Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione
Art. 239 — Informazione e formazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 239 chiude il cerchio degli obblighi del datore di lavoro nel Capo II del Titolo IX: dopo la valutazione (art. 236) e le misure tecniche, organizzative e igieniche (art. 237 e art. 238), i lavoratori devono sapere con che cosa lavorano e come proteggersi. In sintesi:
Co. 1 — Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare su: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e DPI, e il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire gli incidenti e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. Co. 2 — Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare sui contenuti del comma 1. Co. 3 — Informazione e formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e vengono ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni volta che nelle lavorazioni si verificano cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Co. 4 — Il datore di lavoro provvede affinché impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile, con contrassegni e indicazioni conformi alla normativa vigente su classificazione ed etichettatura.
Con l’estensione operata dal D.Lgs. 135/2024, il Capo II — e quindi anche questo articolo — copre oltre a cancerogeni e mutageni anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
Cosa significa in pratica
L’articolo 239 è la versione “rafforzata” degli obblighi generali di informazione dell’art. 36 e formazione dell’art. 37. Il corso base previsto dall’Accordo Stato-Regioni non basta: chi lavora con polveri di legno duro in falegnameria, con silice cristallina nel taglio dei lapidei, con fumi di saldatura di acciai inox o con citostatici in farmacia ospedaliera deve ricevere un modulo dedicato agli agenti effettivamente presenti nel proprio ciclo di lavoro.
La formula “sulla base delle conoscenze disponibili” ha una conseguenza pratica precisa: il contenuto non è congelato nel programma di un corso, ma segue l’evoluzione delle conoscenze su quegli agenti. Se una sostanza usata in reparto viene riclassificata come cancerogena secondo il regolamento CLP, o se cambiano le indicazioni sulle misure di protezione, l’informazione ai lavoratori va aggiornata senza aspettare la scadenza quinquennale.
I contenuti minimi del comma 1 disegnano un percorso molto concreto. Non basta dire “in azienda c’è un cancerogeno”: bisogna dire quale e dove (la dislocazione: quali macchine, quali reparti, quali fasi), che effetti può avere sulla salute, come si evita l’esposizione, quali regole igieniche osservare (niente cibo o bevande in zona, pulizia con aspirazione e non con aria compressa, gestione degli indumenti contaminati secondo l’art. 238), come si usano correttamente DPI e indumenti protettivi, e cosa fare se qualcosa va storto — un raccordo diretto con le procedure di emergenza dell’art. 237 e con l’esposizione non prevedibile dell’art. 240. Il riferimento ai rischi del fumo non è una curiosità: per molti agenti il tabacco moltiplica il danno e veicola la contaminazione mano-bocca.
Il comma 3 fissa i tempi: prima dell’adibizione, poi almeno ogni cinque anni, e comunque a ogni cambiamento rilevante. Attenzione al rapporto tra le due soglie: la cadenza quinquennale è un massimo, non un appuntamento fisso. Una nuova resina, un nuovo impianto di verniciatura, il passaggio a una lega diversa in saldatura riaprono l’obbligo anche se l’ultimo corso è recente. E vale la regola generale: il lavoratore non ancora formato non può essere adibito alla lavorazione a rischio.
Il comma 4 sposta l’informazione sull’ambiente di lavoro: l’etichetta è la forma più immediata di comunicazione del rischio. Impianti, serbatoi, tubazioni, contenitori e imballaggi devono dichiarare in modo leggibile e comprensibile cosa contengono, con i pittogrammi e le indicazioni della normativa di classificazione ed etichettatura. Il punto critico nelle aziende reali sono i travasi interni: la bottiglia anonima di solvente sul banco, il fusto “riciclato” con l’etichetta del prodotto precedente. Sono violazioni tipiche, e in caso di infortunio o esposizione accidentale pesano moltissimo. Utile, in parallelo, saper leggere e far leggere le schede di dati di sicurezza.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario di tutti gli obblighi dell’articolo; organizza informazione e formazione prima dell’adibizione, ne cura ripetizione e aggiornamento, garantisce l’etichettatura di impianti e contenitori.
- Dirigenti: attuano gli obblighi nell’ambito delle loro attribuzioni e rispondono con il datore di lavoro secondo l’apparato sanzionatorio del Titolo IX.
