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Glossario

Datore di lavoro

Chi è il datore di lavoro per l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: criterio dei poteri decisionali e di spesa, casi di società e PA, obblighi indelegabili.

Il datore di lavoro è, per l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, chi ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. È il primo destinatario degli obblighi di sicurezza e la figura su cui il Testo Unico costruisce l’intera catena delle responsabilità.

Il criterio sostanziale dell’art. 2

La definizione mette in fila due criteri. Il primo è formale: chi firma il contratto di lavoro. Il secondo è sostanziale e, nella pratica, prevale: chi decide come si lavora e può spendere per farlo in sicurezza. Per questo la qualifica non coincide sempre con il legale rappresentante, e può radicarsi in più persone nella stessa società quando esistono unità produttive dotate di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Nelle pubbliche amministrazioni la norma fissa una regola specifica: datore di lavoro è il dirigente con poteri di gestione, oppure il funzionario non dirigente preposto a un ufficio con autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice. Se l’individuazione manca o non rispetta questi criteri, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice stesso.

Chi è il datore di lavoro nei casi più comuni

AssettoChi assume la qualificaCosa verificare
Impresa individuale con dipendentiIl titolareNessuna alternativa possibile
SRL con amministratore unicoL’amministratore unicoPoteri di spesa effettivi
Società con consiglio di amministrazioneIl CdA o l’amministratore delegato con poteri pieniDelibera o statuto che attribuisca la gestione della sicurezza
Società con più stabilimenti autonomiIl responsabile di ciascuna unità produttivaBudget e autonomia tecnica reali, non solo sulla carta
Ente pubblicoIl dirigente individuato dall’organo di verticeAtto formale di individuazione

Esempio: una SRL con tre stabilimenti, ciascuno guidato da un direttore che dispone di budget proprio per manutenzioni e acquisti, può avere tre datori di lavoro distinti ai fini della sicurezza. Se invece ogni spesa oltre una soglia minima deve passare dalla sede, il direttore di stabilimento è al più un dirigente e la qualifica resta in capo al vertice societario.

Obblighi propri e obblighi delegabili

L’art. 17 riserva al datore di lavoro due adempimenti che nessuna delega può trasferire:

  1. la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La violazione di entrambi è punita dall’art. 55, comma 1, con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda, nell’importo risultante dalle rivalutazioni periodiche. Gli altri obblighi dell’art. 18 (nomina del medico competente, formazione, DPI, emergenze, vigilanza) possono essere affidati con una delega di funzioni conforme all’art. 16, che però lascia al delegante l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.

A questi si aggiunge, dopo il DL 146/2021 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, l’obbligo di formazione specifica per il datore di lavoro in quanto tale, distinto dal percorso richiesto a chi svolge direttamente i compiti dell’RSPP: i dettagli sono nella guida al corso obbligatorio per il datore di lavoro.

Figure da non confondere

Il datore di lavoro non va sovrapposto al dirigente, che attua le sue direttive con poteri gerarchici limitati all’incarico, né al committente che affida lavori a terzi: quando le due posizioni coincidono si parla di datore di lavoro committente, con gli obblighi aggiuntivi dell’art. 26. Diverso è anche il caso di chi esercita di fatto i poteri senza investitura formale: l’art. 299 estende a lui le stesse posizioni di garanzia. Il quadro delle conseguenze penali e amministrative è raccolto nella guida alle sanzioni per il datore di lavoro; il testo coordinato della norma è consultabile nell’edizione del Testo Unico pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Domande frequenti

  • In una SRL con più amministratori chi è il datore di lavoro per la sicurezza?

    Conta chi esercita davvero i poteri decisionali e di spesa sull'organizzazione. Con un consiglio di amministrazione la posizione grava in linea di principio su tutti i consiglieri, salvo che lo statuto o una delibera attribuiscano a un amministratore delegato poteri gestionali pieni anche in materia di sicurezza, con adeguata autonomia di spesa. In assenza di un atto chiaro, il rischio di una responsabilità condivisa resta alto.

  • Il datore di lavoro può nominare l'RSPP e poi disinteressarsi della sicurezza?

    No. La designazione dell'RSPP è un obbligo personale del datore di lavoro, ma l'RSPP è un consulente: non assume la posizione di garanzia del datore né le sue responsabilità penali. Il datore di lavoro continua a rispondere della valutazione dei rischi, delle scelte organizzative e della vigilanza su dirigenti e preposti, anche quando si affida a un servizio esterno qualificato.

  • Il titolare di una ditta individuale senza dipendenti è datore di lavoro?

    Ai fini del D.Lgs. 81/2008 no, finché non ha lavoratori: la qualifica presuppone almeno un lavoratore come definito dall'art. 2, che comprende anche tirocinanti, soci lavoratori e collaboratori equiparati. Il titolare senza dipendenti è un lavoratore autonomo, soggetto agli obblighi più limitati dell'art. 21. Diventa datore di lavoro dal primo ingresso in azienda di un lavoratore, anche a tempo determinato.