Glossario
Radiazioni ottiche artificiali
Radiazioni ottiche artificiali (ROA): UV, visibile e infrarosso da laser, saldatura e lampade. Definizione, bande, artt. 213-218 D.Lgs. 81/08, obblighi.
Le radiazioni ottiche artificiali (ROA) sono le radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda tra 100 nm e 1 mm (ultravioletto, visibile e infrarosso) emesse da sorgenti create dall’uomo. Le definisce l’art. 214 del D.Lgs. 81/2008; la tutela dei lavoratori esposti è regolata dal Capo V del Titolo VIII, artt. 213-218.
Il Capo V recepisce la Direttiva 2006/25/CE (testo su EUR-Lex) e guarda a due organi bersaglio: occhi e pelle. La radiazione solare, pur fisicamente identica, resta fuori dal perimetro e si valuta con il rischio generale.
Bande, sorgenti ed effetti
La legge distingue le sorgenti coerenti, cioè i laser, da quelle incoerenti (archi, lampade, corpi incandescenti). La distinzione conta perché cambiano le norme tecniche di riferimento per la valutazione: IEC per i laser, raccomandazioni CIE e CEN per le radiazioni incoerenti, come prevede l’art. 216.
| Banda (art. 214) | Lunghezza d’onda | Sorgenti tipiche in azienda | Danno prevalente |
|---|---|---|---|
| Ultravioletto (UVA, UVB, UVC) | 100-400 nm | saldatura ad arco, lampade germicide, polimerizzazione UV di inchiostri e resine | fotocheratite, congiuntivite, eritema cutaneo |
| Visibile | 380-780 nm | laser, lampade ad alta intensità, luce pulsata | lesioni fotochimiche e termiche della retina |
| Infrarosso (IRA, IRB, IRC) | 780 nm-1 mm | forni, colate di metallo e vetro, riscaldatori IR | cataratta, ustioni di cornea e cute |
I valori limite di esposizione, distinti per banda ed effetto, sono riportati nell’Allegato XXXVII e richiamati dall’art. 215.
Gli obblighi del datore di lavoro in sequenza
Il Capo V costruisce un percorso preciso, che si inserisce nella valutazione di tutti i rischi:
- Identificare le sorgenti presenti, comprese quelle usate solo da manutentori o ditte esterne.
- Valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione (art. 216), anche usando i dati di emissione dei fabbricanti. La valutazione va ripetuta con cadenza almeno quadriennale (art. 181).
- Ridurre il rischio con un programma di misure tecniche e organizzative quando i valori limite possono essere superati (art. 217): schermi, tende inattiniche, segnaletica, accesso limitato, DPI come ultima barriera.
- Formare e informare gli esposti sui risultati della valutazione e sull’uso corretto delle protezioni.
- Attivare la sorveglianza sanitaria, di norma annuale, per i lavoratori a rischio (art. 218).
L’omessa valutazione dell’art. 216 è punita dall’art. 219, comma 1, lett. a), con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda, il cui importo va letto nel testo vigente rivalutato.
Esempio pratico
Esempio: una carpenteria metallica con quattro postazioni di saldatura a filo e una lampada UV per l’essiccazione delle vernici. La valutazione individua l’arco come sorgente che può superare i valori limite per UV e luce blu, mentre la lampada, chiusa in un tunnel schermato, risulta giustificabile senza misure. Il programma delle misure prevede tende inattiniche tra le postazioni, maschere con filtro di grado adeguato alla corrente di saldatura, cartelli di pericolo e divieto di sosta per gli altri addetti; i saldatori entrano nel protocollo del medico competente.
Le indicazioni operative su fumi, schermi e DPI del saldatore sono raccolte nella guida alla sicurezza nelle operazioni di saldatura, mentre la scheda di rischio sulle radiazioni ottiche artificiali approfondisce metodi di valutazione ed errori comuni.
ROA, radiazioni ionizzanti e UV solare
Tre esposizioni vengono spesso confuse nel DVR. Le ROA sono radiazioni non ionizzanti di origine artificiale (Capo V del Titolo VIII). Le radiazioni ionizzanti, come raggi X e gamma, seguono una disciplina autonoma, il D.Lgs. 101/2020. La radiazione UV solare di chi lavora all’aperto non rientra nel Capo V, ma resta un rischio da valutare ai sensi dell’art. 28.
Domande frequenti
Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali?
Come per tutti gli agenti fisici, l’art. 181, comma 2, chiede che la valutazione sia programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato. Va però rifatta prima della scadenza quando cambia qualcosa di rilevante: una nuova saldatrice, un laser di classe diversa, lo spostamento delle postazioni o un esito anomalo della sorveglianza sanitaria.
Un ufficio con monitor e illuminazione LED deve valutare le ROA?
Il rischio va comunque considerato nel DVR, ma non serve misurare. L’art. 181, comma 3, ammette una giustificazione del datore di lavoro secondo cui natura ed entità del rischio non richiedono una valutazione più dettagliata. Per lampade e schermi d’ufficio la giustificazione si appoggia su dati dei fabbricanti, classificazione delle sorgenti e banche dati tecniche, e va scritta in modo motivato.
Che differenza c’è tra radiazioni ottiche e campi elettromagnetici?
Sono due agenti fisici distinti del Titolo VIII. Le radiazioni ottiche hanno lunghezza d’onda tra 100 nm e 1 mm e sono disciplinate dal Capo V; i campi elettromagnetici arrivano fino a 300 GHz di frequenza e rientrano nel Capo IV. Cambiano valori limite, metodi di misura ed effetti sanitari: le ROA colpiscono soprattutto occhi e cute.