- Preposti: vigilano sull’applicazione quotidiana di quanto insegnato — uso dei DPI, misure igieniche, rispetto delle aree segregate — e segnalano i lavoratori adibiti senza formazione.
- Lavoratori: hanno l’obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di osservare le istruzioni ricevute (art. 20).
- Medico competente e RSPP: collaborano alla definizione dei contenuti, in raccordo con la sorveglianza sanitaria dell’art. 242 e con la valutazione dell’esposizione.
- RLS: consultato sull’organizzazione della formazione e destinatario delle informazioni sui rischi da agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici presenti in azienda.
Errori comuni
- Fermarsi alla formazione “rischio alto” generica. L’attestato dell’Accordo Stato-Regioni che non tratta gli agenti specifici del reparto non copre l’art. 239: serve un modulo sugli agenti reali, la loro dislocazione e le procedure aziendali.
- Formare dopo l’adibizione. Il comma 3 pretende informazione e formazione prima dell’avvio alla lavorazione a rischio; il “periodo di prova” senza formazione è una violazione, non una prassi.
- Aspettare sempre i cinque anni. Cambi di sostanze, impianti o cicli che modificano natura o grado del rischio impongono la ripetizione immediata, a prescindere dalla data dell’ultimo corso.
- Contenitori travasati senza etichetta. Il comma 4 si applica anche ai recipienti di lavoro interni: ogni contenitore deve dichiarare il proprio contenuto in modo leggibile e comprensibile.
- Nessuna prova documentale. Registri presenze, programmi con i contenuti del comma 1, verifiche di comprensione (anche linguistica, per i lavoratori stranieri): senza tracce documentate, in sede ispettiva la formazione “fatta a voce” equivale a formazione non fatta.
Domande frequenti sull’art. 239
La formazione dell'articolo 239 coincide con quella generale e specifica dell'articolo 37?
No, si aggiunge a quella. L'art. 37 e l'Accordo Stato-Regioni costruiscono il percorso formativo di base di ogni lavoratore; l'art. 239 impone un modulo ulteriore e mirato per chi è esposto ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, con i contenuti minimi elencati dal comma 1. Un attestato di formazione specifica 'rischio alto' che non tratti gli agenti realmente presenti in reparto non assolve l'obbligo.
Ogni quanto va ripetuta la formazione sui cancerogeni?
Il comma 3 fissa una frequenza almeno quinquennale, ma la ripetizione scatta comunque prima se nelle lavorazioni intervengono cambiamenti che influiscono sulla natura o sul grado dei rischi: una nuova sostanza classificata, un diverso ciclo di lavoro, un nuovo impianto. Informazione e formazione devono inoltre precedere l'adibizione del lavoratore all'attività a rischio, non seguirla.
Perché la norma parla anche dei rischi legati al fumo?
Perché per molti agenti cancerogeni il fumo di tabacco agisce da moltiplicatore del rischio, oltre a favorire l'introduzione dell'agente nell'organismo attraverso il contatto mano-bocca. Il comma 1, lettera a), chiede espressamente di informare i lavoratori sui rischi supplementari dovuti al fumare, e la disciplina si salda con il divieto di fumo nelle aree segregate previsto dall'art. 237.
Chi deve etichettare impianti e contenitori con agenti cancerogeni?
Il datore di lavoro, ai sensi del comma 4: impianti, contenitori e imballaggi che contengono agenti cancerogeni o mutageni devono essere etichettati in modo chiaramente leggibile e comprensibile, con contrassegni conformi alla normativa su classificazione ed etichettatura. L'obbligo riguarda anche i travasi interni: un contenitore anonimo riempito da un fusto etichettato è una violazione tipica.
Approfondisci
- ArticoloArt. 36 — Informazione ai lavoratori
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ArticoloArt. 236 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 237 — Misure tecniche, organizzative, procedurali
- ArticoloArt. 242 — Sorveglianza sanitaria
- RischioAgenti cancerogeni e mutageni
- GuidaFormazione dei lavoratori: il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
- NormaCLP — Regolamento (CE) 1272/2008: classificazione ed etichettatura