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TUS

Titolo V · Capo II — Sanzioni

Art. 165 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 165 apre il Capo II del Titolo V ed è la sua norma sanzionatoria: raccoglie le pene per la violazione degli obblighi sulla segnaletica di sicurezza a carico di datore di lavoro e dirigente. Non introduce nuovi doveri, ma stabilisce cosa accade quando quelli già previsti non vengono rispettati.

Co. 1 — Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto o con l’ammenda per la violazione dell’articolo 163 e, con una distinta fascia di pena, per la violazione dell’articolo 164.

Il rinvio agli artt. 163 e 164 è il cuore della norma: il primo impone di ricorrere alla segnaletica per i rischi che non si possono eliminare o ridurre altrimenti e di conformarla agli allegati tecnici; il secondo impone di informare e formare i lavoratori sul significato dei segnali. L’art. 165 è la traduzione sanzionatoria di questi due obblighi.

Cosa significa in pratica

Il Titolo V distingue con chiarezza chi deve fare cosa, e l’art. 165 individua di conseguenza chi risponde. La responsabilità è del datore di lavoro e del dirigente, cioè dei soggetti che hanno il potere e i mezzi per predisporre la segnaletica: acquistare e installare cartelli, colori, segnali acustici e luminosi, organizzare la segnalazione gestuale, e assicurare informazione e formazione al personale. Non è una norma che colpisce il lavoratore: chi esegue la prestazione non ha il compito di dotare l’ambiente della segnaletica corretta.

La sanzione è di natura penale, non amministrativa. La contravvenzione è punita in via alternativa con l’arresto o con l’ammenda, come è tipico dell’apparato sanzionatorio del Testo Unico. Trattandosi di reato contravvenzionale, trova applicazione la procedura di prescrizione affidata all’organo di vigilanza: l’ispettore impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; se il datore di lavoro adempie e paga la somma prevista, il reato si estingue. È il percorso ordinario con cui la gran parte di queste violazioni si chiude senza arrivare a giudizio.

Qualche esempio concreto di condotta che rientra nell’art. 165:

  • non installare alcuna segnaletica in un’area dove permane un rischio residuo che andrebbe segnalato (violazione dell’art. 163);
  • usare cartelli o colori non conformi alle prescrizioni degli allegati tecnici del Titolo V;
  • non informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori sulla segnaletica impiegata;
  • omettere la formazione sul significato dei segnali, in particolare di quelli che richiedono un gesto o una parola per essere compresi (violazione dell’art. 164).

L’art. 165 sanziona il datore di lavoro e il dirigente, ciascuno per la sfera di competenza che gli è propria. Il dirigente risponde nella misura in cui, per posizione e poteri, era tenuto ad attuare gli obblighi di segnaletica nell’ambito che dirige; il datore di lavoro risponde delle scelte organizzative e di spesa che quegli obblighi presuppongono. La ripartizione segue le funzioni effettivamente esercitate, anche in via di fatto (art. 299).

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario principale della sanzione. Deve ricorrere alla segnaletica per i rischi residui, conformarla agli allegati e garantire informazione e formazione, secondo gli artt. 163 e 164.
  • Dirigente: risponde accanto al datore di lavoro per la sfera che dirige, quando dispone dei poteri per attuare gli obblighi di segnaletica nell’area di sua competenza.
  • Preposto: non è tra i destinatari dell’art. 165. L’art. 166, che prevedeva una sanzione specifica a suo carico, è stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009; il preposto risponde dei propri obblighi di vigilanza secondo la disciplina generale dell’art. 56.
  • Organo di vigilanza (ASL/INL): accerta la contravvenzione, impartisce la prescrizione e gestisce il procedimento di estinzione previsto per i reati in materia di sicurezza sul lavoro.

