Salta al contenuto
TUS

Titolo VIII · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 214 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 214 è il vocabolario del Capo V: un solo comma che fissa, in nove lettere, i termini tecnici usati da tutte le norme sulle radiazioni ottiche artificiali. Senza queste definizioni, i valori limite dell’art. 215 e la valutazione dell’art. 216 sarebbero illeggibili.

Lett. a) — Le radiazioni ottiche sono tutte le radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro si suddivide in: — radiazioni ultraviolette (100-400 nm), a loro volta ripartite in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); — radiazioni visibili (380-780 nm); — radiazioni infrarosse (780 nm - 1 mm), ripartite in IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) e IRC (3.000 nm - 1 mm).

Lett. b) — Il laser è qualsiasi dispositivo in grado di produrre o amplificare radiazioni elettromagnetiche nella gamma delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo dell’emissione stimolata controllata.

Lett. c) — La radiazione laser è la radiazione ottica prodotta da un laser.

Lett. d) — La radiazione non coerente è qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.

Lett. e) — I valori limite di esposizione sono limiti basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche: il loro rispetto garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali siano protetti contro tutti gli effetti nocivi conosciuti.

Lett. f) — L’irradianza (E), o densità di potenza, è la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie, espressa in W/m².

Lett. g) — L’esposizione radiante (H) è l’integrale nel tempo dell’irradianza, espressa in J/m².

Lett. h) — La radianza (L) è il flusso radiante (la potenza) per unità di angolo solido e per unità di superficie, espressa in W/(m² sr).

Lett. i) — Il livello è la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza a cui è esposto un lavoratore.

Cosa significa in pratica

Le definizioni dell’art. 214 non sono un esercizio accademico: orientano tre scelte operative concrete in azienda.

Prima scelta: capire cosa rientra nello spettro. La forbice 100 nm - 1 mm copre tutto ciò che sta tra le radiazioni ionizzanti (escluse, e disciplinate altrove) e le microonde dei campi elettromagnetici del Capo IV. Quando in officina hai un arco di saldatura, stai gestendo soprattutto UV; davanti a un forno di fusione, infrarosso; con un proiettore da studio televisivo, luce visibile ad alta intensità. La suddivisione fine in UVA/UVB/UVC e IRA/IRB/IRC serve perché ogni banda colpisce un bersaglio diverso: gli UVC e UVB si fermano su cornea e strati superficiali della pelle, gli UVA penetrano fino al cristallino, il visibile e l’IRA raggiungono la retina, l’IRB e l’IRC scaldano cornea e cute. I valori limite dell’Allegato XXXVII sono costruiti banda per banda proprio su questa base biologica.

Seconda scelta: laser o non coerente? È il primo bivio della valutazione delle radiazioni ottiche. La radiazione laser concentra tutta la potenza in un fascio direzionale e quasi monocromatico: bastano potenze modeste per lesioni retiniche istantanee, e la parte II dell’Allegato XXXVII detta limiti dedicati. Tutto il resto — saldatura, lampade UV per polimerizzazione, lampade germicide, corpi incandescenti — è radiazione non coerente e segue la parte I. In pratica: un’azienda con marcatori laser e reparto saldatura conduce due valutazioni con metodi, limiti e riferimenti tecnici differenti, anche se il rischio si chiama allo stesso modo.

Terza scelta: quali grandezze misurare. Irradianza, esposizione radiante e radianza sono i tre “metri” con cui si confronta l’esposizione con i limiti. L’analogia utile è quella della pioggia: l’irradianza è l’intensità della pioggia in un istante, l’esposizione radiante è quanta acqua hai preso complessivamente restando fuori, la radianza descrive quanto è “abbagliante” la sorgente guardandola. Per gli effetti termici e fotochimici su cute e cornea contano E e H (e quindi anche il tempo di esposizione: dimezzare la durata dimezza la dose); per i danni alla retina da sorgenti estese conta la radianza L. La lettera i) chiude il cerchio: il “livello” da confrontare con i limiti non è un numero solo, ma la combinazione delle tre grandezze pertinenti al caso concreto.

