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Guida · Attrezzature e impianti · 11 min di lettura

Carrelli elevatori: uso sicuro, formazione e verifiche

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il carrello elevatore è l’attrezzatura più diffusa in magazzino e insieme una delle più coinvolte negli infortuni gravi: ribaltamenti, investimenti di pedoni, caduta del carico. La buona notizia è che gli obblighi sono chiari e concatenati. Vediamo come costruire una gestione che regga a un controllo e, soprattutto, eviti l’incidente.

Passo 1 — Parti dalla macchina giusta e conforme

Prima ancora dell’uso viene l’acquisto. Un carrello immesso sul mercato deve essere marcato CE, accompagnato da dichiarazione di conformità e da libretto di uso e manutenzione in italiano (art. 70 e guida sulla marcatura CE). Verifica che la portata nominale e il diagramma di carico siano leggibili sul mezzo e coerenti con ciò che movimenterai davvero: un carrello scelto sottodimensionato spinge gli operatori a sovraccaricarlo.

Per i mezzi già in azienda o acquistati usati, il datore di lavoro resta comunque tenuto a metterli a disposizione conformi ai requisiti dell’Allegato V: cinture o sistemi di ritenzione del conducente, protezione contro il ribaltamento e contro la caduta di oggetti, avvisatore acustico funzionante.

Passo 2 — Abilita chi guida, non solo formalo

L’uso dei carrelli semoventi con conducente a bordo richiede una specifica abilitazione, oltre alla normale informazione, formazione e addestramento previste dall’art. 73. Il percorso è quello dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: moduli teorici, modulo pratico sullo specifico tipo di carrello e prova finale. L’abilitazione va aggiornata alla scadenza quinquennale prevista dall’Accordo.

Attenzione a due errori frequenti: pensare che il patentino della logistica valga per qualsiasi mezzo (il modulo pratico è distinto per carrelli industriali, semoventi telescopici, telescopici rotativi) e dimenticare che l’abilitazione non esonera dall’addestramento sul modello aziendale. Chi passa da un frontale a un commissionatore va addestrato di nuovo. Per il quadro completo dei percorsi vedi la guida ai patentini attrezzature.

Passo 3 — Rendi obbligatorio il controllo prima dell’uso

L’art. 71 impone che le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione e di controlli. Il presidio quotidiano più efficace è il controllo di inizio turno affidato all’operatore: freni, sterzo, avvisatore acustico e faro rotante, stato delle forche e delle catene, livelli, pressione o carica della batteria, tenuta idraulica. Un modulo di pochi campi, firmato a inizio turno, trasforma un gesto verbale in tracciamento.

Esempio concreto: in un magazzino di distribuzione il carrellista trova a inizio turno una perdita d’olio sotto il montante. Con la procedura scritta, mette il mezzo fuori servizio con cartellino, annota l’anomalia e ne usa un altro; senza procedura, quasi sempre “finisce il turno così”. La differenza tra i due scenari è un modulo prestampato.

Passo 4 — Programma manutenzione e controlli periodici

Oltre al pre-uso servono i controlli periodici a intervalli definiti, eseguiti da personale competente e verbalizzati. Segui il libretto del costruttore per periodicità e punti da verificare, e conserva gli esiti nel registro dei controlli delle attrezzature. È qui che si intercettano usura delle catene di sollevamento, gioco degli organi di guida e degrado dei sistemi di ritenzione prima che diventino un guasto in esercizio.

Passo 5 — Gestisci le verifiche periodiche dovute per legge

Alcuni carrelli rientrano tra le attrezzature dell’Allegato VII soggette a verifica periodica ai sensi dell’art. 71, comma 11, con la disciplina attuativa del DM 11 aprile 2011. In particolare i carrelli semoventi a braccio telescopico sono soggetti a verifica da parte dell’INAIL (prima verifica) e poi dell’ASL o di soggetti abilitati. I carrelli frontali a contrappeso, invece, non sono elencati nell’Allegato VII: restano gestiti tramite i controlli e la manutenzione dell’art. 71. Per non sbagliare classificazione, incrocia il modello con l’elenco ufficiale seguendo la guida alle verifiche periodiche e verifica sempre la fonte per periodicità e soggetti competenti.

Passo 6 — Governa l’interazione mezzi–persone

La maggior parte degli infortuni gravi con i carrelli nasce dall’incrocio con i pedoni. Le misure organizzative pesano quanto la macchina: percorsi separati e segnalati, specchi parabolici agli incroci ciechi, limiti di velocità interni, divieto di trasporto di persone sulle forche, obbligo di cintura. Il preposto ha qui un ruolo di vigilanza concreto, mentre l’operatore (lavoratore) è tenuto a usare il mezzo secondo le istruzioni ricevute. Inserisci nel DVR la valutazione del rischio di investimento da mezzi in movimento e di ribaltamento.

Checklist di conformità

  • Carrello marcato CE, con libretto e diagramma di portata leggibile
  • Sistema di ritenzione del conducente e protezioni presenti e funzionanti
  • Operatori con abilitazione ex Accordo 2012, aggiornata e per il tipo corretto di mezzo
  • Addestramento sullo specifico modello aziendale documentato
  • Modulo di controllo pre-uso adottato e firmato a ogni turno
  • Manutenzione periodica programmata e registrata
  • Verifiche periodiche dell’Allegato VII eseguite per i mezzi che vi rientrano
  • Viabilità interna con separazione mezzi-pedoni e regole d’uso affisse

Domande frequenti

Serve un patentino per guidare il muletto in azienda?

Sì. Chi usa un carrello elevatore semovente con conducente a bordo deve avere una specifica abilitazione rilasciata al termine del percorso previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, con parte teorica, pratica e verifica finale. L'abilitazione va aggiornata a scadenza quinquennale. Non basta la formazione generale del lavoratore.

I carrelli elevatori sono soggetti a verifica periodica obbligatoria?

Dipende dal tipo. I carrelli semoventi a braccio telescopico rientrano tra le attrezzature dell'Allegato VII soggette a verifica periodica da parte di INAIL o soggetti abilitati. I carrelli frontali a contrappeso non sono nell'Allegato VII, ma restano soggetti agli obblighi di controllo e manutenzione periodica dell'art. 71: consulta l'elenco ufficiale per il tuo modello.

Chi non ha ancora fatto il corso può usare il carrello sotto supervisione?

No. L'abilitazione è un requisito preventivo: l'operatore non può manovrare il mezzo, nemmeno affiancato, finché non ha completato il percorso e superato la prova pratica. La supervisione di un collega abilitato non sostituisce l'abilitazione mancante.

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