Titolo V · Capo II — Sanzioni
Art. 165 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 165 apre il Capo II del Titolo V ed è la sua norma sanzionatoria: raccoglie le pene per la violazione degli obblighi sulla segnaletica di sicurezza a carico di datore di lavoro e dirigente. Non introduce nuovi doveri, ma stabilisce cosa accade quando quelli già previsti non vengono rispettati.
Co. 1 — Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto o con l’ammenda per la violazione dell’articolo 163 e, con una distinta fascia di pena, per la violazione dell’articolo 164.
Il rinvio agli artt. 163 e 164 è il cuore della norma: il primo impone di ricorrere alla segnaletica per i rischi che non si possono eliminare o ridurre altrimenti e di conformarla agli allegati tecnici; il secondo impone di informare e formare i lavoratori sul significato dei segnali. L’art. 165 è la traduzione sanzionatoria di questi due obblighi.
Cosa significa in pratica
Il Titolo V distingue con chiarezza chi deve fare cosa, e l’art. 165 individua di conseguenza chi risponde. La responsabilità è del datore di lavoro e del dirigente, cioè dei soggetti che hanno il potere e i mezzi per predisporre la segnaletica: acquistare e installare cartelli, colori, segnali acustici e luminosi, organizzare la segnalazione gestuale, e assicurare informazione e formazione al personale. Non è una norma che colpisce il lavoratore: chi esegue la prestazione non ha il compito di dotare l’ambiente della segnaletica corretta.
La sanzione è di natura penale, non amministrativa. La contravvenzione è punita in via alternativa con l’arresto o con l’ammenda, come è tipico dell’apparato sanzionatorio del Testo Unico. Trattandosi di reato contravvenzionale, trova applicazione la procedura di prescrizione affidata all’organo di vigilanza: l’ispettore impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; se il datore di lavoro adempie e paga la somma prevista, il reato si estingue. È il percorso ordinario con cui la gran parte di queste violazioni si chiude senza arrivare a giudizio.
Qualche esempio concreto di condotta che rientra nell’art. 165:
- non installare alcuna segnaletica in un’area dove permane un rischio residuo che andrebbe segnalato (violazione dell’art. 163);
- usare cartelli o colori non conformi alle prescrizioni degli allegati tecnici del Titolo V;
- non informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori sulla segnaletica impiegata;
- omettere la formazione sul significato dei segnali, in particolare di quelli che richiedono un gesto o una parola per essere compresi (violazione dell’art. 164).
L’art. 165 sanziona il datore di lavoro e il dirigente, ciascuno per la sfera di competenza che gli è propria. Il dirigente risponde nella misura in cui, per posizione e poteri, era tenuto ad attuare gli obblighi di segnaletica nell’ambito che dirige; il datore di lavoro risponde delle scelte organizzative e di spesa che quegli obblighi presuppongono. La ripartizione segue le funzioni effettivamente esercitate, anche in via di fatto (art. 299).
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario principale della sanzione. Deve ricorrere alla segnaletica per i rischi residui, conformarla agli allegati e garantire informazione e formazione, secondo gli artt. 163 e 164.
- Dirigente: risponde accanto al datore di lavoro per la sfera che dirige, quando dispone dei poteri per attuare gli obblighi di segnaletica nell’area di sua competenza.
- Preposto: non è tra i destinatari dell’art. 165. L’art. 166, che prevedeva una sanzione specifica a suo carico, è stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009; il preposto risponde dei propri obblighi di vigilanza secondo la disciplina generale dell’art. 56.
- Organo di vigilanza (ASL/INL): accerta la contravvenzione, impartisce la prescrizione e gestisce il procedimento di estinzione previsto per i reati in materia di sicurezza sul lavoro.