Un’ultima osservazione sulla lettera e): definire i valori limite come basati sugli effetti accertati significa che il loro rispetto è la soglia di sicurezza presunta dal legislatore, in coerenza con le disposizioni generali sugli agenti fisici dell’art. 181. Non esonera però dal principio di riduzione al minimo: restare sotto i limiti è l’obiettivo minimo, non il traguardo della prevenzione, e le situazioni di ipersensibilità individuale (fotosensibilizzazione da farmaci o sostanze chimiche, patologie oculari pregresse) restano affidate alla sorveglianza sanitaria e alla valutazione specifica.

Errori comuni

  1. Confondere radiazioni ottiche e radiazioni ionizzanti. Raggi X e gamma stanno sotto i 100 nm e sono fuori dal Capo V: seguono una disciplina autonoma. Un DVR che tratta l’apparecchio radiografico industriale nel capitolo “radiazioni ottiche” sbaglia inquadramento normativo.
  2. Valutare il laser con i limiti della radiazione non coerente (o viceversa). Le due famiglie hanno limiti e metodi distinti nell’Allegato XXXVII: la definizione della lettera d) è ciò che impone di separarle fin dall’inizio.
  3. Ignorare il fattore tempo. Chi ragiona solo in termini di irradianza dimentica che molti limiti sono espressi come esposizione radiante, cioè dose cumulata: un’esposizione debole ma prolungata può superare il limite tanto quanto un picco breve e intenso. Ridurre i tempi di permanenza è una misura di prevenzione a pieno titolo.
  4. Trattare le sigle come burocrazia. UVA, UVB, IRA non sono etichette intercambiabili: determinano quale organo è a rischio e quale DPI serve (filtri oculari con marcatura adeguata alla banda, schermi, indumenti). Un occhiale scuro generico può ridurre il visibile e lasciare passare l’UV: la banda conta più della tinta.

Domande frequenti sull’art. 214

Che differenza c'è tra radiazione laser e radiazione non coerente?

La radiazione laser è quella prodotta da un dispositivo laser, caratterizzata da emissione stimolata e altamente direzionale; la radiazione non coerente è, per esclusione, ogni altra radiazione ottica: arco di saldatura, lampade UV, corpi incandescenti, illuminazione ad alta intensità. La distinzione è decisiva perché l'Allegato XXXVII fissa valori limite separati per le due famiglie, con metodi di valutazione diversi.

Perché le bande UV e visibile si sovrappongono (380-400 nm)?

Le definizioni dell'art. 214 collocano l'ultravioletto tra 100 e 400 nm e il visibile tra 380 e 780 nm: la sovrapposizione riflette il fatto che i confini tra bande sono convenzionali e che gli effetti biologici sfumano gradualmente. Ai fini pratici non crea problemi: i valori limite dell'Allegato XXXVII sono costruiti per effetto sanitario e per lunghezza d'onda, non per etichetta di banda.

Cosa sono in concreto irradianza, esposizione radiante e radianza?

L'irradianza (E, in W/m²) misura quanta potenza radiante colpisce una superficie in un dato istante; l'esposizione radiante (H, in J/m²) è la stessa grandezza accumulata nel tempo, cioè la dose ricevuta; la radianza (L, in W/m² sr) descrive la brillanza di una sorgente e serve soprattutto per i rischi alla retina. Sono le tre grandezze in cui sono espressi i valori limite di esposizione.

Il rispetto dei valori limite definiti dall'art. 214 protegge da tutti gli effetti sulla salute?

La definizione della lettera e) afferma che i valori limite garantiscono la protezione contro tutti gli effetti nocivi conosciuti, perché sono basati direttamente su effetti sanitari accertati e considerazioni biologiche. Restano fuori, per definizione, gli effetti non ancora noti alla scienza e le condizioni di particolare sensibilità individuale, che il medico competente valuta in sede di sorveglianza sanitaria.

Approfondisci