Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione V — Ponteggi fissi
Art. 137 — Manutenzione e revisione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 137 chiude il ciclo di vita del ponteggio fisso: dopo l’autorizzazione, il progetto, il montaggio e lo smontaggio disciplinati dagli articoli precedenti, stabilisce che la struttura vada tenuta sotto controllo per tutto il tempo in cui resta in opera. Due commi, molto asciutti:
Co. 1 — Il preposto (nel testo originario “responsabile di cantiere”, sostituito dal D.Lgs. 106/2009), ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o rinforzo degli elementi inefficienti. Co. 2 — I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
In sostanza: un ponteggio non è un’opera che, una volta montata a regola d’arte, resta sicura da sola. Vibrazioni, urti, vento, pioggia e il semplice passare del tempo allentano giunti, spostano montanti, indeboliscono ancoraggi. La norma impone che qualcuno se ne accorga prima che sia troppo tardi.
Cosa significa in pratica
L’articolo individua tre momenti in cui il controllo è obbligatorio, e conviene tenerli distinti.
Il primo sono gli intervalli periodici. Il legislatore non scrive “ogni sette giorni” proprio perché la frequenza dipende dal cantiere: un ponteggio esposto al traffico di mezzi pesanti, al passaggio continuo di materiali o al vento su una facciata alta va guardato più spesso di uno su una via chiusa e riparata. La cadenza va definita a monte, meglio se richiamata nel Pi.M.U.S., e poi rispettata: un controllo “quando capita” non è un controllo periodico.
Il secondo momento sono le violente perturbazioni atmosferiche. Dopo una nottata di vento forte o un temporale importante, il ponteggio va ispezionato prima di rimettervi sopra le persone. È l’evento che più spesso, nella cronaca degli infortuni, precede il cedimento: teli e reti fanno effetto vela, gli ancoraggi lavorano oltre il previsto, un giunto già lasco cede.
Il terzo momento è la prolungata interruzione dei lavori. Un cantiere fermo per settimane — ferie, sospensione, contenzioso — non è un cantiere “congelato”: nel frattempo il ponteggio ha continuato a essere esposto agli agenti atmosferici, e magari qualcuno ci si è arrampicato o vi ha appoggiato carichi non previsti. Prima della ripresa, la revisione è d’obbligo.
Su cosa si concentra il controllo? Il comma 1 lo dice in modo tecnico ma preciso:
- verticalità dei montanti — un ponteggio fuori piombo scarica male i pesi e perde stabilità;
- serraggio dei giunti — i giunti allentati sono la causa più banale e più frequente di collasso locale;
- efficienza degli ancoraggi — il collegamento alla costruzione è ciò che impedisce al ponteggio di ribaltarsi; un ancoraggio saltato è un difetto grave;
- efficienza dei controventi — sono gli elementi che irrigidiscono il castello e ne governano il comportamento sotto spinta orizzontale.
Dove uno di questi elementi risulti inefficiente, la norma non ammette rinvii: sostituzione o rinforzo, subito. Non è previsto un “uso ridotto in attesa di intervenire”.
Il comma 2 aggiunge la dimensione della durata nel tempo: gli elementi metallici vanno protetti dagli agenti nocivi esterni. È la ragione per cui i tubi zincati e i giunti trattati non sono un vezzo commerciale ma una condizione di sicurezza: la corrosione riduce la sezione resistente e, su un ponteggio riutilizzato per anni, può trasformare un elemento apparentemente sano in uno cedevole.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Preposto: è il destinatario diretto dell’obbligo di verifica e revisione. Dopo il rafforzamento del ruolo di vigilanza del preposto, la sua posizione su questo articolo è ancora più netta: è chi sovrintende ai lavori a dover fermare l’uso di un ponteggio non a norma.
- Datore di lavoro dell’impresa che usa il ponteggio: resta il titolare dell’organizzazione della sicurezza, deve mettere il preposto nelle condizioni di controllare (tempo, mezzi, competenza) e conservare la documentazione del ponteggio prevista dagli artt. 131 e seguenti.
- Lavoratori: hanno l’obbligo di segnalare deficienze dei mezzi e delle attrezzature e non possono rimuovere o modificare ancoraggi e controventi.
- Coordinatore per l’esecuzione, nei cantieri con più imprese: verifica che le procedure di controllo del ponteggio siano applicate, nell’ambito della sua alta vigilanza.
Il controllo dell’art. 137 si intreccia con l’Allegato XIX, che elenca le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, e con l’art. 136 sul montaggio e smontaggio: la revisione periodica presuppone che il ponteggio sia stato installato secondo lo schema tipo o il progetto, altrimenti non c’è un riferimento rispetto al quale valutare le difformità.
Errori comuni
- Nessun controllo dopo il maltempo. Riprendere i lavori la mattina dopo una notte di vento senza un’ispezione è la violazione più frequente e più pericolosa. La norma la vieta espressamente.
- Scambiare il montaggio “a regola d’arte” per una garanzia permanente. Un ponteggio montato bene resta sicuro solo se mantenuto: la verticalità e il serraggio si perdono con l’uso, non con la cattiva installazione.
- Ponteggio dimenticato durante la sospensione del cantiere. Alla ripresa dei lavori la revisione è obbligatoria; saltarla perché “era già montato e collaudato” ignora tutto ciò che è successo nel frattempo.
- Intervento parziale sugli elementi inefficienti. Segnalare un giunto lasco senza sostituirlo o rinforzarlo, e continuare a usare il ponteggio, non soddisfa il comma 1: la norma chiede l’azione correttiva, non la sola constatazione.
- Ignorare la corrosione. Elementi metallici arrugginiti, provenienti da magazzino o da cantieri precedenti, montati senza verificarne lo stato: il comma 2 impone la protezione dagli agenti nocivi proprio per evitare il riuso di materiale degradato.
Domande frequenti sull’art. 137
Ogni quanto va controllato un ponteggio fisso?
La norma non fissa una cadenza in giorni ma parla di intervalli periodici, lasciando la scelta alle condizioni concrete del cantiere. In più, un controllo va sempre eseguito dopo violente perturbazioni atmosferiche e dopo una prolungata interruzione dei lavori: sono i momenti in cui l'assetto del ponteggio può essersi alterato senza che nessuno se ne accorga.
Chi è tenuto alla manutenzione e revisione del ponteggio?
L'obbligo grava sul preposto, figura che il D.Lgs. 106/2009 ha sostituito al vecchio responsabile di cantiere citato nel testo originario. È chi sovrintende materialmente ai lavori a doversi assicurare della tenuta della struttura e a curare la sostituzione o il rinforzo degli elementi inefficienti.
Cosa si deve verificare in concreto durante la revisione?
Quattro elementi: la verticalità dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, l'efficienza degli ancoraggi alla costruzione e quella dei controventi. Dove uno di questi risulti compromesso, l'elemento va sostituito o rinforzato prima di riprendere l'uso del ponteggio.
Approfondisci
- ArticoloArt. 136 — Montaggio e smontaggio
- ArticoloArt. 138 — Norme particolari
- ArticoloArt. 122 — Ponteggi ed opere provvisionali
- GuidaPonteggi: autorizzazione, montaggio e verifiche
- GuidaPi.M.U.S.: il piano per i ponteggi
- RischioCadute dall’alto
- GlossarioPreposto
- AllegatoAllegato XIX — Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi