Guida · Cantieri · 9 min di lettura
Notifica preliminare: quando inviarla e a chi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La notifica preliminare è l’atto con cui si comunica agli organi di vigilanza che un cantiere sta per aprire. Sembra un adempimento burocratico minore, ma è uno dei pochi documenti la cui assenza rende il cantiere irregolare fin dal primo giorno, prima ancora che qualcuno metta un piede sul ponteggio. Vediamo chi la manda, quando e a chi.
Passo 1 — Verifica se il tuo cantiere rientra nell’obbligo
La notifica non serve per ogni lavoro edile. L’obbligo scatta nei casi indicati dall’art. 99, che rinvia all’art. 90:
- cantieri con più imprese esecutrici, anche non presenti contemporaneamente (art. 90, co. 3): è lo stesso presupposto che fa scattare la nomina del coordinatore per la progettazione;
- cantieri inizialmente esenti che, per varianti in corso d’opera, arrivano a coinvolgere più imprese;
- cantieri con un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Se ristrutturi un bagno con un solo idraulico per tre giorni, sei fuori. Se sullo stesso appartamento intervengono muratore, elettricista e serramentista — anche in settimane diverse — sei dentro, perché le imprese sono più d’una. Il criterio è la pluralità di imprese, non la loro presenza simultanea.
Passo 2 — Individua chi deve firmarla e trasmetterla
L’obbligo è del committente o del responsabile dei lavori, se quest’ultimo è stato designato. Non è un compito dell’impresa affidataria né del coordinatore: sono soggetti che possono materialmente predisporre il testo, ma la responsabilità della trasmissione resta di chi commissiona l’opera. Questo vale anche per il committente privato che ristruttura casa propria appaltando a più imprese.
Il coordinatore per la sicurezza tipicamente redige la bozza sulla base dei dati del PSC, ma la firma e l’invio competono al committente o al responsabile dei lavori.
Passo 3 — Prepara il contenuto secondo l’Allegato XII
La notifica va elaborata conformemente all’Allegato XII del Testo Unico, che ne fissa i contenuti minimi. In sintesi devi indicare:
- data di comunicazione e indirizzo esatto del cantiere;
- committente/i e loro dati, ed eventuale responsabile dei lavori;
- natura dell’opera;
- coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione;
- data presunta di inizio lavori e durata presunta;
- numero massimo presunto di lavoratori in cantiere;
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi;
- identificazione delle imprese già selezionate;
- ammontare complessivo presunto dei lavori.
Compila ogni voce con dati reali e coerenti con il cronoprogramma: una notifica con “impresa da definire” o date palesemente segnaposto è il primo indizio di un cantiere gestito all’ultimo momento. Se i dati cambieranno, li aggiornerai (vedi Passo 6), ma la prima versione deve fotografare ciò che sai davvero all’apertura.
Passo 4 — Invia agli enti competenti prima dell’inizio dei lavori
La notifica va trasmessa, prima dell’inizio dei lavori, agli organi territorialmente competenti:
- l’azienda sanitaria locale (ASL/ATS/SPISAL, a seconda della denominazione regionale);
- l’organo dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.
“Territorialmente competente” significa in base alla sede del cantiere, non a quella dell’impresa o del committente. Molte Regioni mettono a disposizione un portale telematico dedicato: verifica sul sito dell’ASL della provincia dove si trova il cantiere le modalità richieste (PEC, portale online, modulo regionale) e i tempi, perché possono variare da territorio a territorio.
Passo 5 — Affiggi e custodisci la copia in cantiere
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 90, co. 5). In pratica va esposta nella baracca di cantiere o su un pannello all’ingresso, insieme agli altri documenti che l’ispettore chiede all’accesso. L’affissione non sostituisce l’invio agli enti: sono due obblighi distinti e vanno assolti entrambi.
Passo 6 — Aggiorna quando cambiano i dati
La notifica non è un atto “una tantum”. Va aggiornata e ritrasmessa quando muta un dato rilevante già dichiarato: subentro di nuove imprese o lavoratori autonomi, cambio del coordinatore per l’esecuzione, slittamento delle date, incremento dell’entità dei lavori. L’aggiornamento segue lo stesso percorso della prima notifica e va inviato agli stessi enti. Tieni traccia delle versioni: in caso di controllo, la coerenza tra notifica, PSC e presenze effettive in cantiere è ciò che distingue una gestione ordinata da una raffazzonata.
Checklist prima di aprire il cantiere
- Verificato che il cantiere rientri in uno dei casi dell’art. 99 (più imprese, varianti sopravvenute o 200 uomini-giorno)
- Individuato il soggetto obbligato: committente o responsabile dei lavori
- Notifica redatta conforme all’Allegato XII, con tutte le voci compilate
- Dati coerenti con PSC, cronoprogramma e idoneità tecnico professionale delle imprese
- Inviata ad ASL e Ispettorato del Lavoro competenti per il luogo del cantiere, prima dell’inizio lavori
- Copia affissa in cantiere in modo visibile e custodita per la vigilanza
- Procedura di aggiornamento definita per l’ingresso di nuove imprese o cambi di coordinatore
Domande frequenti
La notifica preliminare la invia l'impresa o il committente?
La trasmette il committente o, se nominato, il responsabile dei lavori (art. 99). Non è un adempimento dell'impresa esecutrice: l'obbligo resta in capo a chi commissiona l'opera, anche quando in cantiere opera una sola impresa sopra la soglia dei 200 uomini-giorno.
Quando va aggiornata la notifica preliminare?
Ogni volta che cambia un dato rilevante già dichiarato: nuove imprese o lavoratori autonomi, cambio del coordinatore, variazione delle date, aumento dell'entità dei lavori. L'aggiornamento va ritrasmesso agli stessi enti che hanno ricevuto la notifica originaria.
La notifica preliminare va affissa in cantiere?
Sì. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza (art. 90, co. 5). L'affissione è uno dei primi elementi che un ispettore controlla all'accesso.
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