Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi
Art. 25 — Obblighi del medico competente
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 25 è lo “specchio” dell’art. 18: come quello elenca i doveri del datore di lavoro, questo elenca — in un unico comma articolato in lettere — i doveri del medico competente. In sintesi:
Lett. a — Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla formazione e informazione per la parte di competenza e all’organizzazione del primo soccorso; collabora inoltre ai programmi volontari di promozione della salute. Lett. b — Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria dell’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati. Lett. c — Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sorvegliato, con salvaguardia del segreto professionale e presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina; la cartella può essere anche informatizzata. Lett. d-e — Alla cessazione dell’incarico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati; alla cessazione del rapporto di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio, informandolo sulla necessità di conservarla. Lett. e-bis — In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto con i requisiti dell’art. 38 per il periodo di assenza (novità della L. 215/2021). Lett. g-h — Informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, in caso di agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione; informa ogni lavoratore dei risultati delle proprie visite e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Analoghe informazioni, a richiesta, vanno ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Lett. i — In occasione della riunione periodica dell’art. 35 comunica per iscritto a datore di lavoro, RSPP e RLS i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria, spiegandone il significato ai fini delle misure di tutela. Lett. l — Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa da quella annuale va comunicata al datore di lavoro per l’annotazione nel DVR. Lett. m-n — Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli vanno forniti con tempestività; comunica infine, con autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti dell’art. 38 (disposizione a carattere transitorio).
Cosa significa in pratica
L’art. 25 smentisce l’idea, ancora diffusa, del medico competente come “medico delle visite”. Le visite sono solo una parte del lavoro: la norma disegna una figura che entra nella valutazione dei rischi, cammina in azienda e riporta i dati al sistema di prevenzione.
Il punto di partenza è la lettera a: la collaborazione alla valutazione dei rischi. Nella pratica significa che il medico deve conoscere il DVR, contribuire alla parte sanitaria (rischi per la salute, sorveglianza, lavoratrici madri, lavoratori fragili) e non limitarsi a firmare protocolli standard. Un protocollo sanitario fotocopiato da un’altra azienda, senza aggancio ai rischi realmente valutati, è esattamente ciò che la lettera b vieta: le visite e gli accertamenti vanno calibrati sui rischi specifici della mansione, come spiegato nella guida alla sorveglianza sanitaria.
Il secondo pilastro è documentale: la cartella sanitaria e di rischio. È il medico — non l’ufficio del personale — a istituirla e custodirla, con segreto professionale; il datore di lavoro concorda il luogo di custodia ma non può accedere ai contenuti clinici. Al datore arrivano solo i giudizi di idoneità e, in riunione periodica, i dati anonimi collettivi: un equilibrio pensato per proteggere la riservatezza del lavoratore senza privare l’azienda delle informazioni che servono alla prevenzione.
Il terzo pilastro è il sopralluogo negli ambienti di lavoro: almeno annuale, salvo diversa periodicità motivata dalla valutazione dei rischi e annotata nel DVR. È l’obbligo che più spesso distingue un incarico svolto sul serio da uno di facciata: un medico che non ha mai visto i reparti difficilmente può definire un protocollo sensato o accorgersi di un’incongruenza tra DVR e realtà. Come organizzarlo e verbalizzarlo è descritto nella guida ai sopralluoghi del medico competente.
Esempio concreto: in un’officina metalmeccanica il medico competente collabora alla valutazione di rumore, vibrazioni e movimentazione carichi, definisce il protocollo (audiometrie, visite con periodicità adeguata), visita i reparti una volta l’anno, e in riunione periodica segnala che i dati collettivi mostrano un aumento dei deficit uditivi in un reparto: quel dato, anonimo, diventa la base per rivedere otoprotettori e turnazioni. È così che l’art. 25 dovrebbe funzionare a regime.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Medico competente: destinatario diretto di tutti gli obblighi dell’articolo; i requisiti per svolgere l’incarico sono fissati dall’art. 38 e le modalità operative dall’art. 39.
- Datore di lavoro: nomina il medico quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria (art. 18), gli fornisce le informazioni sui rischi e sui processi, concorda il luogo di custodia delle cartelle e gli consente l’accesso agli ambienti di lavoro. La nomina del medico competente è il presupposto perché gli obblighi dell’art. 25 possano essere adempiuti.
- Lavoratori: ricevono informazioni sul significato degli accertamenti, conoscono i propri risultati e, alla cessazione del rapporto, la copia della cartella sanitaria e di rischio.
- RSPP e RLS: interlocutori del medico nella collaborazione alla valutazione dei rischi e destinatari, in riunione periodica, dei risultati anonimi collettivi.
Errori comuni
- Medico “a distanza”: incarico attivo ma nessun sopralluogo documentato. In sede ispettiva l’assenza di verbali di visita degli ambienti equivale, di fatto, all’inadempimento della lettera l.
- Protocollo sanitario generico: stesse visite per tutte le mansioni, senza collegamento con il DVR. La lettera b chiede protocolli definiti in funzione dei rischi specifici, non pacchetti standard.
- Cartelle custodite dall’azienda in chiaro: la cartella sanitaria non è un documento aziendale come gli attestati di formazione; la custodia è responsabilità del medico, con segreto professionale, nel luogo concordato.
- Nessun dato collettivo in riunione periodica: la comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi (lettera i) viene spesso saltata, privando datore di lavoro e RLS di uno strumento chiave per orientare le misure di prevenzione.
- Considerare il medico un fornitore esterno “a chiamata”: se il datore di lavoro non lo coinvolge nella valutazione dei rischi e nei cambiamenti organizzativi, entrambi rischiano — il medico per la mancata collaborazione, il datore per averla resa impossibile.
Domande frequenti sull’art. 25
Il medico competente deve collaborare alla valutazione dei rischi anche se non gli viene chiesto?
Sì. La collaborazione alla valutazione dei rischi è il primo obbligo dell'art. 25 e non dipende da una richiesta del datore di lavoro. La giurisprudenza costante ritiene il medico responsabile se resta passivo davanti a un DVR carente sugli aspetti sanitari, anche quando nessuno lo ha coinvolto formalmente: deve attivarsi lui stesso.
Ogni quanto il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro?
Almeno una volta all'anno, oppure con una cadenza diversa che il medico stesso stabilisce in base alla valutazione dei rischi. Se sceglie una periodicità diversa da quella annuale deve comunicarla al datore di lavoro, perché venga annotata nel DVR. Il sopralluogo va documentato, tipicamente con un verbale.
Chi custodisce la cartella sanitaria e di rischio?
Il medico competente la istituisce, la aggiorna e la custodisce sotto la propria responsabilità, con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo concordato con il datore di lavoro al momento della nomina. Alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore riceve copia della propria cartella, con le informazioni sulla necessità di conservarla.
Cosa succede se il medico competente è impossibilitato a svolgere l'incarico?
Dopo le modifiche introdotte dalla L. 215/2021, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni il medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti dell'art. 38, indicando il periodo di sostituzione. La sorveglianza sanitaria non può semplicemente fermarsi.
Approfondisci
- ArticoloArt. 41 — Sorveglianza sanitaria
- ArticoloArt. 38 — Titoli e requisiti del medico competente
- ArticoloArt. 39 — Svolgimento dell'attività di medico competente
- ArticoloArt. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- GuidaNomina del medico competente: quando è obbligatoria
- GuidaSorveglianza sanitaria: la guida completa
- GuidaIl sopralluogo del medico competente negli ambienti di lavoro
- GlossarioMedico competente