Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 90 è la norma cardine del Titolo IV: individua nel committente — o nel responsabile dei lavori da lui incaricato — il primo garante della sicurezza in cantiere. In sintesi:
Co. 1 — Nella fase di progettazione dell’opera il committente o il responsabile dei lavori si attiene ai principi e alle misure generali di tutela dell’art. 15, in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative (per pianificare le lavorazioni simultanee o successive) e nel prevedere la durata dei lavori o delle fasi di lavoro. Co. 1-bis — Per i lavori pubblici, questi obblighi si attuano attraverso i soggetti previsti dal codice dei contratti pubblici. Co. 2 — Sempre in fase di progettazione, il committente valuta i documenti dell’art. 91: il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico dell’opera. Co. 3 — Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) contestualmente all’incarico di progettazione. Co. 4 — Negli stessi casi, prima dell’affidamento dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione (CSE), in possesso dei requisiti dell’art. 98. Co. 5 — L’obbligo di nomina del CSE scatta anche quando, dopo l’affidamento a un’unica impresa, l’esecuzione di tutti i lavori o di una loro parte venga affidata a una o più altre imprese. Co. 6 — Il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti dell’art. 98, può svolgere direttamente le funzioni di CSP e di CSE. Co. 7 — Comunica alle imprese affidatarie, alle esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori, che vanno indicati anche nel cartello di cantiere. Co. 8 — Può sostituire i coordinatori in qualsiasi momento, anche assumendone personalmente le funzioni se qualificato. Co. 9 — Anche quando affida i lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale con le modalità dell’Allegato XVII (procedura semplificata nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno senza rischi particolari dell’Allegato XI); b) chiede alle imprese la dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori soggetti a titolo abilitativo edilizio, copia della notifica preliminare (art. 99), il DURC e la dichiarazione di avvenuta verifica documentale. Co. 10 — In assenza di PSC, di fascicolo o di notifica preliminare (quando previsti), oppure in assenza di DURC, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo edilizio; l’organo di vigilanza segnala l’inadempienza all’amministrazione concedente. Co. 11 — L’obbligo di nomina del CSP non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore alla soglia fissata dalla norma: in tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.
Cosa significa in pratica
La logica dell’articolo è semplice: chi commissiona un’opera e ne trae vantaggio deve occuparsi della sicurezza fin dal progetto, non solo quando le gru sono già montate. Il committente non è uno spettatore che paga le fatture: sceglie le imprese, definisce tempi e budget, e proprio per questo la legge gli chiede di usare quel potere anche in chiave prevenzionistica.
Un esempio concreto. Un’azienda manifatturiera decide di ampliare il capannone: è committente. Se l’appalto coinvolge — o coinvolgerà — più imprese (edile, impiantista, lattoniere), deve nominare il CSP quando incarica il progettista, così che il piano di sicurezza e coordinamento nasca insieme al progetto, e il CSE prima di consegnare il cantiere. Attenzione al comma 5, che è la trappola più frequente: il cantiere parte con una sola impresa, poi arriva il subappalto o l’artigiano per un lavoro accessorio, e la nomina del CSE diventa obbligatoria in corsa. Il criterio è la presenza di più imprese anche non contemporanea: conta l’intero arco di vita del cantiere, non la fotografia del primo giorno.
Il secondo pilastro è il comma 9, che vale sempre, anche con una sola impresa o un solo lavoratore autonomo: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e la richiesta del DURC. Tradotto: il committente non può affidare i lavori “al primo che capita” solo perché ha fatto il prezzo più basso. Deve raccogliere e conservare visura camerale, DURC, autocertificazioni o la documentazione completa dell’Allegato XVII, e trasmettere al Comune la notifica preliminare quando prevista. Il comma 10 chiude il cerchio con una sanzione “amministrativa” pesantissima: senza questi documenti il permesso di costruire o la SCIA perdono efficacia, e il cantiere è di fatto abusivo.
Tutto questo vale anche per il committente privato: chi ristruttura il proprio appartamento assume gli stessi obblighi di verifica e, se intervengono più imprese, di nomina dei coordinatori. Chi non ha competenze tecniche può — ed è spesso la scelta più sensata — incaricare un responsabile dei lavori, tipicamente un tecnico di fiducia, trasferendogli formalmente gli adempimenti (per un quadro completo: cantiere in committenza privata).
