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TUS

Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 195 — Informazione e formazione dei lavoratori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 195 collega gli obblighi generali di informazione e formazione al rischio specifico del rumore. In sintesi:

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione siano informati e formati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento a: a) la natura di tali rischi; b) le misure adottate in applicazione del Capo II per eliminare o ridurre al minimo il rischio, e le circostanze in cui si applicano; c) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; d) i risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate ai sensi dell’articolo 190, con la spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; f) l’utilità e i mezzi per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito; g) le circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e il suo obiettivo, ai sensi dell’articolo 196; h) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

La soglia di riferimento è il valore inferiore di azione: un livello di esposizione giornaliera di 80 dB(A) oppure una pressione acustica di picco di 135 dB(C). Da lì in su l’informazione e la formazione non sono più generiche, ma devono coprire i punti specifici dell’articolo.

Cosa significa in pratica

L’art. 195 traduce un principio semplice: chi lavora nel rumore deve sapere quanto è esposto, perché è un problema e cosa fare per proteggersi. Non basta consegnare gli otoprotettori; occorre che il lavoratore capisca il senso della misura e la usi correttamente.

Il punto di partenza è la valutazione del rischio rumore dell’art. 190: la fonometria fornisce i numeri (LEX,8h, picco) che alimentano il contenuto della lettera d). Un errore ricorrente è tenere questi dati nel cassetto: la norma chiede invece di restituirli ai lavoratori, spiegando cosa significa essere esposti, per esempio, a 87 dB(A) e quale margine separa quel valore dai limiti dell’art. 189.

Un caso tipico. In un reparto di stampaggio la valutazione colloca gli addetti a 88 dB(A), sopra il valore superiore di azione. Qui l’art. 195 impone di illustrare: la natura del danno uditivo (irreversibile e cumulativo), le misure tecniche e organizzative adottate (art. 192), l’obbligo di indossare gli otoprotettori consegnati, come accorgersi dei primi segnali (acufeni, sensazione di ovattamento a fine turno) e il fatto che a quel livello la sorveglianza sanitaria diventa dovuta. Tutto questo va documentato: in sede ispettiva o dopo la diagnosi di un’ipoacusia, la domanda sarà se il lavoratore era stato informato e formato in modo pertinente.

L’uso corretto dei DPI uditivi (lettera e) merita attenzione particolare. Un tappo inserito male o una cuffia indossata sopra i capelli lunghi abbatte l’attenuazione dichiarata: la formazione deve essere pratica, non teorica. Per i DPI dell’udito il collegamento è con l’art. 193, che ne disciplina la scelta e la messa a disposizione a partire dalle diverse soglie di azione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente): assicura che i lavoratori esposti oltre il valore inferiore di azione ricevano informazione e formazione sui punti dell’art. 195, e ne conserva la documentazione. È il destinatario diretto dell’obbligo, in continuità con gli artt. 36 e 37.
  • RSPP: supporta la costruzione dei contenuti, traducendo i risultati della fonometria in messaggi comprensibili.
  • Medico competente: contribuisce alla parte sulla sorveglianza sanitaria e sul riconoscimento dei sintomi di danno uditivo (lettere f e g), nell’ambito dell’art. 196.
  • Preposto: vigila sul concreto utilizzo degli otoprotettori e sull’applicazione delle procedure di lavoro sicure.
  • Lavoratori: hanno l’obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di utilizzare correttamente i mezzi di protezione, come per ogni altro rischio (art. 20).

Errori comuni

  1. Formazione generica sul “rischio agenti fisici”. Un modulo che non entra nei numeri della valutazione, nei valori di azione e nelle procedure specifiche non soddisfa l’art. 195: la norma elenca contenuti puntuali che devono risultare erogati.
  2. Dati della fonometria non comunicati. La lettera d) chiede espressamente di condividere i risultati delle misurazioni; conservarli solo nel DVR non basta.
  3. Consegna degli otoprotettori senza addestramento all’uso. La lettera e) impone di formare sull’uso corretto: senza affiancamento pratico, l’attenuazione reale è molto inferiore a quella dichiarata.
  4. Ignorare i lavoratori tra 80 e 85 dB(A). L’obbligo scatta già al valore inferiore di azione (80 dB(A)), non solo al superamento del valore superiore: escludere questa fascia è una delle mancanze più frequenti.
  5. Formazione “una tantum”. Cambiano macchine, lavorazioni o esiti della valutazione: come per la formazione dell’art. 37, i contenuti vanno aggiornati quando mutano le condizioni di esposizione.

Domande frequenti sull’art. 195

Da quale livello di rumore scatta l'obbligo di informare e formare?

L'obbligo dell'art. 195 riguarda i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione, fissati dall'art. 189 a un livello di esposizione giornaliera di 80 dB(A) o a una pressione acustica di picco di 135 dB(C). Al di sotto di queste soglie resta comunque l'informazione generale sui rischi prevista dagli artt. 36 e 37.

La formazione sul rumore è un corso a parte rispetto a quella generale?

Non necessariamente un corso separato, ma i contenuti dell'art. 195 devono essere effettivamente erogati e documentati. Nella pratica si integrano nel percorso formativo specifico dell'art. 37 o in un modulo dedicato agli agenti fisici, con attestazione che copra i punti richiesti dalla norma.

Cosa deve contenere in concreto l'informazione sul rumore?

La natura del rischio, le misure adottate, i valori limite e di azione, i risultati della valutazione e delle misurazioni, l'uso corretto dei DPI uditivi, come riconoscere i sintomi di danno all'udito, quando spetta la sorveglianza sanitaria e le procedure di lavoro sicure. Sono gli otto punti elencati dall'articolo.

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