Sul piano sistematico, l’art. 165 è la disposizione speciale che raccoglie le sanzioni del solo Titolo V. Va tenuto distinto dall’art. 55, che è la norma generale sulle sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni degli obblighi principali del Testo Unico, e dagli altri articoli sanzionatori che chiudono i singoli titoli. Il modello, però, è lo stesso: pene contravvenzionali alternative — arresto o ammenda — commisurate alla gravità della violazione.

Chi risponde di cosa nel Titolo V

Obbligo violatoNorma che lo imponeDestinatario della sanzioneNorma sanzionatoria
Ricorrere alla segnaletica per i rischi residui e conformarla agli allegatiArt. 163Datore di lavoro e dirigenteArt. 165
Informare RLS e lavoratori e formarli sul significato dei segnaliArt. 164Datore di lavoro e dirigenteArt. 165
Vigilare sul rispetto delle disposizioni ricevuteArt. 19PrepostoArt. 56 (l’art. 166 è abrogato)
Osservare la segnaletica e le istruzioniArt. 20LavoratoreArt. 59

La tabella aiuta a impostare correttamente una verifica interna o la risposta a un verbale. Un cartello mancante su un’area con rischio residuo è un problema di scelta organizzativa, che ricade sull’art. 165. Un lavoratore che ignora un divieto segnalato correttamente, dopo essere stato formato, risponde invece secondo l’art. 59; il preposto che lo ha visto e non è intervenuto, secondo l’art. 56.

In fase ispettiva conviene quindi avere a disposizione tre elementi: il riferimento nel documento di valutazione dei rischi alle aree e ai rischi che richiedono segnaletica, la planimetria o l’elenco dei segnali installati, la registrazione della formazione erogata sul loro significato. Sono le prove che dimostrano l’adempimento degli artt. 163 e 164 e che evitano la contestazione.

Errori comuni

  1. Ritenere che l’art. 165 colpisca il lavoratore. È l’errore da evitare: la norma punisce il datore di lavoro e il dirigente, cioè chi deve predisporre e gestire la segnaletica, non chi la deve semplicemente rispettare.
  2. Scambiare la sanzione per amministrativa. L’art. 165 prevede l’arresto o l’ammenda: è una contravvenzione penale, non una sanzione amministrativa pecuniaria. Confondere i due piani porta a errori nel procedimento e nella difesa.
  3. Trascurare l’obbligo di informazione e formazione. La violazione dell’art. 164 è sanzionata autonomamente, come quella dell’art. 163: installare i cartelli senza spiegarne il significato non mette al riparo dalla contravvenzione.
  4. Dimenticare la procedura di prescrizione. La regolarizzazione della carenza segnaletica, nei termini fissati dall’organo di vigilanza, consente di estinguere il reato: ignorarla significa rinunciare alla via ordinaria di chiusura della contravvenzione.

Domande frequenti sull’art. 165

  • Chi è il destinatario delle sanzioni dell'art. 165?

    Il datore di lavoro e il dirigente, non il lavoratore. L'art. 165 colpisce chi ha il compito di predisporre e gestire i segnali di sicurezza e di informare e formare il personale: sono queste le posizioni di garanzia che rispondono della mancata o inadeguata segnaletica. La sanzione specifica per il preposto prevista dall'art. 166 è stata abrogata.

  • Che tipo di sanzione prevede l'art. 165?

    Una sanzione penale, non amministrativa: l'arresto oppure l'ammenda, in alternativa. Trattandosi di contravvenzione, opera di norma il meccanismo della prescrizione degli organi di vigilanza (artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, richiamati dall'art. 301), che consente di estinguere il reato regolarizzando la violazione e pagando una somma ridotta entro i termini fissati.

  • Per quali violazioni scatta la sanzione?

    Per l'inosservanza degli obblighi degli artt. 163 e 164: non ricorrere alla segnaletica quando i rischi residui lo richiedono, non conformarla alle prescrizioni degli allegati, oppure omettere l'informazione e la formazione dei lavoratori sul significato dei segnali. L'articolo distingue le due violazioni e associa a ciascuna una propria fascia di pena.