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TUS

Scheda rischio

Cadute dall’alto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

La caduta dall’alto è, anno dopo anno, la prima causa di infortunio mortale nei cantieri e una delle più ricorrenti nella manutenzione, nella logistica e in agricoltura. A differenza di rischi che agiscono nel tempo, qui l’evento è immediato e spesso irreversibile: si cade da una copertura, da un ponteggio incompleto, da una scala mal appoggiata, dal bordo di un solaio senza parapetto. La prevenzione non si gioca sul singolo gesto del lavoratore, ma sull’organizzazione del lavoro e sulla scelta delle attrezzature giuste prima di salire.

Cosa dice la norma

Le regole cardine sono nel Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/2008, dedicato alla prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni, che si applica però a ogni lavoro in quota, non solo al cantiere edile.

  • L’art. 107 definisce il lavoro in quota come l’attività che espone al rischio di caduta da altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile.
  • L’art. 111 fissa la gerarchia delle misure: il datore di lavoro sceglie le attrezzature più idonee, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali, e privilegiando i sistemi di accesso e di lavoro che offrono condizioni ergonomiche adeguate.
  • L’art. 115 disciplina i sistemi di protezione individuale contro le cadute (imbracature, cordini, assorbitori, dispositivi di ancoraggio), da adottare quando la protezione collettiva non è praticabile.
  • L’art. 116 regola i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ammessi solo in casi definiti e con lavoratori addestrati.

I requisiti dei parapetti, dei piani di lavoro e delle aperture nei luoghi di lavoro trovano riferimento anche nell’Allegato IV. Per i ponteggi valgono le disposizioni successive del Capo II e il relativo Pi.M.U.S., il piano di montaggio, uso e smontaggio.

Come si valuta

La valutazione del rischio caduta è parte del DVR e, in cantiere, si articola con il POS e il PSC. In pratica significa rispondere, per ogni lavorazione in quota, a poche domande concrete:

  1. Dove si lavora in quota? Coperture, solai, ponteggi, scale, piattaforme elevabili, silos, scaffalature alte, cestelli. Vanno mappate anche le attività occasionali di manutenzione, quelle che sfuggono più facilmente.
  2. Che cosa può cedere o mancare? Bordi non protetti, lucernari e coperture fragili, aperture nel piano di calpestio, appoggi instabili.
  3. Qual è l’altezza e la natura della caduta? Sotto un ponteggio c’è il vuoto, ma anche una caduta all’interno di un macchinario o su ferri d’armatura è determinante.
  4. Chi è esposto e con quale frequenza? Un conto è la posa quotidiana in copertura, un altro l’intervento sporadico dell’elettricista.

Da questa analisi discende la scelta dell’attrezzatura: non è il lavoratore a “fare attenzione”, è l’azienda che deve rendere sicuro il punto di lavoro.

Le misure, in ordine di priorità

L’ordine imposto dalla norma non è un suggerimento, è vincolante.

  1. Evitare il lavoro in quota: lavorare a terra quando possibile (assemblare al suolo e sollevare, usare aste telescopiche, prefabbricare). La caduta impossibile è quella che non si può verificare.
  2. Protezione collettiva: parapetti normali con arresto al piede, ponteggi montati a regola d’arte, impalcati, reti e sistemi anticaduta collettivi, coperture provvisorie delle aperture. Proteggono tutti e non dipendono dal comportamento del singolo.
  3. Protezione individuale: imbracatura collegata a un sistema anticaduta ancorato a punti idonei, cordini con assorbitore di energia, linee vita. Sono DPI di terza categoria e richiedono addestramento documentato, verifica periodica e, aspetto spesso trascurato, la definizione del tirante d’aria e di una procedura di soccorso in caso di caduta e sospensione.

Le piattaforme di lavoro elevabili e i ponteggi vanno usati secondo le istruzioni del fabbricante e da personale formato. Le scale portatili sono un mezzo di accesso, non una postazione di lavoro stabile: usarle come piano di lavoro prolungato in quota è uno degli errori più frequenti negli infortuni gravi.

Attenzione infine al rischio speculare della caduta di oggetti dall’alto: parapetti con fermapiede, delimitazione delle aree sottostanti e trattenuta degli utensili fanno parte dello stesso pacchetto di misure.

Idoneità e sorveglianza sanitaria

Non esiste una sorveglianza sanitaria dedicata alla caduta come rischio a sé, ma il lavoro in quota rientra tra le mansioni per cui il medico competente esprime un giudizio di idoneità mirato. Vengono considerate le condizioni che riducono la sicurezza in altezza: vertigini, disturbi dell’equilibrio, patologie cardiovascolari o neurologiche rilevanti, terapie che alterano vigilanza e reattività. Il datore di lavoro deve informare il medico che la mansione comporta lavoro in quota, così che il protocollo e il giudizio ne tengano conto.

Errori comuni

  1. Partire dall’imbracatura: fornire il DPI anticaduta senza aver prima valutato se un parapetto o un ponteggio risolvono il problema significa saltare il gradino più alto della gerarchia di legge.
  2. Ponteggio “quasi finito”: lavorare su un ponteggio incompleto, senza parapetti su tutti i lati o con impalcati non pieni, è una delle dinamiche infortunistiche più ricorrenti.
  3. La scala usata come postazione: sbilanciarsi su una scala portatile per interventi che richiederebbero una PLE o un trabattello.
  4. Nessun piano di soccorso: agganciarsi correttamente e poi non avere una procedura per recuperare in tempi rapidi chi resta sospeso dopo l’arresto della caduta.
  5. Coperture fragili sottovalutate: camminare su lucernari, lastre in fibrocemento o eternit senza percorsi e appoggi ripartitori, confidando nella “solidità apparente” del tetto.

Domande frequenti

Da quale altezza si parla di lavoro in quota?

Il Testo Unico definisce lavoro in quota l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile. Sotto i due metri il rischio va comunque valutato, perché anche una caduta da altezza minore può essere grave, ma sopra questa soglia scattano gli obblighi specifici del Titolo IV.

Meglio i parapetti o l’imbracatura?

Sempre le protezioni collettive prima di quelle individuali. Un parapetto, un ponteggio o un impalcato protegge tutti, non richiede addestramento al singolo utilizzo e non dipende dall’agganciarsi ogni volta. L’imbracatura con sistema anticaduta è la soluzione da adottare solo quando la protezione collettiva non è tecnicamente praticabile o come integrazione.

Chi lavora in quota deve fare la visita medica?

Non esiste una sorveglianza sanitaria generica “da caduta”, ma il medico competente valuta l’idoneità alla mansione tenendo conto di condizioni che aumentano il rischio in altezza, come vertigini, disturbi dell’equilibrio o assunzione di determinati farmaci. L’idoneità specifica è la prassi corretta per chi opera su ponteggi, coperture o piattaforme.

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