Titolo V
Art. 165 — Segnalazione gestuale
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 165 è brevissimo: è una norma di rinvio.
Co. 1 — Le caratteristiche della segnalazione gestuale sono indicate nell’allegato XXXII.
Tutto il contenuto operativo, cioè come devono essere i gesti e come si comportano le persone coinvolte, sta quindi nell’Allegato XXXII, che l’articolo rende vincolante. In sintesi, quell’allegato stabilisce che la segnalazione gestuale deve essere precisa, semplice, ampia, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinta da ogni altra segnalazione analoga. Definisce inoltre due figure — il segnalatore, che emette i gesti, e l’operatore, che li riceve e manovra — e fissa le regole d’impiego e il repertorio dei gesti convenzionali (inizio, alt, fine, sollevare, abbassare, avanzare, retrocedere, spostamenti laterali, pericolo o arresto d’emergenza).
Cosa significa in pratica
La segnalazione gestuale entra in gioco ogni volta che chi manovra un mezzo o un carico non vede bene la zona di lavoro e ha bisogno di essere guidato dall’esterno: un gruista che cala un carico oltre lo spigolo di un edificio, un carrellista che accosta a un ribalta, un autista che retrocede in una baia di carico. In queste situazioni la sicurezza dipende da un linguaggio condiviso e non ambiguo tra chi guarda e chi comanda.
Perché funzioni servono tre condizioni concrete:
- Un solo linguaggio. I gesti devono essere quelli standard dell’Allegato XXXII, uguali per tutti. Codici “di reparto” inventati sul posto sono la prima causa di incomprensioni.
- Un solo interlocutore. L’operatore deve ricevere ordini da un unico segnalatore per volta. Se più persone gesticolano, la manovra va fermata.
- Visibilità reciproca. Il segnalatore deve poter seguire con lo sguardo l’intero svolgimento della manovra restando fuori dalla traiettoria di pericolo. Se da una sola posizione non riesce a vedere tutto, l’allegato impone di prevedere segnalatori supplementari.
C’è una regola che vale come clausola di sicurezza generale: se l’operatore non può eseguire in sicurezza l’ordine ricevuto, sospende la manovra e chiede nuove istruzioni. Il segnale di alt o di arresto d’emergenza prevale sempre su ogni altro comando. In un magazzino con traffico di carrelli, per esempio, l’addetto che guida la retromarcia verso la baia deve poter fermare il mezzo con un gesto netto nel momento in cui un pedone entra nell’area.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: quando sceglie la segnalazione gestuale come misura idonea (art. 163), deve incaricare formalmente il segnalatore, garantire che indossi gli elementi di riconoscimento e assicurarsi che le condizioni di visibilità siano rispettate.
- Segnalatore: usa esclusivamente i gesti convenzionali, si dedica solo alla direzione della manovra e alla sicurezza delle persone vicine, si posiziona in un punto sicuro e ben visibile.
- Operatore (gruista, carrellista, conducente): esegue solo gli ordini che può compiere in sicurezza, riconosce un unico segnalatore, sospende in caso di dubbio.
- Lavoratori e preposti: chi opera nell’area interessata deve conoscere il significato dei gesti; il preposto vigila che la procedura sia effettivamente rispettata sul campo.
La formazione su questi gesti non è facoltativa: rientra negli obblighi di informazione e formazione sulla segnaletica previsti dall’art. 164. Un segnalatore che non conosce il codice standard, o operatori che non lo riconoscono, rendono la misura inutile.
Errori comuni
- Gesti “fatti in casa”. Codici improvvisati o dialetti gestuali di reparto che nessun nuovo assunto o lavoratore in appalto può capire. L’Allegato XXXII esiste proprio per uniformare il linguaggio.
- Segnalatore fuori posizione. Chi guida la manovra si mette dove non vede l’intera traiettoria del carico, o peggio sotto il carico sospeso. Se una sola postazione non basta, servono segnalatori aggiuntivi.
- Segnalatore multitasking. Affidare al segnalatore anche l’imbraco, il controllo di un altro mezzo o compiti amministrativi durante la manovra: l’allegato chiede che si dedichi solo a dirigere e a sorvegliare le persone vicine.
- Mancanza di riconoscibilità. Nessun elemento ad alta visibilità riservato al segnalatore: in un cantiere affollato di gilet arancioni, l’operatore non capisce a chi obbedire.
- Formazione assente. Attivare la segnalazione gestuale senza formare né il segnalatore né gli operatori sui gesti standard: la misura c’è sulla carta ma non nella pratica, con l’aggravante di una responsabilità in caso di infortunio.
Domande frequenti sull’art. 165
Chi può fare il segnalatore durante una manovra?
Deve essere un lavoratore appositamente incaricato e formato ai sensi dell'art. 164, che conosca i gesti convenzionali dell'Allegato XXXII. Durante la manovra deve dedicarsi esclusivamente alla direzione delle operazioni e alla sicurezza delle persone vicine, senza svolgere altri compiti in contemporanea.
La segnalazione gestuale sostituisce quella acustica o luminosa?
No: è una delle modalità previste dal Titolo V e va scelta quando è la più idonea alla situazione, tipicamente per guidare manovre di mezzi o di sollevamento carichi. In molti casi si combina con segnali acustici o con la comunicazione via radio, purché resti chiara e non ambigua.
Come deve essere riconoscibile il segnalatore?
L'Allegato XXXII chiede che il segnalatore indossi elementi di riconoscimento appropriati (giacca, casco, bracciali, palette) di colore vivo, possibilmente uniforme e riservati solo a lui, così che l'operatore lo individui a colpo d'occhio e distingua i suoi gesti da altri movimenti presenti nell'area.
Approfondisci
- ArticoloArt. 163 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 164 — Informazione e formazione
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- AllegatoAllegato XXXII — Prescrizioni per i segnali gestuali
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