Sul piano sistematico, l’art. 165 è la disposizione speciale che raccoglie le sanzioni del solo Titolo V. Va tenuto distinto dall’art. 55, che è la norma generale sulle sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni degli obblighi principali del Testo Unico, e dagli altri articoli sanzionatori che chiudono i singoli titoli. Il modello, però, è lo stesso: pene contravvenzionali alternative — arresto o ammenda — commisurate alla gravità della violazione.
Chi risponde di cosa nel Titolo V
| Obbligo violato | Norma che lo impone | Destinatario della sanzione | Norma sanzionatoria |
|---|---|---|---|
| Ricorrere alla segnaletica per i rischi residui e conformarla agli allegati | Art. 163 | Datore di lavoro e dirigente | Art. 165 |
| Informare RLS e lavoratori e formarli sul significato dei segnali | Art. 164 | Datore di lavoro e dirigente | Art. 165 |
| Vigilare sul rispetto delle disposizioni ricevute | Art. 19 | Preposto | Art. 56 (l’art. 166 è abrogato) |
| Osservare la segnaletica e le istruzioni | Art. 20 | Lavoratore | Art. 59 |
La tabella aiuta a impostare correttamente una verifica interna o la risposta a un verbale. Un cartello mancante su un’area con rischio residuo è un problema di scelta organizzativa, che ricade sull’art. 165. Un lavoratore che ignora un divieto segnalato correttamente, dopo essere stato formato, risponde invece secondo l’art. 59; il preposto che lo ha visto e non è intervenuto, secondo l’art. 56.
In fase ispettiva conviene quindi avere a disposizione tre elementi: il riferimento nel documento di valutazione dei rischi alle aree e ai rischi che richiedono segnaletica, la planimetria o l’elenco dei segnali installati, la registrazione della formazione erogata sul loro significato. Sono le prove che dimostrano l’adempimento degli artt. 163 e 164 e che evitano la contestazione.
Errori comuni
- Ritenere che l’art. 165 colpisca il lavoratore. È l’errore da evitare: la norma punisce il datore di lavoro e il dirigente, cioè chi deve predisporre e gestire la segnaletica, non chi la deve semplicemente rispettare.
- Scambiare la sanzione per amministrativa. L’art. 165 prevede l’arresto o l’ammenda: è una contravvenzione penale, non una sanzione amministrativa pecuniaria. Confondere i due piani porta a errori nel procedimento e nella difesa.
- Trascurare l’obbligo di informazione e formazione. La violazione dell’art. 164 è sanzionata autonomamente, come quella dell’art. 163: installare i cartelli senza spiegarne il significato non mette al riparo dalla contravvenzione.
- Dimenticare la procedura di prescrizione. La regolarizzazione della carenza segnaletica, nei termini fissati dall’organo di vigilanza, consente di estinguere il reato: ignorarla significa rinunciare alla via ordinaria di chiusura della contravvenzione.
Domande frequenti sull’art. 165
Chi è il destinatario delle sanzioni dell'art. 165?
Il datore di lavoro e il dirigente, non il lavoratore. L'art. 165 colpisce chi ha il compito di predisporre e gestire i segnali di sicurezza e di informare e formare il personale: sono queste le posizioni di garanzia che rispondono della mancata o inadeguata segnaletica. La sanzione specifica per il preposto prevista dall'art. 166 è stata abrogata.
Che tipo di sanzione prevede l'art. 165?
Una sanzione penale, non amministrativa: l'arresto oppure l'ammenda, in alternativa. Trattandosi di contravvenzione, opera di norma il meccanismo della prescrizione degli organi di vigilanza (artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, richiamati dall'art. 301), che consente di estinguere il reato regolarizzando la violazione e pagando una somma ridotta entro i termini fissati.
Per quali violazioni scatta la sanzione?
Per l'inosservanza degli obblighi degli artt. 163 e 164: non ricorrere alla segnaletica quando i rischi residui lo richiedono, non conformarla alle prescrizioni degli allegati, oppure omettere l'informazione e la formazione dei lavoratori sul significato dei segnali. L'articolo distingue le due violazioni e associa a ciascuna una propria fascia di pena.