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Guida · Cantieri · 9 min di lettura

Notifica preliminare: quando inviarla e a chi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La notifica preliminare è l’atto con cui si comunica agli organi di vigilanza che un cantiere sta per aprire. Sembra un adempimento burocratico minore, ma è uno dei pochi documenti la cui assenza rende il cantiere irregolare fin dal primo giorno, prima ancora che qualcuno metta un piede sul ponteggio. Vediamo chi la manda, quando e a chi.

Passo 1 — Verifica se il tuo cantiere rientra nell’obbligo

La notifica non serve per ogni lavoro edile. L’obbligo scatta nei casi indicati dall’art. 99, che rinvia all’art. 90:

  • cantieri con più imprese esecutrici, anche non presenti contemporaneamente (art. 90, co. 3): è lo stesso presupposto che fa scattare la nomina del coordinatore per la progettazione;
  • cantieri inizialmente esenti che, per varianti in corso d’opera, arrivano a coinvolgere più imprese;
  • cantieri con un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Se ristrutturi un bagno con un solo idraulico per tre giorni, sei fuori. Se sullo stesso appartamento intervengono muratore, elettricista e serramentista — anche in settimane diverse — sei dentro, perché le imprese sono più d’una. Il criterio è la pluralità di imprese, non la loro presenza simultanea.

Passo 2 — Individua chi deve firmarla e trasmetterla

L’obbligo è del committente o del responsabile dei lavori, se quest’ultimo è stato designato. Non è un compito dell’impresa affidataria né del coordinatore: sono soggetti che possono materialmente predisporre il testo, ma la responsabilità della trasmissione resta di chi commissiona l’opera. Questo vale anche per il committente privato che ristruttura casa propria appaltando a più imprese.

Il coordinatore per la sicurezza tipicamente redige la bozza sulla base dei dati del PSC, ma la firma e l’invio competono al committente o al responsabile dei lavori.

Passo 3 — Prepara il contenuto secondo l’Allegato XII

La notifica va elaborata conformemente all’Allegato XII del Testo Unico, che ne fissa i contenuti minimi. In sintesi devi indicare:

  • data di comunicazione e indirizzo esatto del cantiere;
  • committente/i e loro dati, ed eventuale responsabile dei lavori;
  • natura dell’opera;
  • coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione;
  • data presunta di inizio lavori e durata presunta;
  • numero massimo presunto di lavoratori in cantiere;
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi;
  • identificazione delle imprese già selezionate;
  • ammontare complessivo presunto dei lavori.

Compila ogni voce con dati reali e coerenti con il cronoprogramma: una notifica con “impresa da definire” o date palesemente segnaposto è il primo indizio di un cantiere gestito all’ultimo momento. Se i dati cambieranno, li aggiornerai (vedi Passo 6), ma la prima versione deve fotografare ciò che sai davvero all’apertura.

Passo 4 — Invia agli enti competenti prima dell’inizio dei lavori

La notifica va trasmessa, prima dell’inizio dei lavori, agli organi territorialmente competenti:

  • l’azienda sanitaria locale (ASL/ATS/SPISAL, a seconda della denominazione regionale);
  • l’organo dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

“Territorialmente competente” significa in base alla sede del cantiere, non a quella dell’impresa o del committente. Molte Regioni mettono a disposizione un portale telematico dedicato: verifica sul sito dell’ASL della provincia dove si trova il cantiere le modalità richieste (PEC, portale online, modulo regionale) e i tempi, perché possono variare da territorio a territorio.

Passo 5 — Affiggi e custodisci la copia in cantiere

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 90, co. 5). In pratica va esposta nella baracca di cantiere o su un pannello all’ingresso, insieme agli altri documenti che l’ispettore chiede all’accesso. L’affissione non sostituisce l’invio agli enti: sono due obblighi distinti e vanno assolti entrambi.

Passo 6 — Aggiorna quando cambiano i dati

La notifica non è un atto “una tantum”. Va aggiornata e ritrasmessa quando muta un dato rilevante già dichiarato: subentro di nuove imprese o lavoratori autonomi, cambio del coordinatore per l’esecuzione, slittamento delle date, incremento dell’entità dei lavori. L’aggiornamento segue lo stesso percorso della prima notifica e va inviato agli stessi enti. Tieni traccia delle versioni: in caso di controllo, la coerenza tra notifica, PSC e presenze effettive in cantiere è ciò che distingue una gestione ordinata da una raffazzonata.

Checklist prima di aprire il cantiere

  • Verificato che il cantiere rientri in uno dei casi dell’art. 99 (più imprese, varianti sopravvenute o 200 uomini-giorno)
  • Individuato il soggetto obbligato: committente o responsabile dei lavori
  • Notifica redatta conforme all’Allegato XII, con tutte le voci compilate
  • Dati coerenti con PSC, cronoprogramma e idoneità tecnico professionale delle imprese
  • Inviata ad ASL e Ispettorato del Lavoro competenti per il luogo del cantiere, prima dell’inizio lavori
  • Copia affissa in cantiere in modo visibile e custodita per la vigilanza
  • Procedura di aggiornamento definita per l’ingresso di nuove imprese o cambi di coordinatore

Domande frequenti

  • La notifica preliminare la invia l'impresa o il committente?

    La trasmette il committente o, se nominato, il responsabile dei lavori (art. 99). Non è un adempimento dell'impresa esecutrice: l'obbligo resta in capo a chi commissiona l'opera, anche quando in cantiere opera una sola impresa sopra la soglia dei 200 uomini-giorno.

  • Quando va aggiornata la notifica preliminare?

    Ogni volta che cambia un dato rilevante già dichiarato: nuove imprese o lavoratori autonomi, cambio del coordinatore, variazione delle date, aumento dell'entità dei lavori. L'aggiornamento va ritrasmesso agli stessi enti che hanno ricevuto la notifica originaria.

  • La notifica preliminare va affissa in cantiere?

    Sì. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza (art. 90, co. 5). L'affissione è uno dei primi elementi che un ispettore controlla all'accesso.