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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione I — Campo di applicazione

Art. 107 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 107 contiene una sola definizione, ma è quella che apre l’intera disciplina dei lavori in quota:

Agli effetti delle disposizioni del Capo II si intende per lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Tre elementi, tutti necessari:

  • un’attività lavorativa: non conta il luogo in sé, ma il fatto che qualcuno vi stia lavorando;
  • il rischio di caduta: la definizione guarda alla caduta possibile, non alla posizione dei piedi del lavoratore;
  • la soglia dei 2 metri rispetto a un piano stabile: il dislivello si misura verso il piano sicuro su cui il lavoratore precipiterebbe.

Cosa significa in pratica

La definizione dell’art. 107 è il “sensore” che fa scattare tutta la Sezione II del Capo II: quando un’attività rientra nel perimetro, il datore di lavoro deve applicare le regole sulla scelta delle attrezzature per i lavori in quota dell’art. 111 — priorità alle protezioni collettive, idoneità dell’attrezzatura al tipo di lavoro — e, a seconda dei casi, le norme su scale, ponteggi, lavori su funi e sistemi anticaduta.

Il punto che genera più errori applicativi è la misura. I 2 metri non sono l’altezza del piano di calpestio, ma il dislivello della caduta potenziale rispetto a un piano stabile. Due esempi aziendali chiariscono la differenza:

  • un manutentore su un trabattello con piano a 1,8 metri, in un capannone con pavimento pianeggiante, non è formalmente in lavoro in quota (anche se la prudenza — e il DVR — suggeriscono comunque protezioni);
  • un operaio che lavora in piedi sul bordo di uno scavo profondo 3 metri è in lavoro in quota pur avendo i piedi “a terra”, perché il piano stabile rispetto al quale può cadere è il fondo dello scavo.

Anche la nozione di piano stabile va presa sul serio: un lucernario, una copertura in eternit o in lamiera non portante, una passerella deteriorata non sono piani stabili. Chi cammina su una copertura non calpestabile a 2 metri da terra è esposto a caduta verso il piano sottostante, e il rischio di sfondamento rientra a pieno titolo tra le cadute dall’alto da governare.

Infine, il perimetro normativo. La definizione è dettata “agli effetti del presente Capo”, cioè del Capo II del Titolo IV, che ai sensi dell’art. 105 si applica alle attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse — con le esclusioni dell’art. 106. Nella pratica ispettiva e giudiziaria, però, la soglia dei 2 metri è diventata il riferimento generale per qualunque attività con rischio di caduta dall’alto: dalla sostituzione di un corpo illuminante in un magazzino alla manutenzione di una copertura industriale. Se in azienda esistono attività sopra soglia, il percorso è quello descritto nella guida sui lavori in quota: valutazione specifica, scelta delle attrezzature, formazione e addestramento, DPI anticaduta dove le protezioni collettive non bastano.

Un’ultima avvertenza: la soglia dei 2 metri delimita l’applicazione delle norme speciali, non l’obbligo di sicurezza. Una caduta da 1,5 metri su uno spigolo può essere mortale: sotto soglia restano gli obblighi generali di valutazione e prevenzione degli artt. 15, 17 e 28, e la giurisprudenza costante non ammette “zone franche” fondate sul solo dato numerico.

Domande frequenti sull’art. 107

Da dove si misurano i 2 metri del lavoro in quota?

L'altezza si valuta rispetto a un piano stabile: conta il dislivello tra il punto in cui il lavoratore può cadere e il piano sicuro sottostante, non l'altezza a cui poggia i piedi. Chi lavora a 1,5 metri sul bordo di uno scavo profondo o di un vuoto tecnico può quindi trovarsi comunque in un lavoro in quota, perché la caduta possibile supera i 2 metri.

Sotto i 2 metri il datore di lavoro non deve fare nulla?

No. Sotto la soglia non scattano le disposizioni specifiche sui lavori in quota del Capo II, ma restano pienamente applicabili gli obblighi generali: la caduta da un metro può comunque provocare infortuni gravi e va valutata nel DVR ai sensi degli artt. 15, 17 e 28, con le misure di prevenzione proporzionate al rischio.

La definizione di lavoro in quota vale solo nei cantieri edili?

La definizione è dettata agli effetti del Capo II del Titolo IV, che riguarda le costruzioni e i lavori in quota. Nella pratica però è il riferimento usato da organi di vigilanza e giurisprudenza per qualsiasi attività con rischio di caduta dall'alto: manutenzioni su coperture, magazzini con soppalchi, potature, installazione di impianti. Le misure tecniche degli artt. 111 e seguenti sono il parametro con cui viene giudicata ogni scelta del datore di lavoro.

Lavorare su una scala portatile o su una PLE è lavoro in quota?

Sì, se l'operatore è esposto a una possibile caduta da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile. La scala portatile e la piattaforma di lavoro elevabile sono proprio due delle attrezzature che l'art. 111 chiede di scegliere in base a durata, frequenza e caratteristiche del lavoro, privilegiando le protezioni collettive rispetto a quelle individuali.

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