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TUS

Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 193 — Uso dei dispositivi di protezione individuali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 193 attua, per il rischio rumore, l’obbligo generale di fornire i DPI previsto dall’art. 18, co. 1, lett. c). Interviene solo quando il rumore non può essere evitato con le misure di prevenzione e protezione dell’art. 192: i dispositivi di protezione dell’udito sono l’ultima linea di difesa, non la prima.

Co. 1 — Quando i rischi da rumore non sono eliminabili con le misure dell’art. 192, il datore di lavoro fornisce dispositivi di protezione dell’udito conformi al Titolo III, Capo II (la disciplina generale dei DPI), alle seguenti condizioni: a) se l’esposizione supera i valori inferiori di azione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI dell’udito; b) se l’esposizione è pari o superiore ai valori superiori di azione, esige che i lavoratori li utilizzino; c) sceglie DPI dell’udito che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per l’udito; d) verifica l’efficacia dei DPI dell’udito.

Co. 2 — L’attenuazione prodotta dai DPI indossati si considera solo per valutare l’efficacia della protezione e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono adeguati se, correttamente usati, mantengono il rischio a un livello pari o inferiore ai valori inferiori di azione.

Le soglie richiamate sono quelle fissate dall’art. 189: valori inferiori di azione LEX,8h = 80 dB(A), valori superiori di azione LEX,8h = 85 dB(A), valore limite di esposizione LEX,8h = 87 dB(A) (con i corrispondenti valori di picco).

Cosa significa in pratica

La norma costruisce una scala a due gradini che governa quasi ogni valutazione del rumore in azienda. Il primo gradino sono gli 80 dB(A): superata questa soglia devi rendere disponibili gli otoprotettori a chi vuole usarli, ma non puoi imporli. Il secondo gradino sono gli 85 dB(A): qui la protezione dell’udito diventa obbligatoria, e non basta che i DPI siano in magazzino — devi pretenderne l’uso e far vigilare i preposti perché vengano effettivamente indossati.

Un esempio concreto. In una carpenteria metallica la fonometria misura per il saldatore un LEX,8h di 83 dB(A) e per l’addetto alla smerigliatura 88 dB(A). Per il saldatore metti a disposizione inserti o cuffie e li segnali come raccomandati; per lo smerigliatore l’uso è obbligatorio, con cartellonistica di obbligo, addestramento e controllo del preposto. Se lo smerigliatore lavora senza cuffie, non è (solo) un problema suo: è una tua inadempienza.

Il comma 2 chiarisce un equivoco tecnico ricorrente. L’attenuazione dichiarata dell’otoprotettore non riclassifica il lavoratore in una fascia più bassa. Se all’orecchio nudo il livello è 88 dB(A), quel lavoratore resta sopra i valori superiori di azione anche indossando cuffie che portano l’esposizione effettiva a 75 dB(A): continuerà quindi ad avere DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria e formazione specifica. L’attenuazione serve solo a due verifiche: che tu rimanga sotto il valore limite di 87 dB(A) e che il DPI scelto sia davvero adeguato, cioè capace di riportare il rischio all’orecchio protetto sotto gli 80 dB(A).

Da qui il punto più delicato: verificare l’efficacia (lettera d). Non è un adempimento formale. Un otoprotettore va scelto sul rumore reale — spettro in frequenza, tonalità, impulsività — e non “a catalogo”. Una cuffia con forte attenuazione sulle alte frequenze può essere inutile contro un rumore a bassa frequenza; un inserto con SNR elevatissimo può iper-proteggere e isolare il lavoratore dai segnali di allarme, spingendolo a toglierlo. La scelta corretta è quella che riduce il rischio al minimo restando compatibile con la mansione e con la comunicazione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: fornisce i DPI dell’udito, li sceglie adeguati al rumore reale, ne mette a disposizione (sopra 80 dB(A)) o ne esige l’uso (da 85 dB(A) in su) e ne verifica l’efficacia. Resta in capo a lui il rispetto del valore limite dell’art. 189.
  • Dirigente: attua le misure organizzando la dotazione e i controlli; è tra i destinatari delle sanzioni dell’art. 219.
  • Preposto: vigila che gli otoprotettori siano indossati dove obbligatori e interviene sulle inosservanze, in coerenza con i suoi obblighi di sovrintendenza.
  • Lavoratore: utilizza correttamente i DPI messi a disposizione, li conserva e segnala difetti; l’uso è un suo obbligo dove imposto dalla valutazione.
  • Medico competente: la sorveglianza sanitaria dell’art. 196 e i controlli audiometrici orientano la scelta e la verifica di efficacia dei dispositivi.

Vale il rinvio all’art. 77: la disciplina generale dei DPI (analisi, scelta, informazione, formazione e — per i dispositivi che lo richiedono — addestramento) si applica anche agli otoprotettori. La gestione documentata della consegna e della manutenzione è parte dell’obbligo, non un di più.

Errori comuni

  1. Fermarsi alla consegna. Verbalizzare la distribuzione degli inserti e archiviare non basta: senza verifica di efficacia, formazione e vigilanza sull’uso, l’obbligo dell’art. 193 non è assolto.
  2. Sottrarre l’attenuazione per “declassare” l’esposizione. Usare il livello all’orecchio protetto per collocare il lavoratore sotto gli 85 dB(A) e togliergli sorveglianza sanitaria e formazione: è un uso vietato dal comma 2.
  3. Otoprotettore unico per tutti. Un solo modello per reparti con rumori diversi ignora la lettera c): la scelta va tarata sullo spettro reale e sulla compatibilità con la mansione.
  4. Confondere “a disposizione” con “obbligatorio”. Tra 80 e 85 dB(A) l’uso è facoltativo per il lavoratore; imporlo come obbligo o, all’opposto, non renderlo obbligatorio sopra gli 85 dB(A) sono due errori speculari.
  5. Iper-protezione. DPI con attenuazione eccessiva che isolano da voci e allarmi vengono tolti dai lavoratori e generano nuovi rischi: la protezione va dimensionata, non massimizzata.

Domande frequenti sull’art. 193

Qual è la differenza tra mettere a disposizione ed esigere l'uso degli otoprotettori?

Sono due livelli distinti. Superati i valori inferiori di azione (LEX,8h = 80 dB(A)) il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI dell'udito, ma il lavoratore è libero di usarli. Raggiunti o superati i valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A)) l'uso diventa obbligatorio e il datore di lavoro deve esigerlo e vigilare.

L'attenuazione degli otoprotettori si può sottrarre dall'esposizione misurata?

Solo in parte. L'attenuazione prodotta dai DPI si considera esclusivamente per valutare l'efficacia della protezione e il rispetto del valore limite di esposizione (LEX,8h = 87 dB(A)). Non serve invece ad abbassare l'esposizione ai fini della fascia di rischio in cui si colloca il lavoratore, che resta quella misurata all'orecchio senza protezione.

Basta consegnare gli inserti auricolari per essere in regola?

No. La consegna è solo un passaggio: il datore di lavoro deve scegliere DPI adeguati al tipo di rumore, verificarne l'efficacia sul campo, formare e addestrare all'uso corretto (art. 77) e assicurarsi che siano effettivamente indossati dove l'uso è obbligatorio. Un otoprotettore inadatto o mal indossato equivale, in sede ispettiva, a protezione assente.

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