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TUS

Titolo X-bis

Art. 286-sexies — Misure di prevenzione specifiche

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 286-sexies è il cuore operativo del Titolo X-bis, dedicato alla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Se l’art. 286-quinquies impone di valutare il rischio da taglienti, questo articolo dice quali misure concrete il datore di lavoro deve mettere in campo una volta che quel rischio è emerso.

Co. 1 — Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate: a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo ed eliminazione in sicurezza dei dispositivi medici taglienti e acuminati e dei rifiuti contaminati, con contenitori per taglienti adeguatamente sigillati e chiaramente identificabili, collocati il più vicino possibile alle zone d’uso; b) eliminazione dell’uso non necessario di aghi e di oggetti taglienti o acuminati; c) messa a disposizione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza; e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione della formazione sull’uso corretto dei dispositivi, sulle procedure di notifica post-esposizione e sulla profilassi; g) informazione e sensibilizzazione dei lavoratori, anche con materiale informativo e con l’offerta gratuita delle vaccinazioni; h) previsione di procedure di risposta in caso di ferimento, che assicurino cure immediate, notifica, monitoraggio e riservatezza per il lavoratore.

In sintesi: la norma traduce l’obiettivo generale — nessuno deve ferirsi con un ago o un bisturi usato — in un elenco di misure verificabili, che vanno dalla scelta dei dispositivi al gesto quotidiano dell’operatore, fino alla gestione della ferita quando comunque accade.

Cosa significa in pratica

La logica dell’articolo è quella della gerarchia della prevenzione applicata al taglio e alla punta: prima si elimina la fonte del rischio dove non serve, poi si sostituisce con dispositivi più sicuri, infine si organizzano procedure e comportamenti.

Come si traduce concretamente:

  1. Meno taglienti in circolazione. La misura più efficace è non usare un ago quando non è necessario (lettera b): dove esistono alternative senza puntura, il tagliente va eliminato dal processo, non solo gestito.
  2. Dispositivi con il meccanismo di sicurezza. Aghi retrattili, siringhe con guaina di protezione, bisturi schermati: la lettera c) impone di mettere a disposizione dispositivi che riducono strutturalmente la probabilità di puntura. Non è un optional, ma un obbligo che discende dalla valutazione dei rischi.
  3. Il divieto di reincappucciamento. Il gesto di rimettere il cappuccio all’ago a mano è una delle prime cause di puntura: la lettera d) lo vieta in modo immediato. L’ago usato va eliminato direttamente nel contenitore per taglienti, che deve essere a portata di mano, sigillabile e riconoscibile (lettera a).
  4. Procedure di uso e smaltimento. Contenitori per taglienti collocati il più vicino possibile al punto d’uso, mai riempiti oltre il limite, chiaramente identificabili: la sicurezza dello smaltimento è parte integrante della misura, tanto quanto il dispositivo.
  5. Formazione, informazione, vaccinazione. L’operatore deve sapere usare correttamente il dispositivo di sicurezza, conoscere la procedura post-esposizione e avere accesso gratuito alle vaccinazioni (per esempio contro l’epatite B). Le lettere f) e g) rendono questi tre elementi un obbligo, non una buona pratica facoltativa.
  6. La procedura per quando accade comunque. La lettera h) impone di avere pronta una risposta all’infortunio: cure immediate, notifica dell’evento, monitoraggio e riservatezza per il lavoratore ferito.

Il filo che tiene insieme le misure è la sorveglianza sanitaria (lettera e), che accompagna gli operatori esposti e si salda con la gestione generale del rischio biologico del Titolo X.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (della struttura sanitaria): destinatario diretto dell’obbligo. Sceglie e mette a disposizione i dispositivi di sicurezza, definisce le procedure di uso e smaltimento, organizza formazione, informazione e vaccinazioni, predispone la procedura di risposta agli infortuni.
  • Dirigenti e preposti di reparto: garantiscono l’applicazione concreta delle misure sul campo — contenitori nel posto giusto, divieto di reincappucciamento rispettato, procedure conosciute in ogni turno.
  • Medico competente: gestisce la sorveglianza sanitaria degli operatori esposti e la vaccinazione, in raccordo con la valutazione del rischio da taglienti.
  • Lavoratori: usano correttamente i dispositivi di sicurezza, rispettano il divieto di reincappucciamento e le procedure di smaltimento, segnalano tempestivamente le ferite.
  • RLS: consultato nell’individuazione delle misure e nella scelta dei dispositivi, coerentemente con il sistema di prevenzione della struttura.

Le misure dell’art. 286-sexies vanno lette insieme alle misure generali di tutela del Titolo X-bis e, in caso di ferita, alla gestione dell’evento secondo le regole del rischio biologico e con l’eventuale denuncia INAIL.

Errori comuni

  1. Comprare dispositivi di sicurezza e non usarli. Introdurre siringhe schermate senza formare il personale al loro uso corretto (lettera f) svuota la misura: il meccanismo di sicurezza va attivato ogni volta, non lasciato inutilizzato.
  2. Contenitori lontani o troppo pieni. Un contenitore per taglienti collocato in fondo al corridoio, o riempito oltre il limite, spinge l’operatore a manovre pericolose. La lettera a) chiede che sia vicino al punto d’uso e correttamente gestito.
  3. Tollerare il reincappucciamento “per abitudine”. Il divieto della lettera d) è immediato e non ammette deroghe di prassi: continuare a rimettere il cappuccio a mano è una violazione, oltre che la prima causa di puntura.
  4. Trattare formazione e vaccinazione come facoltative. Informazione, formazione e offerta gratuita delle vaccinazioni sono obblighi puntuali (lettere f e g), non iniziative discrezionali della struttura.
  5. Nessuna procedura pronta per l’infortunio. Senza la procedura di risposta della lettera h), la puntura accidentale viene gestita in modo improvvisato, con il rischio di perdere la finestra utile per la profilassi post-esposizione.

Domande frequenti sull’art. 286-sexies

Cosa prevede in concreto l'art. 286-sexies?

Elenca le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare quando la valutazione dei rischi evidenzia il pericolo di ferite da taglio o da punta: procedure sicure di uso e smaltimento dei taglienti, eliminazione dell'uso non necessario di aghi, dispositivi dotati di meccanismi di sicurezza, divieto di reincappucciamento manuale, sorveglianza sanitaria, formazione, informazione e procedure di risposta in caso di ferimento.

Perché è vietato il reincappucciamento manuale degli aghi?

Perché rimettere il cappuccio all'ago a mano è uno dei gesti che più frequentemente provoca punture accidentali. La lettera d) dell'art. 286-sexies lo vieta in modo immediato in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza: l'ago va eliminato direttamente nell'apposito contenitore per taglienti, senza manovre di reincappucciamento.

Chi risponde se le misure specifiche non vengono adottate?

Ne rispondono sia il datore di lavoro sia il dirigente, ciascuno per la sfera di competenza e i poteri effettivamente esercitati. La sanzione è quella dell'art. 286-septies, comma 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda. La norma non fissa importi in euro nel proprio corpo.

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