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Titolo I · Capo IV — Disposizioni penali · Sezione I — Sanzioni

Art. 60 — Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 60 chiude il cerchio aperto dall’art. 21: dopo aver imposto alcuni obblighi ai lavoratori “senza datore di lavoro”, il decreto stabilisce qui cosa succede a chi non li rispetta. I destinatari sono gli stessi dell’art. 21:

i componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Per questi soggetti la norma prevede due binari sanzionatori distinti:

Lett. a) — L’arresto fino a un mese o l’ammenda per chi viola gli obblighi dell’art. 21, comma 1, lettere a) e b): usare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III e munirsi di DPI, utilizzandoli secondo le stesse disposizioni. Lett. b) — La sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola l’obbligo dell’art. 21, comma 1, lettera c): munirsi della tessera di riconoscimento con fotografia e generalità quando la prestazione si svolge in un luogo di lavoro con attività in regime di appalto o subappalto.

Gli importi delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative sono indicati nel testo vigente dell’articolo e vengono periodicamente rivalutati, come per tutto l’apparato sanzionatorio del Capo IV.

Cosa significa in pratica

L’art. 60 è la dimostrazione che nel Testo Unico nessuno è davvero “fuori sistema”. L’idraulico con partita IVA, il coltivatore diretto, il figlio che aiuta nell’officina di famiglia non hanno un datore di lavoro che risponde per loro: rispondono in proprio, e la risposta dell’ordinamento non è solo civilistica ma anche penale.

La logica della norma sta nel fatto che la condotta dell’autonomo raramente riguarda solo lui. Il flessibile senza carter usato dall’artigiano in un cantiere può ferire chiunque gli passi accanto; il coltivatore che sale su un trattore privo di dispositivi di protezione può ribaltarsi addosso a un terzo. Per questo il legislatore ha scelto la contravvenzione penale per le violazioni “sostanziali” (attrezzature e DPI), riservando la sanzione amministrativa alla violazione documentale della tessera di riconoscimento.

Due esempi concreti:

  • Un elettricista autonomo interviene in un capannone in subappalto usando una scala non conforme e senza guanti isolanti dove servirebbero: risponde della contravvenzione della lettera a). Se in più non espone la tessera di riconoscimento, si aggiunge la sanzione amministrativa della lettera b).
  • In un’azienda agricola a conduzione familiare, i componenti dell’impresa familiare che utilizzano una motosega senza i DPI antitaglio sono direttamente sanzionabili: non possono invocare l’assenza di un “datore di lavoro” perché, per questi obblighi, il destinatario della norma è ciascuno di loro.

Attenzione però al perimetro: l’art. 21 impone ai soggetti autonomi anche facoltà — beneficiare volontariamente della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione — che restano tali. L’art. 60 non le sanziona: chi sceglie di non farsi visitare o di non formarsi non commette illecito, anche se nei fatti si espone di più (e sempre più spesso committenti e stazioni appaltanti richiedono comunque formazione documentata per l’accesso ai siti, sulla base dell’art. 26).

Sul piano procedurale, le contravvenzioni della lettera a) rientrano nel meccanismo di prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza (ASL o Ispettorato) impartisce una prescrizione per regolarizzare, e l’adempimento tempestivo con il pagamento della somma ridotta estingue il reato. La guida sul verbale di prescrizione spiega come funziona in concreto.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti, soci di società semplici agricole, artigiani e piccoli commercianti: unici destinatari delle sanzioni dell’art. 60, per le sole violazioni dell’art. 21, comma 1. Per gli obblighi operativi la pagina di riferimento è la guida sui lavoratori autonomi.
  • Lavoratori subordinati: restano fuori da questa norma; le loro violazioni sono punite dall’art. 59.
  • Committenti e imprese affidatarie: non sono sanzionati dall’art. 60, ma nei contesti di appalto rispondono dei propri obblighi di verifica e coordinamento ex art. 26 (e, nei cantieri, del Titolo IV), che si affiancano — non si sostituiscono — alla responsabilità personale dell’autonomo.
  • Organi di vigilanza: gestiscono la prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 per le contravvenzioni e l’ordinanza-ingiunzione ex L. 689/1981 per la sanzione amministrativa sulla tessera.

Errori comuni

  1. Credere che la partita IVA metta al riparo da tutto. L’autonomo non ha obblighi di DVR o nomine, ma su attrezzature, DPI e tessera risponde personalmente e, per le prime due, penalmente.
  2. Confondere facoltà e obblighi dell’art. 21. Formazione e sorveglianza sanitaria volontarie non sanzionate non significano attrezzature e DPI “a discrezione”: quelli restano obblighi pieni.
  3. Dimenticare la tessera nei subappalti brevi. Anche l’intervento di mezza giornata in un sito in appalto richiede la tessera di riconoscimento; la violazione è amministrativa ma viene contestata sistematicamente, soprattutto in edilizia.
  4. Trascurare il cumulo con altre discipline. In cantiere l’autonomo sanzionabile ex art. 60 può contemporaneamente far perdere punti o requisiti sul fronte della patente a crediti e dell’idoneità tecnico professionale richiesta dal committente: la stessa condotta produce conseguenze su più piani.

Domande frequenti sull’art. 60

Il lavoratore autonomo può essere sanzionato penalmente per la propria sicurezza?

Sì. Se usa attrezzature non conformi al Titolo III o lavora senza i DPI necessari, l'art. 60 prevede a suo carico una contravvenzione punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda. È una delle poche ipotesi in cui chi lavora in proprio risponde penalmente anche solo per la tutela di sé stesso, perché la sua condotta può mettere in pericolo anche chi opera accanto a lui.

Cosa rischia l'autonomo che lavora in un appalto senza tessera di riconoscimento?

La mancata esposizione della tessera di riconoscimento nei luoghi in cui si svolgono attività in regime di appalto o subappalto è punita dall'art. 60 con una sanzione amministrativa pecuniaria, non con una pena. Resta un illecito da non sottovalutare: nei cantieri è tra le prime cose che gli ispettori controllano e si somma alle eventuali responsabilità del committente.

L'artigiano che non fa formazione o visite mediche viene sanzionato?

No. Per i soggetti dell'art. 21 la sorveglianza sanitaria e la formazione sono facoltà, non obblighi: la scelta di non avvalersene non è punita. L'art. 60 sanziona solo la violazione dei tre obblighi veri del comma 1 dell'art. 21: attrezzature conformi, DPI e tessera di riconoscimento negli appalti.

Le contravvenzioni dell'art. 60 si possono estinguere pagando in via amministrativa?

Sì. Trattandosi di contravvenzioni punite con pena alternativa, si applica la procedura di prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione, e l'adempimento nei termini seguito dal pagamento della somma ridotta estingue il reato. La sanzione amministrativa per la tessera segue invece le regole della L. 689/1981.

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