione d’uso: ogni modifica rilevante della struttura può ribaltare l’esito della valutazione, che va rifatta.
- LPS installato ma mai verificato. L’impianto c’è, la dichiarazione di conformità pure, ma mancano comunicazione di messa in esercizio e verifiche periodiche del DPR 462/2001: la protezione “sulla carta” non basta.
- Dimenticare le persone all’aperto. La norma parla di edifici e attrezzature, ma la valutazione dei rischi complessiva deve coprire anche i lavoratori esposti direttamente ai temporali; nei cantieri la sospensione delle lavorazioni su gru, ponteggi e coperture va prevista per iscritto, non improvvisata.
- Confondere impianto di terra e parafulmine. Sono impianti diversi, con funzioni diverse, anche se entrambi soggetti al DPR 462/2001: la presenza del primo non sostituisce la valutazione del rischio fulminazione né, quando serve, il secondo.
Domande frequenti sull’art. 84
Il parafulmine è sempre obbligatorio in azienda?
No. L'obbligo dell'art. 84 è proteggere dai pericoli di innesco elettrico da fulmine secondo le norme tecniche, e le norme della serie CEI EN 62305 prevedono prima una valutazione del rischio. Se dal calcolo la struttura risulta autoprotetta, non serve installare un impianto di protezione (LPS); serve però conservare la valutazione, perché è quella a dimostrare l'adempimento.
Chi verifica gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche?
Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche rientrano nel DPR 462/2001: l'installatore rilascia la dichiarazione di conformità, che vale come omologazione, e il datore di lavoro deve poi far eseguire le verifiche periodiche da ASL/ARPA o da un organismo abilitato. La periodicità è biennale o quinquennale a seconda della tipologia di ambiente, come per gli impianti di terra.
Il rischio fulminazione riguarda anche i lavoratori all'aperto?
Sì, ed è spesso il profilo più critico. Cantieri con gru e ponteggi, agricoltura, manutenzioni su coperture e lavori in quota espongono le persone alla fulminazione diretta: la valutazione dei rischi deve prevedere anche misure organizzative, come la sospensione delle attività all'approssimarsi del temporale e l'individuazione di ripari sicuri.
Dove va documentata la valutazione del rischio fulminazione?
Nel documento di valutazione dei rischi previsto dagli articoli 17 e 28, come parte della valutazione dei rischi elettrici richiesta dall'art. 80. In pratica si allega o si richiama il calcolo eseguito secondo la CEI EN 62305-2, con la conclusione: struttura autoprotetta oppure necessità di misure di protezione, da mantenere poi efficienti nel tempo.
Approfondisci
- ArticoloArt. 80 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 85 — Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- ArticoloArt. 86 — Verifiche e controlli
- ArticoloArt. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- RischioFulminazione (lavori all’aperto)
- GlossarioRischio elettrico
- NormaDPR 462/2001 — Verifiche impianti di terra e scariche atmosferiche
- GuidaVerifiche dell’impianto di terra: il DPR 462/2001