Obblighi e soggetti coinvolti
- Committente: il soggetto per conto del quale l’opera è realizzata (art. 89). Destinatario primario di tutti gli obblighi dell’articolo: integrazione della sicurezza nel progetto, nomine, verifiche, trasmissioni documentali.
- Responsabile dei lavori: soggetto che il committente può incaricare per lo svolgimento dei propri compiti; l’esonero da responsabilità del committente opera nei limiti dell’incarico, secondo l’art. 93.
- Coordinatore per la progettazione (CSP) e coordinatore per l’esecuzione (CSE): designati nei casi dei commi 3-5, con i requisiti dell’art. 98; i loro obblighi sono descritti dagli artt. 91 e 92. Sul ruolo: coordinatore sicurezza cantieri.
- Imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi: soggetti “verificati” dal committente, tenuti a fornire la documentazione dell’Allegato XVII, il DURC e le dichiarazioni su organico e contratto collettivo.
- Amministrazione concedente e organi di vigilanza: ricevono notifica preliminare e documentazione; in caso di carenze scatta la sospensione dell’efficacia del titolo edilizio.
Errori comuni
- Nominare solo il CSE “per risparmiare”. Se più imprese sono prevedibili fin dall’inizio, il CSP va designato con l’incarico di progettazione: una nomina tardiva significa PSC redatto a progetto chiuso, quando le scelte che potevano ridurre i rischi sono già state fatte.
- Ignorare il comma 5. L’ingresso di una seconda impresa a cantiere avviato — un subappaltatore, l’impiantista chiamato all’ultimo — fa scattare l’obbligo di nomina del CSE anche se i lavori erano partiti regolarmente con una sola impresa.
- Ridurre la verifica di idoneità al solo DURC. Il DURC attesta la regolarità contributiva, non la capacità tecnica: nei cantieri sopra soglia o con rischi particolari serve la documentazione completa dell’Allegato XVII, e in ogni caso la verifica va documentata e conservata.
- Credere che il privato “non c’entri”. La giurisprudenza costante conferma che anche il committente non imprenditore risponde della mancata nomina dei coordinatori e della scelta di imprese inidonee.
- Nomine di facciata del responsabile dei lavori. Un incarico generico, senza poteri e senza contenuti, non esonera il committente: l’art. 93 richiede una designazione effettiva, con compiti chiaramente trasferiti.
Domande frequenti sull’art. 90
Quando il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza?
La nomina scatta quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Il coordinatore per la progettazione (CSP) va designato contestualmente all'incarico di progettazione, quello per l'esecuzione (CSE) prima dell'affidamento dei lavori. L'obbligo scatta anche a lavori iniziati, se l'esecuzione affidata a un'unica impresa viene poi suddivisa tra più imprese.
Il committente privato che ristruttura casa ha obblighi ai sensi dell'art. 90?
Sì. Anche il privato che affida lavori edili nella propria abitazione è committente a tutti gli effetti: deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, chiedere il DURC e, se intervengono più imprese, nominare i coordinatori. Può però nominare un responsabile dei lavori per farsi sostituire negli adempimenti.
Nominare il responsabile dei lavori libera il committente da ogni responsabilità?
Solo entro i limiti dell'incarico effettivamente conferito. L'art. 93 esonera il committente dalle responsabilità connesse agli adempimenti delegati al responsabile dei lavori, ma la designazione deve essere formale e accompagnata da poteri reali. Restano comunque in capo al committente le verifiche sull'operato dei coordinatori nei termini previsti dalla legge.
Come si verifica l'idoneità tecnico-professionale di un'impresa?
Con le modalità dell'Allegato XVII: iscrizione alla camera di commercio, DVR o autocertificazione nei casi ammessi, DURC e documentazione su mezzi e formazione. Nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno senza i rischi particolari dell'Allegato XI è sufficiente la procedura semplificata basata su certificato camerale, DURC e autocertificazione dei requisiti.
Approfondisci
- ArticoloArt. 89 — Definizioni
- ArticoloArt. 91 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- ArticoloArt. 92 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- ArticoloArt. 99 — Notifica preliminare
- AllegatoAllegato XVII — Idoneità tecnico professionale
- GuidaPSC: quando serve e cosa deve contenere
- GuidaVerifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
- RuoloCommittente e responsabile dei lavori