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TUS

Titolo I · Capo I — Disposizioni generali

Art. 2 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 2 è il vocabolario del Testo Unico: un unico comma con un lungo elenco di lettere che fissa il significato dei termini usati in tutto il decreto. Le definizioni principali:

Lett. a) — Lavoratore: chi svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere. Sono equiparati, tra gli altri, soci lavoratori, somministrati, tirocinanti, allievi di istituti che usano laboratori e attrezzature, volontari di specifiche categorie. Lett. b) — Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente con autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice. Lett. c) — Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. Lett. d) — Dirigente: chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico. Lett. e) — Preposto: chi sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Lett. f)-h) — RSPP, ASPP e medico competente: le figure tecniche del sistema di prevenzione, con i rispettivi requisiti di capacità e, per il medico, i titoli dell’art. 38. Lett. i)-l) — RLS e servizio di prevenzione e protezione: il rappresentante eletto o designato dai lavoratori e l’insieme di persone, sistemi e mezzi dedicati all’attività di prevenzione in azienda. Lett. m)-o) — Sorveglianza sanitaria, prevenzione, salute: la salute è definita, sulla scia dell’OMS, come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non semplice assenza di malattia. Lett. q)-s) — Valutazione dei rischi, pericolo, rischio: il pericolo è la proprietà intrinseca di un fattore capace di causare danni; il rischio è la probabilità che il danno si verifichi nelle condizioni di impiego o esposizione, combinata con la sua dimensione. Lett. t) — Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Lett. u)-z) — Norma tecnica, buone prassi, linee guida: le fonti tecniche volontarie che affiancano la legge. Lett. aa)-cc) — Formazione, informazione, addestramento: tre attività diverse; l’addestramento è il complesso delle attività dirette a far apprendere l’uso corretto sul posto di lavoro di attrezzature, macchine, impianti, DPI e procedure, svolto da persona esperta. Lett. dd)-ff) — Modello di organizzazione e gestione, organismi paritetici, responsabilità sociale delle imprese: le nozioni organizzative richiamate soprattutto dagli artt. 30, 37 e 51.

Cosa significa in pratica

Le definizioni dell’art. 2 non sono un preambolo accademico: decidono chi risponde di cosa. Quasi ogni contenzioso in materia di sicurezza inizia da qui, con una domanda di qualificazione: quella persona era “lavoratore”? Quel soggetto era il “datore di lavoro”? Quel capsquadra era un “preposto”?

Tre conseguenze operative su tutte.

La platea dei tutelati è più ampia dei dipendenti. Se in officina entra uno stagista, un somministrato o un socio che dà una mano in produzione, ai fini della sicurezza è un lavoratore a tutti gli effetti: va formato, dotato di DPI, sottoposto a sorveglianza sanitaria se la mansione lo richiede. Il campo di applicazione soggettivo è poi completato dall’art. 3, che estende e modula le tutele per le varie tipologie contrattuali.

Il datore di lavoro si individua per poteri effettivi, non per etichette. In una S.r.l. con più amministratori, senza un’attribuzione chiara dei poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza, la giurisprudenza costante considera datori di lavoro tutti i componenti dell’organo di gestione. È il motivo per cui conviene individuare formalmente il datore di lavoro ai fini prevenzionistici, distinguendolo dall’eventuale delega di funzioni ex art. 16, che presuppone già individuato il delegante.

Dirigente e preposto sono qualifiche “di fatto”. Il principio di effettività (oggi codificato dall’art. 299) fa sì che chi esercita in concreto i poteri descritti dalle lettere d) ed e) ne assuma gli obblighi, anche senza investitura formale. Il capofficina che assegna i compiti e controlla come si lavora è un preposto con gli obblighi dell’art. 19, lettera di nomina o no.

Infine, la coppia pericolo/rischio è il fondamento metodologico del DVR: la valutazione richiesta dall’art. 28 è “globale e documentata” proprio perché deve stimare, per ogni pericolo presente, la probabilità e la gravità del danno nelle condizioni reali di lavoro — e la definizione di salute impone di considerare anche la dimensione psicosociale, stress lavoro-correlato incluso.

Errori comuni

  1. Trattare stagisti e somministrati come “ospiti”. Sono lavoratori ai sensi della lett. a): formazione, DPI e sorveglianza sanitaria non sono opzionali, e nel caso dei somministrati gli obblighi di sicurezza gravano sull’utilizzatore.
  2. Confondere datore di lavoro “fiscale” e datore di lavoro “prevenzionistico”. La qualifica dell’art. 2 segue i poteri reali: un amministratore delegato senza deleghe sulla sicurezza non si libera della posizione se nessun altro è stato validamente individuato.
  3. Pensare che senza nomina non ci sia il preposto. La qualifica è di fatto; l’individuazione formale, resa obbligatoria dopo la L. 215/2021, serve a fare chiarezza, non a creare la figura. Come procedere è spiegato nella guida sull’individuazione dei preposti.
  4. Usare “pericolo” e “rischio” come sinonimi nel DVR. Un documento che elenca pericoli senza stimare probabilità e gravità del danno non è una valutazione dei rischi: è una lista, e in sede ispettiva o giudiziaria vale poco.

Domande frequenti sull’art. 2

Chi è 'lavoratore' per il D.Lgs. 81/2008: solo il dipendente con contratto?

No. La definizione dell'art. 2, co. 1, lett. a) prescinde dal contratto e dalla retribuzione: è lavoratore chiunque svolga un'attività lavorativa nell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato. Vi rientrano, tra gli altri, soci lavoratori, somministrati, tirocinanti, stagisti e allievi di corsi in cui si usano laboratori o attrezzature.

Il datore di lavoro coincide sempre con il legale rappresentante della società?

Non necessariamente. Per l'art. 2, co. 1, lett. b) il datore di lavoro è chi ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva perché esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle società conta quindi la situazione effettiva: se nessun atto individua altri, la responsabilità ricade sui vertici, tipicamente l'intero consiglio di amministrazione.

Che differenza c'è tra pericolo e rischio?

Il pericolo è la proprietà intrinseca di un fattore capace di causare un danno (una lama, una sostanza tossica, la corrente elettrica). Il rischio è la probabilità che quel danno si verifichi davvero nelle concrete condizioni di lavoro, combinata con la sua gravità. La valutazione dei rischi dell'art. 28 lavora esattamente su questa combinazione.

Perché la definizione di preposto è così importante?

Perché il preposto è tale 'di fatto': conta l'esercizio concreto della sovrintendenza sui lavoratori, non la nomina formale. Un capoturno o un capocantiere che dirige altri lavoratori assume gli obblighi dell'art. 19 anche senza lettera di incarico, e dopo la L. 215/2021 il datore di lavoro deve comunque individuarlo espressamente.

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