Salta al contenuto
TUS

Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto · Sezione II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 251 — Misure di prevenzione e protezione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 251 è il cuore tecnico del Capo III: dopo la valutazione (art. 249) e la notifica (art. 250), qui il decreto dice come si lavora quando c’è di mezzo l’amianto. La regola generale è che, in tutte le attività dell’art. 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o da materiali che lo contengono deve essere ridotta al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, in ogni caso al di sotto del valore limite fissato dall’art. 254. A questo scopo la norma elenca una serie di misure:

a) il numero dei lavoratori esposti, o che possono esserlo, deve essere limitato al numero più basso possibile; b) i lavoratori esposti devono utilizzare DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria; c) l’uso dei DPI va intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico del lavoro, e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione; d) misure di protezione analoghe vanno garantite ai lavoratori addetti alle attività richiamate dall’art. 249, comma 2; e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da non produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da eliminarla, aspirarla alla fonte o abbatterla (ad esempio con acqua nebulizzata o sigillanti); e-bis) i lavoratori devono essere sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione; e-ter) deve essere garantita una protezione adeguata nei lavori svolti in ambienti chiusi; f) locali e attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare ed efficace pulizia e manutenzione; g) l’amianto e i materiali che rilasciano o contengono polvere di amianto vanno stoccati e trasportati in imballaggi chiusi; h) i rifiuti vanno raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile, in imballaggi chiusi ed etichettati con l’indicazione che contengono amianto, e poi trattati secondo la normativa sui rifiuti pericolosi.

La struttura ricalca la gerarchia classica delle misure di prevenzione: prima si riduce l’esposizione alla fonte e si limita il numero degli esposti, poi si protegge chi resta esposto, infine si governa il ciclo del materiale, dallo stoccaggio ai rifiuti. Le lettere e-bis) ed e-ter) e la riformulazione della lettera e) sono state introdotte dal D.Lgs. 213/2025, che ha rafforzato gli obblighi di decontaminazione e la protezione nei lavori in ambienti confinati.

Cosa significa in pratica

Il messaggio della regola generale va letto per intero: minimizzare sempre, e comunque stare sotto il limite. L’amianto è un cancerogeno senza soglia sicura: rispettare il valore limite dell’art. 254 non è l’obiettivo, è il paletto invalicabile. Un’impresa che organizza la bonifica “tanto per stare sotto il limite”, senza tecniche a umido, senza confinamento e con più addetti del necessario, viola l’art. 251 anche se i campionamenti risultano formalmente conformi.

Vediamo come le lettere si traducono in scelte operative, con l’esempio di un’impresa incaricata di rimuovere una copertura in cemento-amianto:

  • Meno esposti possibile (lett. a): la squadra in copertura è ridotta agli addetti indispensabili, formati e idonei; il resto del personale (autisti, manovalanza a terra fuori dall’area) rimane fuori dalla zona delimitata. Portare “una mano in più” dentro l’area di lavoro significa creare un esposto in più, ed è esattamente ciò che la norma vieta.
  • DPI respiratori dimensionati sul rischio (lett. b): la scelta del respiratore non è a catalogo ma a calcolo. Partendo dalla concentrazione di fibre attesa o misurata, il fattore di protezione operativo deve essere adeguato a quella concentrazione. Per le bonifiche significa spesso semimaschere o maschere intere con filtri P3, o respiratori assistiti, mai il facciale generico da polveri. Su selezione e addestramento vale la pena leggere le guide su facciali filtranti e respiratori e sull’addestramento per i DPI di terza categoria.
  • Pause e decontaminazione (lett. c ed e-bis): lavorare in tuta e maschera d’estate su una copertura è fisicamente gravoso; la norma impone pause commisurate allo sforzo. E prima di raggiungere l’area di riposo l’addetto passa dalla decontaminazione: altrimenti le fibre catturate da tuta e stivali arrivano dritte al tavolo dove la squadra mangia. Dal 2025 la decontaminazione è ribadita come procedura autonoma e non come mera appendice.
  • Processi “a bassa polvere” (lett. e): incapsulamento preventivo delle lastre, rimozione senza rotture, bagnatura continua, aspirazione alla fonte, divieto di flessibili e trapani sul materiale. La prima misura è non generare la fibra, non aspirarla dopo.
  • Ambienti chiusi (lett. e-ter): nelle rimozioni in locali confinati — vani tecnici, controsoffitti, cunicoli — la protezione va rafforzata, perché in assenza di ricambio d’aria la concentrazione di fibre sale rapidamente.
  • Pulizia, imballaggi, rifiuti (lett. f, g, h): le lastre rimosse vengono calate (non gettate), pallettizzate, avvolte in teli sigillati ed etichettati, e allontanate dal cantiere il prima possibile verso lo smaltimento come rifiuto pericoloso. Il big bag aperto lasciato in cortile per settimane è la negazione di tre lettere in una volta sola.

