Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 195 — Informazione e formazione dei lavoratori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 195 collega gli obblighi generali di informazione e formazione al rischio specifico del rumore. In sintesi:
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione siano informati e formati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento a: a) la natura di tali rischi; b) le misure adottate in applicazione del Capo II per eliminare o ridurre al minimo il rischio, e le circostanze in cui si applicano; c) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; d) i risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate ai sensi dell’articolo 190, con la spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; f) l’utilità e i mezzi per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito; g) le circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e il suo obiettivo, ai sensi dell’articolo 196; h) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.
La soglia di riferimento è il valore inferiore di azione: un livello di esposizione giornaliera di 80 dB(A) oppure una pressione acustica di picco di 135 dB(C). Da lì in su l’informazione e la formazione non sono più generiche, ma devono coprire i punti specifici dell’articolo.
Cosa significa in pratica
L’art. 195 traduce un principio semplice: chi lavora nel rumore deve sapere quanto è esposto, perché è un problema e cosa fare per proteggersi. Non basta consegnare gli otoprotettori; occorre che il lavoratore capisca il senso della misura e la usi correttamente.
Il punto di partenza è la valutazione del rischio rumore dell’art. 190: la fonometria fornisce i numeri (LEX,8h, picco) che alimentano il contenuto della lettera d). Un errore ricorrente è tenere questi dati nel cassetto: la norma chiede invece di restituirli ai lavoratori, spiegando cosa significa essere esposti, per esempio, a 87 dB(A) e quale margine separa quel valore dai limiti dell’art. 189.
Un caso tipico. In un reparto di stampaggio la valutazione colloca gli addetti a 88 dB(A), sopra il valore superiore di azione. Qui l’art. 195 impone di illustrare: la natura del danno uditivo (irreversibile e cumulativo), le misure tecniche e organizzative adottate (art. 192), l’obbligo di indossare gli otoprotettori consegnati, come accorgersi dei primi segnali (acufeni, sensazione di ovattamento a fine turno) e il fatto che a quel livello la sorveglianza sanitaria diventa dovuta. Tutto questo va documentato: in sede ispettiva o dopo la diagnosi di un’ipoacusia, la domanda sarà se il lavoratore era stato informato e formato in modo pertinente.
L’uso corretto dei DPI uditivi (lettera e) merita attenzione particolare. Un tappo inserito male o una cuffia indossata sopra i capelli lunghi abbatte l’attenuazione dichiarata: la formazione deve essere pratica, non teorica. Per i DPI dell’udito il collegamento è con l’art. 193, che ne disciplina la scelta e la messa a disposizione a partire dalle diverse soglie di azione.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente): assicura che i lavoratori esposti oltre il valore inferiore di azione ricevano informazione e formazione sui punti dell’art. 195, e ne conserva la documentazione. È il destinatario diretto dell’obbligo, in continuità con gli artt. 36 e 37.
- RSPP: supporta la costruzione dei contenuti, traducendo i risultati della fonometria in messaggi comprensibili.
- Medico competente: contribuisce alla parte sulla sorveglianza sanitaria e sul riconoscimento dei sintomi di danno uditivo (lettere f e g), nell’ambito dell’art. 196.
- Preposto: vigila sul concreto utilizzo degli otoprotettori e sull’applicazione delle procedure di lavoro sicure.
- Lavoratori: hanno l’obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di utilizzare correttamente i mezzi di protezione, come per ogni altro rischio (art. 20).
Errori comuni
- Formazione generica sul “rischio agenti fisici”. Un modulo che non entra nei numeri della valutazione, nei valori di azione e nelle procedure specifiche non soddisfa l’art. 195: la norma elenca contenuti puntuali che devono risultare erogati.
- Dati della fonometria non comunicati. La lettera d) chiede espressamente di condividere i risultati delle misurazioni; conservarli solo nel DVR non basta.
- Consegna degli otoprotettori senza addestramento all’uso. La lettera e) impone di formare sull’uso corretto: senza affiancamento pratico, l’attenuazione reale è molto inferiore a quella dichiarata.
- Ignorare i lavoratori tra 80 e 85 dB(A). L’obbligo scatta già al valore inferiore di azione (80 dB(A)), non solo al superamento del valore superiore: escludere questa fascia è una delle mancanze più frequenti.
- Formazione “una tantum”. Cambiano macchine, lavorazioni o esiti della valutazione: come per la formazione dell’art. 37, i contenuti vanno aggiornati quando mutano le condizioni di esposizione.
Domande frequenti sull’art. 195
Da quale livello di rumore scatta l'obbligo di informare e formare?
L'obbligo dell'art. 195 riguarda i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione, fissati dall'art. 189 a un livello di esposizione giornaliera di 80 dB(A) o a una pressione acustica di picco di 135 dB(C). Al di sotto di queste soglie resta comunque l'informazione generale sui rischi prevista dagli artt. 36 e 37.
La formazione sul rumore è un corso a parte rispetto a quella generale?
Non necessariamente un corso separato, ma i contenuti dell'art. 195 devono essere effettivamente erogati e documentati. Nella pratica si integrano nel percorso formativo specifico dell'art. 37 o in un modulo dedicato agli agenti fisici, con attestazione che copra i punti richiesti dalla norma.
Cosa deve contenere in concreto l'informazione sul rumore?
La natura del rischio, le misure adottate, i valori limite e di azione, i risultati della valutazione e delle misurazioni, l'uso corretto dei DPI uditivi, come riconoscere i sintomi di danno all'udito, quando spetta la sorveglianza sanitaria e le procedure di lavoro sicure. Sono gli otto punti elencati dall'articolo.
Approfondisci
- ArticoloArt. 190 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 189 — Valori limite di esposizione e valori di azione
- ArticoloArt. 193 — Uso dei dispositivi di protezione individuali
- ArticoloArt. 196 — Sorveglianza sanitaria
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- GlossarioRumore
- GuidaValutazione del rumore: fonometrie e misure