Queste misure non vivono da sole: si integrano con le misure igieniche dell’art. 252 (aree segnalate e ad accesso limitato, divieto di fumo, indumenti da lavoro gestiti separatamente) e, per demolizioni e rimozioni, confluiscono nel piano di lavoro dell’art. 256, che è il documento in cui l’organo di vigilanza si aspetta di trovarle descritte una per una.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario principale. Progetta il lavoro secondo la gerarchia dell’articolo, sceglie e fornisce i DPI con il fattore di protezione richiesto, organizza pause e decontaminazione, predispone imballaggi e filiera dei rifiuti.
  • Dirigente: risponde nell’ambito delle proprie attribuzioni, con lo stesso regime sanzionatorio del Capo III.
  • Preposto (tipicamente il capo squadra di bonifica): sovrintende sul campo, cioè verifica che i DPI siano indossati sempre e correttamente, che le pause siano rispettate e che nessuno salti la decontaminazione.
  • Lavoratori addetti: usano i DPI e seguono le procedure; per interventi su amianto la formazione specifica e l’idoneità sanitaria sono presupposti, non optional.
  • RLS: va coinvolto sulla valutazione del rischio e può verificare la coerenza tra le misure dichiarate (nella notifica o nel piano di lavoro) e quelle applicate davvero.

Errori comuni

  1. Fermarsi al valore limite. Considerare i campionamenti sotto soglia come “via libera” ignora la prima metà della regola: la riduzione al minimo, al più basso valore tecnicamente possibile, è dovuta sempre, e la sua omissione è contestabile anche con misurazioni conformi.
  2. DPI scelti a sensazione. Fornire un facciale filtrante “perché tanto è il massimo” senza rapportare il fattore di protezione operativo alla concentrazione attesa: la lettera b) chiede un dimensionamento coerente col rischio, non un modello di maschera scelto d’abitudine.
  3. Nessuna rotazione, nessuna pausa. Squadre che lavorano in tuta e maschera per turni interi senza periodi di riposo: oltre alla violazione della lettera c), il disagio porta gli addetti a scostare la maschera proprio nell’area contaminata.
  4. Decontaminazione bypassata. L’unità di decontaminazione c’è, ma si usa solo a fine giornata: ogni accesso all’area di riposo senza passaggio intermedio diffonde fibre nelle zone pulite e negli automezzi.
  5. Rifiuti che stazionano in cantiere. Lastre e tute monouso accumulate “in attesa del trasportatore” per settimane, magari in imballaggi aperti o senza etichettatura: la lettera h) chiede rimozione il più presto possibile, in colli chiusi ed etichettati, con smaltimento da rifiuto pericoloso documentato.

Domande frequenti sull’art. 251

Il valore limite dell'art. 254 basta a rendere sicura l'esposizione all'amianto?

No, e l'art. 251 lo dice espressamente: l'esposizione va ridotta al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, oltre che sotto il valore limite. Per un cancerogeno come l'amianto non esiste una soglia di sicurezza assoluta, quindi restare appena sotto il limite senza aver fatto tutto il tecnicamente possibile per abbattere la polvere è già una violazione della norma.

Quali DPI respiratori richiede l'art. 251?

Dispositivi delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto presente in aria. La scelta va quindi dimostrata partendo dalle concentrazioni attese o misurate: un facciale filtrante generico da polveri non è quasi mai adeguato per le bonifiche, dove servono semimaschere o maschere intere con filtri idonei o respiratori assistiti.

L'uso dei DPI durante i lavori con amianto può essere continuativo?

No. L'articolo impone di intervallare l'utilizzo dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro. L'accesso alle aree di riposo deve inoltre essere preceduto da idonea decontaminazione, per evitare che le fibre viaggino dagli indumenti di lavoro alle zone pulite.

Come vanno gestiti i rifiuti contenenti amianto in cantiere?

Vanno raccolti e allontanati dal luogo di lavoro il più presto possibile, chiusi in imballaggi appropriati etichettati con l'indicazione della presenza di amianto, e poi avviati a smaltimento secondo la normativa sui rifiuti pericolosi. Lasciare sacchi di macerie con amianto accantonati per giorni in cantiere è una delle contestazioni più frequenti nei sopralluoghi.

Approfondisci